Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10999 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10999 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME, quale terzo interessato, per ottenere la revoca della confisca dell’autovettura marca Audi modello Q7, con targa tedesca, disposta con sentenza del medesimo Tribunale il 21 novembre 2024 nell’ambito del procedimento penale a carico di NOME COGNOME;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancanza di prova della buona fede del ricorrente e la non conoscibilità dell’uso illecito dell’autovettura;
Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza della buona fede del terzo mancando alcuna prova circa la consegna dell’auto da parte dell’odierno ricorrente all’imputato per ragioni di commercializzazione del veicolo e della mancata richiesta di restituzione della stessa autovettura quando NOME COGNOME Ł stato arrestato nell’ottobre 2023 nell”ambito di un altro procedimento penale;
Ritenuto , inoltre, che il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, senza incorrere in evidenti vizi logici, che NOME era a conoscenza che il NOME (peraltro, suo cugino) era a conoscenza del precedente arresto e che, ciò nonostante, aveva lasciato l’auto nella disponibilità del predetto che, però, non poteva oggettivamente piø occuparsi della sua commercializzazione;
Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare la confisca della autovettura;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore