Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23249 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME Rosa nato a Vibo Valentia il 13/07/1986 avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del Tribunale di Vibo valentia. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice del riesame, con ordinanza del 10 dicembre 2024, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia in data 4 giugno 2024 ha respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni immobili siti in Piscopio, INDIRIZZO rispettivamente identificati al catasto al foglio n. 49, particella 401, sub 3, sub 4 e sub 5, oggetto del provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di NOME COGNOME nel procedimento nel quale la stessa era sottoposta a indagini in relazione ai reati di cui agli articoli 648-ter e 512-bis cod. pen. e il padre della stessa, NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
La richiesta di dissequestro di fondava sul fatto che all’esito del processo di primo grado la ricorrente Ł stata assolta e che la confisca, disposta comunque, risulterebbe ingiustificata in quanto i beni non sarebbero di proprietà del padre.
Il Tribunale ha respinto l’istanza facendo riferimento al fatto che i beni oggetto delle imputazioni sono diversi dagli immobili ora sottoposti a confisca e che questi sono comunque riferibili al padre, condannato per il reato e quindi correttamente confiscati ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta possibilità di ritenere che gli immobili siano riferibili al padre e non nell’effettiva disponibilità e proprietà della ricorrente, ciò considerato che la stessa ricorrente Ł stata assolta dall’imputazione per i reati di cui agli artt. 648-ter e 512-bis cod. pen.
In data 11 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta riferibilità degli immobili al padre piuttosto che alla ricorrente che all’esito del giudizio di primo grado Ł stata assolta dall’imputazione per i reati di cui agli artt. 648-ter e 512-bis cod. pen.
La doglianza non Ł consentita.
2.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv 226710 – 01; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692 – 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv 260314 – 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430 – 01) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, COGNOME, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).
2.2. In caso di ricorso avverso un sequestro preventivo proposto dal terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato, inoltre, si deve considerate che i motivi di ricorso si devono riferire esclusivamente alle questioni afferenti alla titolarità effettiva del bene e alla disponibilità dello stesso e ciò anche riguardo al difetto dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora che possono assumere rilievo solo e in quanto l’assenza questi avvalori la tesi della natura non fittizia, ma reale dell’intestazione» (Sez. 3, n. 23713 del 23/4/2024, COGNOME, Rv. 286439 – 01; Sez. 6, n. 15763 del 13/3/2024, Pezzi, Rv. 286335 – 01; Sez. 3, n. 36347 dell’11/7/2019, Pica, Rv. 276700 – 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/9/2016, COGNOME, Rv. 268070 – 01).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato che i beni per cui Ł stata disposta la confisca non sono quelli oggetto dei capi di imputazione in relazione ai quali la ricorrente Ł stata assolta e ha fornito una spiegazione adeguata e coerente quanto alla riferibilità degli stessi al padre e all’obbligatorietà della statuizione, emessa ai sensi dell’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. a seguito della condanna di NOME COGNOME.
Le censure della difesa, peraltro tese a sollecitare una diversa e non consentita valutazione, sono generiche in quanto la difesa non si Ł confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato.
Nel ricorso, infatti, la ricorrente, reiterando i medesimi argomenti già esposti nell’istanza e nell’appello cautelare, si limita ad affermare che a seguito dell’assoluzione i beni dovrebbero esserle restituiti, ciò senza tenere conto di quanto esposto dal Tribunale, per cui gli immobili oggetto del provvedimento ablativo non sono quelli in ordine ai quali erano formulate le imputazioni di cui alle lettere R1 ed S1 contestate alla ricorrente, nØ, inoltre, ha evidenziato perchØ la motivazione resa dal Tribunale in ordine alla riferibilità dei beni a NOME COGNOME sarebbe inesistente ovvero apparente.
Per le esposte ragioni le critiche contenute nell’atto di ricorso, esposte in termini generici e afferenti alla logicità della motivazione, non sono consentite e l’impugnazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Sotto altro profilo, d’altro canto, si deve pure rilevare che a seguito del rinvio a giudizio, e ora della pronuncia della sentenza di condanna, la questione relativa alla riferibilità al condannato dei beni per cui deve essere disposta la confisca ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., Ł oggetto del giudizio di cognizione per cui le critiche in ordine alla statuizione relativa alla stessa devono essere dedotta con i motivi di appello avverso la sentenza.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME