Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 7735  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca dell’auto; inammissibilità nel resto.
udito il difensore
L’avvocato AVV_NOTAIO difensore di fiducia degli imputati NOME e NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di NOME e COGNOME NOME, riconosciuti responsabili del delitt cui agli artt. 110 e 617-quinquies cod. pen., di cui al capo B) della rubrica – fatto commesso in Roma il 9 febbraio 2017 -, è proposto ricorso per cassazione dal comune difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 novembre 2019, che, in parziale riforma della sentenza di condanna loro inflitta, ha revocato la disposta confisca limitatamente ai beni l sequestrati a seguito di atti di perquisizione domiciliare, con conferma nel resto.
L’impugnativa costa di quattro motivi, enunciati nei limiti previsti dall’art. disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità di NOME. E’ dedotto che la prova del suo concorso nel reato di installazione abusiva di apparecchiatura (cd. iammerg atta ad intercettare o interrompere flussi informatici o telematici sarebbe stata desunta da indicatori fattual segnatamente, il possesso di oggetti da scasso – estranei alla tipicità del fatt diversamente, sarebbe stato compito dei giudici di merito individuare la specifica condotta dell’imputato dotata di efficacia eziologica rispetto all’istallazione dell’apparec disturbatore.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all’art. 617-quinquies cod. pen.. L’interpretazione della norma incriminatrice alla luce del principio di offensività, che esige una ricostruzione de fattispecie in termini di pericolo concreto per il bene giuridico tutelato, esclud correttezza della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, ossia quella di aver ritenuto il reato contestato consumato per il solo fatto che l’apparecchio 7ammer’ fosse acceso; si sarebbe dovuto, piuttosto accertare in concreto che l’apparecchio stesso fosse dotato di potenzialità tale da intercettare o impedire o disturbare i flussi telematici in es nella sfera di sua collocazione.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, per essere stato affidato il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ad argomentazioni basate sulle intenzioni degli imputati di commettere furti o su valutazioni apodittiche.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 240 cod. pen. e il vizio motivazione, sul rilievo che l’autovettura oggetto di confisca non poteva essere considerata né prezzo, né profitto, né prodotto del reato.
Vi è stata trattazione orale dei ricorsi, essendone stata avanzata tempestiva richies
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
 Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto provato il concorso di COGNOME NOME nel delitto istallazione a bordo dell’autovettura di proprietà e in uso a COGNOME NOME di un’apparecchiatu cd. Vammer’, atta ad impedire il funzionamento di dispositivi elettronici posti a protezione di b mobili, evidenziando come dal verbale di arresto e dalle sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 350 cod. proc. pen. dal NOME – il cui contenuto era certamente utilizzabile ai fin prova responsabilità in ragione della sua opzione per il rito abbreviato -, nonché dai verbal perquisizione e sequestro, cui lo stesso COGNOME era stato sottoposto, emergesse come questi fosse pienamente consapevole dell’installazione della detta apparecchiatura, che, peraltro, risultav accesa ed emanava una luce del tipo ‘led’ arancione, chiaramente utilizzata per agevolare la commissione di delitti contro il patrimonio. Del resto, neppure al giudice di primo grado, COGNOME aveva inteso offrire una spiegazione alternativa del perché si trovasse in una buia serat invernale nel parcheggio di un centro commerciale e del perché alla vista delle forze dell’ordin si fosse repentinamente allontanato da quel luogo assieme al complice.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Senz’altro vero che l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) è reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è necessario accertare l’idoneità dell’apparecchiatur installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano sta effettivamente eseguite (Sez. 5, n. 3236 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278151), va dato atto che i ricorrenti omettono di confrontarsi con il decisivo richiamo, operato nella sente impugnata, ai risultati della perizia disposta dal Tribunale sull’apparecchiatura in sequest risultata accesa, perfettamente funzionante ed idonea a compromettere le comunicazioni cellulari su determinate reti, il rilevamento della posizione con sistema GPS e ad inibir funzionamento di radiocomandi di sistemi di allarme.
 Anche il terzo motivo di ricorso non si sottrae al rilievo di infondatezza.
La Corte territoriale, con motivazione completa e congrua, ha negato ai ricorrenti l circostanze attenuanti generiche valorizzando la loro significativa capacità a delinquere, desunt non solo dai precedenti per furto sussistenti a loro carico, ma anche dal possesso di un notevole armamentario predisposto per commettere reati contro il patrimonio con una certa serialità ed organizzazione.
Coglie, invece, nel segno il quarto motivo di ricorso.
4.1. Invero, la confisca dell’autovettura TARGA_VEICOLO è stata disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. in quanto bene «a servizio» della commissione del reato di cui all’a
617-quinques cod. pen., atteso che, secondo il chiarimento offerto nella sentenza impugnata: «l’apparecchiatura ‘jammer’ era stata sistemata sul sedile posteriore».
4.2. Si tratta, tuttavia, di motivazione che non soddisfa i requisiti elaborati giurisprudenza di questa Corte per giustificare la confisca facoltativa di cose servite o destin a commettere il reato: la stessa può, infatti, dirsi legittima soltanto quando sia dimostra relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibi 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv. 263111; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Rv. 260001; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591; Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012, Rv. 252496; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Rv. 236973); donde, ai fini della legittimità del confisca facoltativa di autovettura utilizzata per commettere un reato, si è pretesa dimostrazione di un collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa, che dia vita ad rapporto funzionale desumibile anche dall’impiego di manipolazioni, di particolari accorgiment insidiosi o di modifiche strutturali, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo mod conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche pe finalità non delittuose (Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Rv. 275973; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591).
4.3. Nel caso di specie, è evidente che l’utilizzazione del termine ‘sistemazione’, per d conto della collocazione dell’apparecchio ‘jammer’ all’interno dell’autovettura oggetto di confisca facoltativa, non è tale da descrivere in maniera inequivoca il rapporto di stabile asservimen del veicolo all’attività criminosa: tanto impone che, annullata la sentenza impugnata in parte qua, il giudice di merito in sede di rinvio provveda ad emendare la motivazione sul punto attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.
Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello Roma. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 7/02/2024.