Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44670 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44670 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 13.3.2023 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data ‘Z3.3.2023 del Tribunale di Taranto, in veste di giudice dell’esecuzione ha rigettato, all’esito di udienza camerale, l’opposizione proposta da NOME COGNOME, condannato per i reati di cui agli artt. 650 cod. pen. e 5 e 6 L. 283/1962 con sentenza emessa dallo stesso Tribunale e confermata dalla Corte di appello di Lecce con pronuncia in data 14.12.2020, diventata irrevocabile il 13.2.2021, al provvedimento reso dallo stesso giudice de plano con il quale, in ordine alla confisca delle attrezzature per la panificazione già individuate con il precedente ordine di sequestro, era stata disposta, quanto al
forno elettrico, la distruzione rigettando la richiesta di pagamento di una somma offerta dal condannato in forma di confisca per equivalente e, quanto all’impastatrice e al frigorifero a colonna, la vendita.
Avverso il suddetto provvedimento l’istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, che il G.E. abbia integralmente tralasciato la circostanza che nei locali destinati alla panificazione siano stati rinvenuti beni diversi da quelli oggetto del sequestro originario, in quanto entrati solo successivamente nella disponibilità del condannato, fra i quali l’impastatrice. Evidenzia altresì la mancata considerazione dei gravi danni che sarebbero stati inferti alla sicurezza statica del fabbricato a seguito della disposta distruzione del forno elettrico, pur avendo lo stesso Tribunale rimarcato “le difficoltà strutturali” derivanti dal suo asporto, in strident contraddizione con la decisione assunta, senza neppure aver disposto una perizia a tal fine, né aver tenuto conto della richiesta di applicazione della confisca per equivalente, prevista dall’art. 322 ter cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice si fosse limitato a ripercorrere l’excursus della vicenda in fatto senza chiarire le ragioni in forza delle quali fosse pervenuto alla decisione assunta, all’infuori di “poche righe contenute a pag. 5 del provvedimento impugnato”, del tutto insufficienti
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può essere ritenuto ammissibile.
La difesa tralascia invero integralmente con il primo motivo le puntuali argomentazioni spese nel provvedimento impugnato ove viene messo compiutamente in evidenza come i beni rivenuti nel locale siano gli stessi di quelli oggetto del sequestro originario, come comprovato, quanto al forno e al frigorifero a colonna, dalle stesse esplicite ammissioni difensive, che con il presente ricorso neppure vengono contestate, e, quanto all’irnpastatrice, dall’identità di una pluralità di elementi identificativi, tra cui la forma dell’apparecchio, il quadro d comandi e la protezione antinfortuni emergenti dal raffronto tra le foto riproducenti il manufatto all’attualità e quelle risalenti al 23.11.2015 in occasione della misura reale, conclusione questa vieppiù rafforzata dalla mancata produzione da parte del condannato di documentazione attestante l’acquisto o qualunque altra forma di disponibilità di un diverso elettrodomestico in sostituzione del precedente, a nulla rilevando la presenza di altri manufatti di recente acquisizione non oggetto della disposta confisca.
Né alcuna consistenza riveste la doglianza secondo la quale la distruzione del forno potrebbe comportare un pregiudizio alla statica del fabbricato in cui è ubicato, che la difesa si limita con il presente ricorso a ribadire, senza che alcuna confutazione specifica sia stata svolta in ordine al dirimente rilievo svolto dal Tribunale, secondo il quale per il suo asporto non si renda necessaria alcuna demolizione, neppure parziale, delle strutture murarie del locale, richiedendosi soltanto, in considerazione del suo peso e dell’ubicazione del laboratorio al secondo piano dell’edificio, l’utilizzo di un montacarichi o del braccio di una gru.
Manifestamente infondata e correttamente rigettata dal G.E. si rivela, infine, la invocata sostituzione della misura in esame, con riferimento al forno, con la confisca per equivalente che la difesa ritiene attuabile tramite la corresponsione di una somma in danaro da parte del proprio assistito. Al riguardo è sufficiente osservare, al di là di ogni altro rilievo in ordine alla natura dei reati cui la misu può accedere tassativamente elencati dall’art. 322 ter primo comma cod. pen. ed estesa sin dalla Legge finanziaria del 2008 anche ai reati fiscali, che in tanto può essere disposto il sequestro per equivalente in quanto il reperimento dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente oppure quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione: evenienza all’evidenza non sussistente nel caso di specie.
2. Il secondo motivo è inammissibile alla radice, non venendo neppure enucleato in modo specifico il vizio motivazionale denunciato, così da renderlo chiaramente identificabile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, le e) ed essendo invece confusamente indicati sia la mancanza, sia la contraddittorietà, sia la manifesta illogicità della motivazione: la tipizzazione dei possibili motivi di ricorso indicati dall’art. 606, comma 1, c.p.p. (i qua costituiscono, a differenza di quelli di appello, un numerus clausus, a presidio dei quale l’art. 606, comma 3, c.p.p. commina la sanzione della inammissibilità per i « motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ») comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, i un senso particolarmente rigoroso e pregnante, essendo onere del ricorrente argomentare anche la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.
Come infatti già reiteratamente affermato da questa Corte, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la
funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coac indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsio legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrappor cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).
L’aspecificità delle dispiegate doglianze rileva in ogni caso anche sotto il p della violazione dell’art. 581 lett. a) cod. proc. pen., non venendo ne enucleati i punti del provvedimento oggetto di censura, ma limitandosi il ricorr a lamentare una motivazione che non consente di individuare il percorso logico deduttivo seguito dal giudice, senza alcun richiamo ai passaggi ritenuti osc formulazione questa che impedisce a questa Corte la possibilità di esercita sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, non essendo individua monte le questioni che si assumono irrisolte.
Segue all’esito del ricorso l’onere delle spese processuali, nonché quello versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cas delle ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende Così deciso il 28.9.2023