Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38508 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMENOME nato a Belvedere Marittimo (CS) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Ivrea il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Castellamonte il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27/05/2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza prelim inare del Tribunale di Ivrea del 03/07/2024, appellata dagli imputati, provvedendo su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., dichiarata la inammissibilità dei motivi oggetto di rinuncia, riconosciuti assorbiti i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 627/2017, rispetto al capo 2), riconosciuto altresì il vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli meno gravi giudicati con sentenza del Tribunale di Aosta n. 194/2016, irrevocabile il 13 luglio 2017, rideterminava la pena complessiva in anni tre di reclusione per NOME COGNOME, eliminava la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, riduceva le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. ad anni due e mesi otto ed eliminava la revoca della sospensione condizionale della pena già riconosciuta con le sentenze del Tribunale di Ivrea n. 628/2017, irrevocabile il 26 giugno 2020 e del Tribunale di Aosta n. 194/2016, irrevocabile il 13 luglio 2017; riduceva altresì la pena nei confronti della imputata NOME COGNOME ad anni due e mesi sei di reclusione, eliminava la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e riduceva ad anni due la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall.; infine, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti nei confronti di NOME COGNOME, rideterminava per l’imputata COGNOME la pena in anni due di reclusione e riduceva ad anni uno e mesi otto la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall., concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nei confronti degli imputati COGNOME e COGNOME la pena detentiva era infine sostituita con il lavoro di pubblica utilità, con le prescrizioni indicate in dispositivo.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse di tutti gli imputati, propone ricorso cumulativo, deducendo, con unico motivo, ‘inosservanza o errata applicazione della legge penale’ e segnatamente dell’art. 648 -quater cod. pen., anche in relazione all’art. 110 cod. pen.
In particolare, i ricorrenti censurano la pronuncia dei giudici del merito nella parte in cui veniva disposta (e confermata in esito al giudizio di appello) la confisca del prodotto delle condotte di autoriciclaggio con vincolo solidaristico tra gli imputati.
Quanto all’oggetto di confisca, nel ricorso viene dato atto di un contrasto giurisprudenziale in tema di confisca per equivalente: secondo un primo orientamento, in tema di confisca per equivalente il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di danaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, a prescindere dal fatto che l’agente abbia ritratto ulteriore utilità di natura economica dai delitti di cui agli artt. 648 -bis e 648 -ter cod. pen.; secondo altro orientamento, ritenuto dai ricorrenti maggiormente aderente al principio di proporzionalità, e preferibile al
fine di evitare un’irragionevole moltiplicazione di sanzioni, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore, non essendo ipotizzabile alcun concorso tra gli autori dei diversi reati e dovendo l’oggetto della confisca per equivalente essere definito e delimitato in relazione al concetto di profitto e prodotto ed alla condotte ascritte a ciascun imputato.
Con diversa argomentazione i ricorrenti lamentano come la sentenza dei giudici di merito non abbia effettuato alcun distinguo tra le singole condotte contestate agli imputati, ai fini di limitare il provvedimento ablativo in relazione alla quota di arricchimento del singolo concorrente, richiamando la recente pronuncia a Sezioni Unite, n. 13783/2025 , ‘ COGNOME ‘ .
Instano, pertanto, per l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio per definire gli importi che devono formare oggetto di confisca per equivalente, in relazione al profitto e prodotto ed alle condotte a ciascun imputato ascritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Nella specie, è stata disposta in primo grado, nei confronti di tutti e tre gli imputati, la confisca diretta e per equivalente del prodotto dei reati di autoriciclaggio contestati agli imputati in concorso, di cui ai capi 5) e 6) della rubrica (vds. pagg. 93 e segg. sentenza di primo grado; vds. altresì dispositivo della sentenza di primo grado, ove si legge «V isto l’art. 648quater c.p. dispone per tutti e tre gli imputati la confisca di beni mobili, immobili, denaro, anche per equivalente, relativamente al delitto di cui al capo 5) per l’ammontare di euro 273.000 e relativamente al delitto di cui al capo 6) per l’ammontare di euro 582.782,21 »).
