Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8767 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8767 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME – P_IVA.uP_IVAi. P_IVA nato in Brasile il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/09/2025 del Gip Tribunale di Como udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto in cui dispone la confisca dell’autovettura TARGA_VEICOLO, con conferma delle rimanenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como del 25 settembre 2025 veniva applicata la pena, ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., a NOME COGNOME, imputato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di tipologia diversa (capo 1:, ossia cocaina: 2.399,8 g; marijuana: 1.137,01 g; hashish: 1.550 g; MDMA: 2,98 g), parte occultata nell’Audi A3, nel vano dietro i fari posteriori, parte rinvenuta nel garage), del reato di porto di arma con matricola abrasa (capo 2: pistola Colt, completa di caricatore e munizioni) e del reato di ricettazione dell’arma clandestina (capo 3), reati contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali, meglio descritte nei singoli capi di imputazione, disponendo, altresì, la confisca dell’arma e delle munizioni con destinazione alla competente Direzione di Artiglieria, della somma di denaro in sequestro con destinazione al F.U.G. e dell’autovettura descritta in dispositivo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Yan NOME COGNOME, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa deduce mancanza/illogicità della motivazione della sentenza di patteggiamento, sostenendo che il G.U.P. si sarebbe limitato a una formula stereotipata, senza esporre, sia pure sinteticamente, le delibazioni positive (sussistenza accordo; correttezza qualificazione; circostanze; congruità pena; benefici) e la delibazione negativa (assenza cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Richiama a sostegno orientamenti delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di NOME, Rv. DATA_NASCITA –
01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270 – 01; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212437 – 01; Sez. 4, n. 3499 del 3/12/2003, dep. 2044, Okorie, non mass.) sulla struttura minima della motivazione nel rito ex art. 444 cod. proc. pen.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione e di violazione di legge sulla confisca del denaro (art. 240bis cod. pen.; art. 85bis d.P.R. 309 del 1990) quanto alla sproporzione tra il denaro confiscato e la capacità reddituale con riferimento alla c.d. confisca allargata.
In sintesi, la difesa censura la confisca ‘per sproporzione’ del denaro (€ 9.100; CHF 420), deducendo: (i) l’omissione di un reale scrutinio sulla sproporzione tra somme e capacità reddituale, in presenza di beni di valore (Audi A3; Porsche Macan) e di redditi leciti (consulente finanziario/rapporti con ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘); (ii) la contraddittorietà della motivazione (il G.I.P. ricava da ‘fonti aperte’ che la RAGIONE_SOCIALE sarebbe impresa di traslochi e conclude che il prevenuto non ha provato guadagni compatibili con la somma; la difesa replica che la società sarebbe leader TLC/partner RAGIONE_SOCIALE e che le 57 SIM sono giustificate da tale attività); (iii) l’erroneità del richiamo al profitto del reato in un procedimento per detenzione/trasporto di stupefacente e non per cessione (donde l’assenza di nesso pertinenziale tra denaro e singoli reati contestati).
2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di motivazione e violazione di legge sulla confisca dell’autovettura Audi A3.
In sintesi, la difesa deduce che: (i) il G.U.P. ha disposto la confisca dell’Audi A3 ai sensi dell’art. 100 d.P.R. 309 del 1990, norma ritenuta non pertinente; avrebbe al piø potuto ricorrere alla confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen.; (ii) difetterebbe la prova di un ‘collegamento stabile’ del veicolo con l’attività criminosa (assenza di modifiche/accorgimenti; uso non esclusivo del mezzo; servizi di osservazione non documentati).
In data 3 dicembre 2025 Ł pervenuta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto in cui dispone la confisca dell’autovettura TARGA_VEICOLO, con conferma delle rimanenti statuizioni.
Il primo motivo Ł per il PG inammissibile. Il comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p. : «Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza» (comma inserito dall’art. 1 comma 50, l. 23-6-2017 n. 103). Come accennato, il vizio fatto valere dal ricorrente col primo motivo Ł quello di carenza di motivazione in ordine all’esclusione dei presupposti per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., vizio che, non rientrando tra i casi previsti dall’art. 1, comma 50 l. 103/2017, non può che essere dichiarato inammissibile.
Il secondo motivo, concernente la confisca della somma di denaro (pari a 9100 euro e 420 CHF) risulta invece per il PG infondato. Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice del Tribunale lariano ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990, disponendo -tra l’altro- la confisca per sproporzione della somma di denaro in sequestro (cfr. la sentenza impugnata). La difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, chiedendo l’annullamento della sentenza relativamente al punto in cui viene disposta la confisca del denaro sequestrato, ritenendola illegittima siccome carente di motivazione e comunque non coerente con la natura del reato contestato (detenzione finalizzata allo spaccio e non già cessione di
sostanza stupefacente). Trattasi di doglianza infondata poichØ nel caso di specie il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in conformità all’art. 85 bis d.p.r. 309/90, alla confisca per sproporzione, di cui all’art. 240-bis c.p. La motivazione illustrata in sentenza, benchØ non condivisa dal difensore, risulta idonea a giustificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti. Invero così scrive il giudice: «(…) Difatti pur essendovi in atti il riferimento alla professione di consulente finanziario, come da certificazione salariale elvetica oggi allegata al verbale (…) non vi Ł alcun atto che dimostri che da tale professione il prevenuto abbia ricevuto un guadagno compatibile col possesso di siffatta somma in contanti tanto piø che ha dichiarato ‘condizioni di vita insufficienti’ così privando di effettività il reddito certificato (…)» (cfr. la sentenza impugnata).
¨ invece fondato per il PG il terzo motivo afferente alla carenza di motivazione della sentenza in punto di confisca dell’autovettura AUDI TARGA_VEICOLO sulla quale era trasportata la sostanza stupefacente. Invero, il Tribunale dispone la confisca di tale bene nonostante abbia dato atto che il veicolo non aveva subito alcuna modifica strutturale funzionale al trasporto della sostanza stupefacente. Questa motivazione si pone in frontale contrasto con la giurisprudenza consolidata di codesta Suprema Corte, secondo la quale ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, Ł necessario che il giudice motivi in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene ablato e il reato commesso, ovvero ravvisi la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa che dia vita a un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo (ex multis Sez. 3 Sent. 33432/2023 Rv 285062). Tale vizio di motivazione impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca dell’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., Ł fondato limitatamente al terzo motivo.
Il primo motivo Ł inammissibile.
2.1. La difesa sostiene che la sentenza di patteggiamento sarebbe sorretta da motivazione stereotipata, priva delle delibazioni ‘positive’ (accordo, qualificazione giuridica, circostanze, congruità della pena, benefici) e della delibazione ‘negativa’ (verifica ex art. 129 c.p.p.), richiamando arresti delle Sezioni Unite e semplici. Nel caso concreto, però, la decisione impugnata non si limita al dispositivo, ma contiene una sezione ‘Fatto e diritto’ in cui il G.I.P.: (i) dà atto dell’accordo; (ii) esclude la ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., menzionando plurimi elementi di responsabilità e specificando le fonti (C.N.R., verbali di arresto e sequestro, C.T.U. sugli stupefacenti); (iii) conferma la qualificazione dei capi 1), 2), 3) con richiamo a quantità/dosi, clandestinità dell’arma, matricola abrasa e ricettazione; (iv) giudica congrua la pena in base agli indici di cui all’art. 133 cod. pen. (minimo edittale, incensuratezza, scelta del rito); (v) si pronuncia su confische e restituzioni. Questi passaggi risultano dal testo della sentenza (pagg. 3-6).
2.2. La doglianza, prima ancora che infondata nel merito, Ł comunque inammissibile per difetto del titolo d’impugnazione in quanto proposta fuori dai casi previsti dalla legge. Dal 2017 (l. 23 giugno 2017, n. 103) l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione solo per: (a) motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato; (b) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; (c) erronea qualificazione giuridica del fatto; (d) illegalità della pena o della misura di sicurezza. La carenza/illogicità della motivazione con riferimento all’art. 129, cod. proc. pen. non rientra tra i motivi tassativi e, pertanto, il
ricorso che deduca tale profilo Ł inammissibile. L’indirizzo nomofilattico Ł ormai consolidato: in tema di patteggiamento, Ł inammissibile il ricorso che lamenti la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perchØ tale motivo non Ł compreso nel novero del comma 2bis (tra le molte: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 7, n. 8240 del 17/01/2020, non mass.; Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274962 – 01). Le Sezioni Unite hanno ulteriormente ‘tipizzato’ i margini di ricorribilità, ammettendo il vizio di motivazione solo per statuizioni estranee all’accordo (in specie: misure di sicurezza e sanzioni amministrative accessorie) e, dunque, non per il versante generale della motivazione sulla colpevolezza o sulla delibazione ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ Melzani, Rv. 279349 – 01). La Suprema Corte, in applicazione del nuovo art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., ha peraltro ripetutamente dichiarato inammissibili i ricorsi che deducono vizi motivazionali sull’art. 129 cod. proc. pen., ribadendo che la sentenza di patteggiamento esige una motivazione limitata (accordo-qualificazione-pena) e che il controllo sull’art. 129 può risultare anche per relationem o implicito, ove non emergano elementi specifici di proscioglimento. Si vedano, tra le molte, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, non mass. (inammissibilità per motivo fuori perimetro dell’art. 448, co. 2bis, con rilievo che il G.I.P. aveva comunque dato atto del controllo ex art. 129) e Sez. 6, n. 5875 del 19/12/2018, COGNOME ed altro, non mass. (lettura rigorosa del 2bis e non deducibilità del vizio di omessa motivazione ex art. 129).
2.3. Anche a voler prescindere dal filtro d’ammissibilità, il motivo Ł manifestamente infondato nel merito alla luce dei canoni minimi di motivazione nel rito ex art. 444 cod. proc. pen., come tracciati da una giurisprudenza costante: (i) Sez. Unite, Di NOME, n. 5777/1992: la motivazione della sentenza di patteggiamento, seppure concisa, deve dar conto delle delibazioni positive (accordo; qualificazione; circostanze e bilanciamento; congruità della pena; benefici subordinati) e della delibazione negativa ex art. 129 cod. proc. pen.; quest’ultima può essere anche implicita, quando non emergano elementi concreti che ne impongano la specifica trattazione; (ii) Sez. Unite, COGNOME, n. 10372/1995: Ł manifestamente infondato il motivo che censura la carenza di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen. quando la sentenza dia conto, pur sinteticamente, di aver compiuto le verifiche tipiche del rito e non risultino indici specifici di proscioglimento; la motivazione si conforma alla peculiare natura della pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen.; (iii) Sez. Unite, COGNOME, n. 3/1998, dep. 1999: priorità logica del controllo ex art. 129 cod. proc. pen. anche nel patteggiamento, senza che ciò comporti un onere motivazionale ‘rafforzato’ in mancanza di segnalazioni concrete; il giudice deve menzionare la verifica e può richiamarsi agli atti; (iv) si v. anche la citata Sez. 4, ric. Okorie, 3/12/2003: la specifica motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen. Ł necessaria solo quando dagli atti o dalle deduzioni difensive risultino elementi concreti sulla non punibilità; altrimenti Ł sufficiente menzione, anche implicita, dell’avvenuta verifica.
2.4. La sentenza impugnata: a) attesta l’accordo e l’assenza di presupposti ex art. 129 cod. proc. pen., richiamando atti specifici (C.N.R., verbali, perquisizioni/sequestri, C.T.U. sostanza); b) conferma la qualificazione di tutti i capi, esplicitando – seppur concisamente – i criteri (quantitativi; tipologia; clandestinità arma; ricettazione da matricola abrasa, con richiamo a Sez. 6, n. 7937 del 10/03/1995, Monaco, Rv. 202578 – 01); c) valuta la pena alla luce dell’art. 133 cod. pen. (gravità oggettiva; minimo edittale; incensuratezza; scelta del rito). Tali elementi integrano, secondo i canoni delle Sezioni Unite, la motivazione
‘essenziale’ sufficiente per la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e smentiscono l’assunto difensivo di una motivazione ‘stereotipata’ o meramente apparente.
Il secondo motivo Ł invece infondato.
3.1. La difesa censura: (a) omesso reale scrutinio sulla sproporzione a fronte di redditi leciti e beni dichiarati; (b) contraddittorietà per l’uso assertivo di ‘fonti aperte’ su ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, a fronte della diversa ricostruzione (partner TIM e 57 SIM giustificate); (c) erroneo richiamo al profitto del reato in un procedimento per detenzione/trasporto, non per cessione.
3.2. La motivazione del G.U.P. indica le basi del giudizio di sproporzione: (i) esistenza in atti di un riferimento a professione di consulente finanziario (certificazione salariale elvetica), (ii) possesso di beni di notevole valore (Audi/Porsche), (iii) assenza di atti che dimostrino guadagni compatibili con la somma, (iv) dichiarazioni dell’imputato di ‘condizioni di vita insufficienti’, e (v) informazioni da fonti aperte sulla RAGIONE_SOCIALE (traslochi/logistica/trasporti), reputate incoerenti con il certificato della RAGIONE_SOCIALE . Da qui, dunque, l’adozione della confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 240bis cod. pen. e dell’art. 85bis d.P.R. 309 del 1990.
3.3. Sul piano in diritto, l’art. 240bis cod. pen. (confisca allargata) richiede la condanna o il patteggiamento per determinati reati ‘spia’ (qui ricorrono reati in materia di stupefacenti ex art. 73, rientranti nell’area applicativa ampliata dall’art. 85bis d.P.R. 309/1990, estensione giudicata non incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 166/2025), e la sproporzione tra beni/somme e redditi dichiarati o attività economica del condannato, con onere di giustificazione in capo all’interessato. A livello di motivazione, la giurisprudenza richiede che il giudice: (a) verifichi la sproporzione in relazione all’epoca di acquisizione e al reddito/attività effettivi; (b) spieghi il nesso ragionevole tra il patrimonio e la capacità economica lecita, rispettando anche un criterio di ragionevolezza temporale; (c) dia conto dell’onere di giustificazione in capo al condannato; (d) utilizzi dati oggettivi e verificabili, non meri asserti. (v. tra le tante, Sez. 4, n. 19378 del 07/05/2024, COGNOME, non mass., in tema di stupefacenti e pena patteggiata; Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582 – 01, su ragionevolezza temporale e analiticità della sproporzione).
3.4. Nel caso in esame, il G.U.P. esplicita l’iter : rileva incoerenze tra dichiarazioni e fonti, l’assenza di prova di redditi compatibili, e valorizza la stessa auto-dichiarata insufficienza di mezzi, per concludere sull’esistenza della sproporzione. Dunque, il G.U.P. ha espressamente ancorato la sproporzione alla situazione economica reale (‘condizioni di vita insufficienti’ a fronte di somme liquide e beni) ed alla assenza di pezze giustificative idonee. Questa griglia Ł conforme al paradigma legale: sproporzione unita ad ingiustificabilità, tenuto conto che la misura si fonda su una presunzione legale ribaltabile solo con prova contraria specifica e documentale.
3.5. Non ha pregio, dunque, la doglianza difensiva circa il ‘mancato scrutinio’ della sproporzione. La sentenza dà atto di una verifica effettiva, non meramente assertiva: ha comparato somme liquide e condizioni economiche dichiarate; ha considerato beni di pregio e documenti lavorativi; ha rilevato lacune probatorie sulle fonti reddituali. Questo soddisfa l’onere motivazionale ‘concreto’ indicato da questa Corte per la confisca allargata (necessità di indici specifici, riferiti al reddito/attività e all’epoca dei cespiti).
3.6. Quanto agli ulteriori rilievi, poi, va evidenziato che l’uso di fonti aperte non Ł di per sØ precluso: ciò che conta Ł la loro coerenza col compendio e la capacità esplicativa rispetto all’incongruenza reddituale. Qui il G.U.P. non ha fondato in via esclusiva la sproporzione su fonti opensource , ma le ha impiegate per evidenziare una contraddizione (profilo logistico/trasporti vs. consulenza finanziaria documentata altrove).
3.7. La difesa ha poi evocato la partnership RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come indici di lecita attività, ma – nella prospettiva dell’art. 240 bis cod. pen. – ciò non basta senza prova tracciabile e puntuale (contratti, flussi, fatture, bonifici, corrispondenza temporale con la provvista in contanti, ecc.), essendo a carico del ricorrente la giustificazione della provenienza. La consolidata giurisprudenza, come anticipato, esige riscontri oggettivi, non mere affermazioni.
3.8. Infine, quanto al profitto del reato, la stessa sentenza motiva la confisca del denaro non come ‘profitto’ ex art. 240 cod. pen. o art. 73, comma 7bis , d-p.r. n. 309 del 1990 (che il G.U.P. riserva agli stupefacenti), ma espressamente come confisca allargata per sproporzione (art. 240bis , cod. pen.; 85bis d.P.R. 309 del 1990). Dunque, la censura Ł ‘fuori bersaglio’ rispetto al titolo di confisca prescelto dal giudice, ma colpisce il tema del nesso temporale e dell’onere di giustificazione: il minimo standard motivazionale richiede concreti indici di sproporzione rapportati a redditi/attività effettivamente accertati e all’epoca del sequestro, non mere affermazioni.
Il terzo motivo, come anticipato, Ł fondato.
4.1. Il G.U.P. affronta la doglianza e, pur ammettendo che ‘non Ł descritta alcuna modifica’, ritiene sussistente il collegamento funzionale valorizzando: (i) i servizi di osservazione antecedenti il controllo (CNR; fonte confidenziale) che indicavano attività di consegna di cocaina mediante due autoveicoli (Audi A3 e Porsche Macan), e (ii) la circostanza che nel medesimo vano dell’Audi erano occultati stupefacente e arma clandestina. Su tali basi dispone la confisca ai sensi dell’art. 100, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, con definitiva acquisizione alla Questura (già affidataria ex decreto P.M.).
4.2. Sul piano normativo, l’art. 100 d.P.R. 309 del 1990 disciplina misure di polizia e confisca di autoveicoli utilizzati per il trasporto di stupefacenti, con previsione di acquisizione alla pubblica amministrazione in determinati casi (comma 4). La giurisprudenza sulla confisca facoltativa del veicolo ai sensi dell’art. 240 cod. pen. valorizza, in chiave di proporzionalità, il ‘collegamento stabile/funzionale’ desumibile da modifiche strutturali o accorgimenti insidiosi atti all’occultamento/trasporto (cfr. la pertinente giurisprudenza citata dalla difesa).
4.3. Appare evidente l’errore di diritto commesso dal G.U.P.: la scelta di fondare la confisca sull’art. 100, comma 4, TU Stup. in luogo dell’art. 240 cod. pen., alla luce della assenza di modifiche e del non uso esclusivo del veicolo, evidenzia la non correttezza del titolo e l’errore del giudizio di proporzionalità. ¨ evidente dunque l’errore di sussunzione, laddove l’art. 100 d.P.R. 309/1990 Ł tipicamente richiamato per l’ablazione obbligatoria di veicoli stabilmente adibiti al traffico di droga: qui il G.U.P. motiva sul collegamento funzionale senza tuttavia descrivere stabilità nØ organizzazione.
4.4. A ciò si aggiunge l’ulteriore profilo, evidenziato dalla difesa e sottolineato dal P.G. nella sua requisitoria scritta. Il Tribunale dispone la confisca di tale bene nonostante abbia dato atto che il veicolo non aveva subito alcuna modifica strutturale, funzionale al trasporto della sostanza stupefacente. Questa motivazione, come correttamente sottolinea il P.G., si pone in frontale contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, Ł necessario che il giudice motivi in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene ablato e il reato commesso, ovvero ravvisi la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa che dia vita a un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo (ex multis: Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062 – 01).
L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata, con rinvio al medesimo
Tribunale di Como, che giudicherà in diversa persona fisica, limitatamente al punto concernente la confisca dell’autovettura Audi A3 TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’autovettura con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Como in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME