Confisca Autovettura: il Legame con il Reato è Decisivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33390/2025, torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la confisca dell’autovettura utilizzata per la commissione di un reato. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per disporre la confisca non è sufficiente un uso qualsiasi del veicolo, ma è necessario un ‘nesso strumentale non occasionale’ tra il mezzo e il delitto. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato contro una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare di Firenze, che aveva disposto la confisca della sua automobile. Il veicolo era stato utilizzato per raggiungere il luogo dove era stato commesso un reato e per trasportare la refurtiva.
La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza fosse inadeguata. Secondo il ricorrente, il semplice utilizzo del mezzo per raggiungere il luogo del delitto non giustificava una misura così afflittiva come la confisca. A supporto della sua tesi, il difensore richiamava quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la piena dimostrazione della titolarità del veicolo in capo all’imputato avrebbe dovuto essere un parametro per escludere la confisca.
La Decisione della Corte: Quando la Confisca dell’Autovettura è Legittima
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice di primo grado. Gli Ermellini hanno ritenuto che la motivazione fornita fosse coerente e adeguata, in quanto basata sull’esistenza di un legame funzionale e non meramente casuale tra l’uso dell’auto e la realizzazione del reato.
Il veicolo non è stato un semplice mezzo di trasporto, ma uno strumento essenziale per la pianificazione e l’esecuzione del piano criminoso: serviva per arrivare sul posto e, soprattutto, per allontanarsi con la refurtiva. Questa strumentalità diretta e non occasionale è il cuore del ragionamento che legittima la confisca facoltativa.
Il Principio del Nesso Strumentale e la Confisca dell’Autovettura
La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di presupposti per la confisca facoltativa. Citando numerosi precedenti giurisprudenziali, ha chiarito che il fattore determinante è l’esistenza di un ‘nesso strumentale non occasionale’ tra la cosa e il reato.
Questo significa che il bene deve essere servito concretamente, o essere stato destinato, alla realizzazione dell’illecito. Il fatto che l’imputato sia il legittimo proprietario del veicolo è irrilevante di fronte a tale nesso. La funzione della confisca, in questi casi, è quella di sottrarre alla disponibilità del reo i beni che possono agevolare la commissione di futuri crimini.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un’interpretazione consolidata della legge. Il giudice di merito aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando che l’automobile era stata cruciale sia per la fase preparatoria (raggiungere il luogo) sia per quella esecutiva (trasportare la refurtiva) del reato. Questa doppia funzionalità dimostra un collegamento forte e non estemporaneo, che va oltre un uso puramente occasionale. La Corte ha sottolineato come tale valutazione sia pienamente conforme ai principi che regolano la confisca facoltativa, misura applicabile anche nei procedimenti speciali come il patteggiamento, quando i beni sono ‘serviti o destinati’ alla commissione del reato. La titolarità del bene in capo all’imputato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non costituisce un elemento ostativo alla confisca, ma è anzi un presupposto logico quando la cosa è nella sua diretta disponibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza n. 33390/2025 rafforza un orientamento giurisprudenziale chiaro: la proprietà di un veicolo non mette al riparo dalla confisca se questo viene utilizzato come strumento essenziale per commettere un reato. La valutazione del giudice deve concentrarsi sulla natura del legame tra il bene e l’illecito. Se emerge un nesso strumentale non occasionale, la confisca è una misura legittima e coerente con la finalità preventiva dell’istituto. Questa decisione serve da monito, chiarendo che i beni di proprietà, se impiegati in attività criminali, possono essere sottratti in via definitiva alla disponibilità del loro titolare.
Quando è legittima la confisca di un’autovettura utilizzata per commettere un reato?
La confisca è legittima quando esiste un ‘nesso strumentale non occasionale’ tra l’uso del veicolo e la commissione del reato. Ciò significa che l’auto deve essere stata uno strumento funzionale alla realizzazione del crimine, ad esempio per raggiungere il luogo e trasportare la refurtiva.
La piena proprietà dell’auto da parte dell’imputato può impedirne la confisca?
No. Secondo la sentenza, la dimostrazione della titolarità dell’autovettura in capo all’imputato non è un parametro per escludere la confisca quando è provato il nesso strumentale con il reato.
Cosa si intende per ‘nesso strumentale non occasionale’?
Si intende un legame concreto e funzionale, non meramente casuale o fortuito, tra il bene e il reato. Nel caso specifico, l’auto non è stata usata solo per un passaggio, ma è stata essenziale per l’intera operazione criminale, dalla preparazione alla fuga con la refurtiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33390 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33390 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 17719/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 24/04/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di FIRENZE
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME eccependo la mancanza di una adeguata motivazione, che riguardava solo il fatto che l’autovettura era stata usata per raggiungere il luogo del fatto e trasportare la refurtiva; come però avevano affermato dottrina e giurisprudenza, uno dei parametri per la non confisca dell’autovettura era proprio la piena dimostrazione della titolarità della stessa in capo all’imputato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al merito del ricorso, si deve osservare che il giudice ha motivato sulla applicazione della confisca osservando che l’autovettura era servita per raggiungere il luogo
La motivazione era coerentemente riferita all’esistenza di un nesso strumentale non occasionale fra l’uso del veicolo e la commissione del reato; tanto essendo conforme ai principi in tema di presupposti per la confisca facoltativa (Sez. 3, n. 5050 del 19/01/2012, COGNOME, Rv. 252024; Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, COGNOME, Rv. 246546; Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008, COGNOME, Rv. 241304; Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, COGNOME, Rv. 227886), consentita, anche nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, sulle cose servite o destinate alla realizzazione del reato (Sez. 5, n. 8434 del 01/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230810).
P.Q.M.
Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Presidente NOME COGNOME