La Corte di appello, nel pronunciare sentenza su accordo delle parti, intervenuto ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi a confisca e durata delle pene accessorie, confermava le statuizioni relative , tra l’altro, per quel che di interesse, alla confisca disposta ex art. 648 -quater cod. pen.
L’esame del motivo devoluto involge anzitutto la definizione dell’oggetto di confisca e se esso possa assumere diversa estensione o atteggiarsi diversamente in caso di confisca diretta o disposta per equivalente.
2.1. Orbene, l ‘art. 648 -quater cod. pen. stabilisce che, quando si procede per taluno dei reati di cui agli artt. 648 -bis , 648 -ter e 648 -ter.1 cod. pen. «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto». Il secondo comma della suddetta norma disciplina, poi, la confisca per equivalente, stabilendo che: «nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, del prodotto o del profitto dei reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato».
Per espressa previsione normativa, dunque, nei casi di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio mentre la confisca diretta può riguardare sia il profitto che il prodotto del reato, quella per equivalente può essere estesa anche al prezzo del reato.
2.2. Nonostante un’ infelice formulazione della norma, che pare co nsentire l’ablazione diretta di ciò che solo si qualifichi per essere profitto o prodotto, a fronte della confisca per equivalente che può attingere anche il valore corrispondente al prezzo del reato, risultano anzitutto da chiarie i contorni degli stessi concetti di prodotto, profitto e prezzo.
2.3. S econdo l’ affermazione delle Sezioni Unite, intervenuta proprio in tema di confisca, si è ritenuto di definire prodotto del reato ciò che è il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita, mentre il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, mentre il prezzo rappresenta invece il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, COGNOME Samir, Rv. 205707 – 01).
La qualificazione del prodotto del reato come il frutto delle attività delittuose risulta ribadita di recente anche dalle Sezioni Unite, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 02 che, richiamando l’orientamento della Corte costituzionale, hanno confermato che per prodotto del reato deve intendersi l’intero ammontare ricavato dall’operazione illecita.
2.4. Anche dalle fonti internazionali, poi, si traggono indicazioni di quanto può essere oggetto di confisca.
In particolare, pare necessario richiamare la legislazione sovranazionale in tema di riciclaggio. In primo luogo, va menzionata la RAGIONE_SOCIALE europea sul riciclaggio conclusa a Strasburgo nel 1990, e ratificata dall’Italia con la legge 9 agosto 1993 n. 328, la quale nel preambolo fa riferimento alla necessità di « privare i criminali dei proventi dei reati» e nell’art. 1 precisa che provento « significa ogni vantaggio economico derivato da reati».
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE sul riciclagg io, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata con la legge 28 luglio 2016 n. 153 , all’art. 1 specifica che « provento significa ogni vantaggio economico derivato direttamente o indirettamente dal reato ».
Non diversamente, la Direttiva U.E. 2014/42, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, riferisce l’oggetto della confisca al «provento», inteso come «ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati» e che «può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile» (art. 2 e considerando 11).
Ma anche la RAGIONE_SOCIALE di Vienna contro il narcotraffico del 1988, la RAGIONE_SOCIALE contro il crimine organizzato di Palermo del 2000 e la RAGIONE_SOCIALE contro la corruzione di New York
del 2003, per definire l’oggetto della confisca, fanno riferimento ai proceeds – cioè ai proventi facendo in essi confluire anche i beni ottenuti direttamente o indirettamente dalla commissione di un reato.
In senso conforme si pone, infine, anche l’art. 12 della nuova Direttiva U.E. 2024/1260 in vigore dal 22 maggio 2024 (che ha sostituito lo strumento del 2014 sopra citato e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 23 novembre 2026), che impone agli Stati membri di consentire la confisca di beni strumentali e proventi di reato a seguito di una condanna definitiva e di permettere la confisca di beni di valore equivalente ai beni strumentali e ai proventi di reato.
2.5. La declinazione del provento del reato nella legislazione sovranazionale in tema di confisca porta dunque ad una definizione ampia, certamente comprensiva non solo del profitto ma anche di quei beni ed utilità che, pur non essendo di diretta ed immediata derivazione causale dal reato, rappresentano l’investimento del profitto in senso stretto, e dunque di qualunque vantaggio economico derivante dall’illecito .
2.6. Ciò premesso, deve rilevarsi come il contrasto giurisprudenziale evidenziato in ricorso risulti in realtà meramente apparente, posto che l’orientamento indicato asseritamente a sostegno della tesi difensiva (vds. pag. 4 del ricorso) ha riguardo alla nozione di profitto confiscabile.
2.7. Di contro, la nozione di prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio, rilevante ex art 648 -quater cod. pen., risulta conformemente modellata sul complesso dei beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche dei beni e valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, COGNOME., Rv. 286323 – 02); con riferimento poi al tema della confisca per equivalente, la nozione si modella sul valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all’utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest’ultimo (Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, COGNOME, Rv. 286816 – 01).
2.8. Va altresì ricordato che il reato di autoriciclaggio, al pari del reato di riciclaggio, è fattispecie che protegge l’ordine pubblico economico e mira ad impedire la circolazione nel libero mercato di beni conseguiti a seguito di precedenti operazioni di trasformazione o sostituzione, sicché l’interesse punitivo impone l’eliminazione del frutto dell’operazione di sostituzione o trasformazione dal circuito economico, attraverso la confisca del prodotto del reato e cioè del frutto delle operazioni di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita. Tale nozione risulta ripetutamente affermata dalla Corte di cassazione in quelle pronunce secondo cui i beni giuridici tutelati dalla suddetta norma sono sia l’ordine pubblico economico, violato a seguito della circolazione dei beni di origine illecita, sia il patrimonio
individuale, anch’esso aggredito da attività che rendono vieppiù difficile l’individuazione della destinazione della res furtiva (cfr., Sez. 2, n. 57805 del 07/12/2018, NOME COGNOME, Rv. 274490 – 01 in motivazione; ed anche con riferimento alle condotte punibili, Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, COGNOME, Rv. 227731 – 01; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, COGNOME, Rv. 232869 – 01; Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239844 – 01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. COGNOME, 271530 – 01).
2.9. D’altro canto, ritenere possibile la confisca solo nei limiti delle utilità economiche tratte dal riciclatore (come dal responsabile degli altri delitti di cui agli artt. 648 -ter e 648 -ter. 1 cod. pen.) sarebbe opzione ermeneutica in contrasto non solo con la lettera della legge (che, all’art . 648quater cod. pen. contempla espressamente, come detto, sia il prodotto che il profitto, e, quanto alla confisca per equivalente, anche il prezzo del reato), ma anche con la chiara volontà del legislatore di reprimere duramente il riciclaggio (con pena ben più alta di molti dei reati presupposti alla conservazione dei cui proventi illeciti i delitti in questione sono funzionali) e persino quando non si possa procedere a sanzionare il reato presupposto per la mancanza di una condizione di procedibilità ( attraverso il richiamo all’art. 648, ultimo comma, cod. pen., contenuto negli artt. 648bis , 648, 648ter.1 cod. pen.).
Peraltro, con l’introduzione dell’art. 240bis cod. pen. ( ex art. 6, comma 1, d.lgs. 21/2018), è ora stabilita, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 cod. proc. pen., la confisca obbligatoria, tra gli altri anche per i delitti di cui agli artt. 648bis , 648- 648ter. 1 cod. pen. «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui reddito, o alla propria attività economica» e, qualora non sia possibile procedere alla confisca di cui sopra, «la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».
Una delimitazione dell’oggetto della confisca ex art. 648quater cod. pen. che si esaurisse ne ll’utilità conseguita dal riciclatore (o autoriciclato rie, come nella specie) finirebbe, dunque, per porsi come interpretazione abrogante della norma (in parte motiva, cfr. S ez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, COGNOME, Rv. 286816 – 01), oltre che per essere scarsamente coerente con l’ordinamento giuridico e con il diritto sovranazionale.
Come -del resto -recentemente ribadito dalla pronuncia di questa Sezione (Sez. 2, n. 22641 del 03/06/2025, Gargiulo, Rv. 288228 – 02), « l’opzione secondo la quale anche in caso di riciclaggio sarebbe confiscabile soltanto il profitto del reato e cioè quanto ricevuto dal riciclatore a titolo di compenso per le operazioni di sostituzione o trasformazione, porterebbe alla conclusione del tutto irragionevole, ed in contrasto con le fonti nazionali ed internazionali, di lasciare liberamente circolare il prodotto del reato; e tale conclusione sarebbe evidentemente in conflitto con l’individuazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie previste dagli artt. 648 -bis , 648 -ter e 648 -ter .1 cod. pen. nell’ordine pubblico economico come
sopra delineato e cioè nell’interesse fondamentale a non vedere turbato il libero mercato dalla circolazione di beni di origine delittuosa, oltre che, con l’interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici richiamate sul tema della individuazione del prodotto del reato».
2.10. Orbene, ciò premesso, nella specie la Corte di appello, pur condividendo l’argomentazione difensiva circa la necessità di mantenere distinto, ai fini della confisca, il profitto del delitto presupposto, ha spiegato come nel caso di specie venga in rilievo il prodotto del delitto di autoricic laggio, inteso ‘quale effetto della condotta illecita che si connota ontologicamente in termini di alterità oggettiva e soggettiva rispetto al lucro della bancarotta’, rinviando, quanto alle argomentazioni in fatto che sostanziano la distinzione, alle argomentazioni del primo giudice, con cui gli allora appellanti (odierni ricorrenti) neppure si sono confrontati (vds. pag. 18 sentenza di appello; pagg. 93-97 sentenza di primo grado).
La statuizione della sentenza impugnata con cui è stata disposta la confisca, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 648 -quater cod. pen., del prodotto del reato, costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, risulta dunque rispondente non solo alla lettera della legge, ma anche alla interpretazione giurisprudenziale, oltre ad essere pienamente coerente con le indicazioni provenienti dalla legislazione sovranazionale circa la funzione da riconoscersi allo strumento della confisca.
La superiore conclusione neppure potrebbe poi mutare considerando la confisca come diretta o per equivalente: invero, la confisca assolve ad una funzione che viene rilevata in ragione proprio dell’oggetto che è destinata ad apprendere e non già dell’abito con cui viene vestita: sul punto, la sentenza delle Sez. U, n. 13783/2025, pure richiamata in ricorso, alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale, ha ribadito la necessità che l’interprete si interroghi sulla natura giuridica delle varie ipotesi di confisca sottoposta al suo vaglio in base all’oggetto del provvedimento ablativo, a prescindere dalla forma della confisca, diretta o per equivalente.
Conseguentemente il motivo di ricorso con cui si deduce violazione o erronea applicazione di legge risulta manifestamente infondato.
2.11. Il profilo del motivo con cui si invoca invece, con riguardo alla delimitazione dell’oggetto della confisca, la violazione del principio di proporzionalità, con riferimento alla disposta confisca dell’intero nei confronti di tutti gli imputati e vieppiù sotto il profilo del mancato accertamento del contributo causale di ciascun concorrente, risulta non scrutinabile in quanto non previamente devoluto alla cognizione del giudice di appello (vds. punto 11, pagg. 4445 appello in cui si censurava la statuizione sul punto limitatamente all’avere ricompreso nel ‘prodotto, profitto o prezzo del reato’ anche danaro, beni ed altre utilità provenienti dal delitto presupposto, anziché i soli ‘proventi conseguiti dall’impi e go di quest’ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative’) e non potendo ritenersi il principio di proporzionalità ricompreso tra le questioni rilevabili d’ufficio
(Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260922 -01; Sez. 5, n. 7052 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 278309 – 01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME