Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36922 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 14 dicembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 697 c.p. a seguito del pagamento dell’oblazione. Ha altresì disposto la confisca e la distruzione delle armi sequestrate presso la sua abitazione e delle quali non aveva reso denuncia all’autorità (20 armi bianche con punta e taglio).
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto istanza di revoca della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen, istanza respinta con ordinanza dello stesso Giudice per le indagini preliminari di Padova.
Ha quindi proposto opposizione che è stata pure respinta con ordinanza in data 17 febbraio 2024.
Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto infondato il rilievo secondo il quale la confisca sarebbe stata disposta in violazione del diritto di difesa per mancata instaurazione del contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento ablativo. L’indagato, infatti, aveva avanzato istanza di oblazione e nell’ambito del procedimento da lui promosso non aveva dedotto alcuna allegazione difensiva idonea a contestare la sussistenza dei presupposti per la confisca che sono peraltro coincidenti con l’effettiva commissione del fatto-reato.
NOME aveva eccepito con l’opposizione che le armi in sequestro non erano suscettibili di confisca ai sensi degli artt. 6 In. 152/75 e 240, comma 2 n. 2, cod. pen., perché non avevano natura di armi proprie ma di mere armi bianche improprie.
Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto infondata tale eccezione, affermando che la natura e la tipologia dei beni sequestrati deponeva in modo non equivoco per la loro destinazione all’offesa alla persona, trattandosi di spade, scimitarre, pugnali, baionette, stiletti, coltelli provvisti di lama acuminata tagliente. Sicchè doveva considerarsi corretta la loro qualificazione giuridica quali armi proprie.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME e ha articolato due motivi:
ai sensi dell’art, 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. ha denunciato mancanza o mera apparenza della motivazione in punto di riconducibilità dei beni in sequestro alla categoria delle «armi bianche proprie»;
ai sensi dell’art, 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 697 cod. pen., 30 e 38 t.u.l.p.s., 45 r.d. n. 635/1940, 6 I.n. 152/75 e 240 cod. pen. ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
2.1 II ricorrente premette che in forza dell’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 20/12/2022-24/1/2023), anche nel caso di oblazione, il giudice deve svolgere un autonomo accertamento dei presupposti della confisca che coincide con la commissione del reato, in ragione del fatto che la domanda di oblazione non comporta ammissione di responsabilità.
2.2 A fronte di tale obbligo il giudice di merito si era limitato a richiamare l natura e la tipologia dei beni, formulando un’affermazione assertiva senza aver svolto alcun accertamento tecnico-descrittivo.
2.3 il giudice di merito non aveva nemmeno correttamente applicato le norme che definiscono le armi bianche proprie, categoria dalla quale ai sensi dell’art. 45
r.d. n. 635/1940 sono esclusi gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale ha richiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Si controverte della legittimità di una confisca di armi disposta a seguito di definizione mediante oblazione del procedimento a carico del soggetto alle quali sono state sequestrate. Orbene la confisca di cui all’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152 è obbligatoria – in forza del rinvio al primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. -per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in c declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. I, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458; Sez. I, n. 54086 del 13/11/2017, Rv. 272085).
Se è pur vero, come deduce la difesa, che la domanda di ammissione all’oblazione non può essere valutata come ammissione di colpevolezza, essa vale comunque a promuovere un sub-procedimento che può essere definito in caso di versamento della somma fissata ai sensi dell’art. 162 cod. pen. con pronuncia dichiarativa di estinzione del reato (decreto di archiviazione o sentenza), ma nel quale il giudice può anche emettere – in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell’imputato – sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Solo in questo secondo caso può affermarsi che la decisione ha portata assolutoria, come tale incompatibile con la misura di sicurezza della confisca obbligatoria.
Occorre a questo punto ricordare le implicazioni della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 5 del 2023), che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», e «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell’art. 38 del r.d. n. 733/1931».
Il giudice delle leggi ha sottolineato, facendo ricorso al diritto vivente, che la confisca delle armi e delle munizioni, secondo la predetta disposizione di legge, ha caratteri essenzialmente preventivi, anziché punitivi, sicchè, rientrando tra le ipotesi di confisca obbligatoria, non può essere esclusa dalla mera mancanza di una sentenza che dichiari la responsabilità, mentre ad essa si dovrà procedere anche nel caso in cui intervenga una decisione che dichiari l’estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione, purchè il provvedimento ablatorio sia pronunciato all’esito dell’accertamento dei presupposti che ne giustificano l’applicazione.
Tale accertamento ha ad oggetto in particolare la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell’imputato e può avvenire anche nelle fasi prodromiche all’accoglimento della domanda, in base a quanto emerge dagli atti e alle deduzioni delle parti con le quali vengono instaurati momenti di contraddittorio.
Se dalla decisione e dagli atti in essa richiamati emergono i risultati dell’accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, la confisca non solo deve essere disposta dal giudice, ma in caso di sua omissione può essere disposta anche dalla Cassazione, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, in particolare procedendo all’annullamento senza rinvio della decisione impugnata e alla confisca delle armi, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024, Rv. 28611601).
3. Poste queste premesse, occorre verificare che nel procedimento a carico di NOME COGNOME , il pubblico ministero aveva formulato una contestazione di reato ai sensi dell’art. 697 c.p. e aveva elencato minutamente le 20 armi illegalmente detenute e per le quali riteneva sussistente l’obbligo di denuncia all’autorità, poiché andavano qualificate armi bianche con punta e taglio: si trattava di Rapier, Court Sword, Catana, Sciabola militare, Spada da caccia, kukri, stiletto, baionetta, coltelli, pugnali e scimitarre.
Con atto in data 27/11/2023 il pubblico ministero aveva dato parere favorevole all’oblazione mantenendo ferma quella contestazione sulla quale, pertanto, si instaurava il contraddittorio e rispetto alla quale si dava avvio all verifiche di competenza del giudice. Nello stesso parere, inviato al giudice per le indagini preliminari procedente, il pubblico ministero chiedeva di disporre l’archiviazione del procedimento laddove il richiedente fosse stato ammesso all’oblazione e avesse eseguito il prescritto versamento, estinguendo così il reato, ma contestualmente chiedeva altresì di disporre la confisca delle armi di cuLall . 7
contestazione, richiamando proprio il disposto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2023.
A seguito di questa richiesta l’indagato non ha formulato alcuna obiezione ma ha prestato acquiescenza alla contestazione che dava per accertato che le armi a lui sequestrate rientrassero nella categoria di quelle suscettibili di confisca obbligatoria e il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto sussistenti presupposti per emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Deve considerarsi effettuato l’accertamento richiesto dalla sentenza del giudice delle leggi più volte richiamate e contestualmente cristallizzata la qualificazione giuridica delle armi indicate nell’imputazione e oggetto del sequestro e della successiva confisca.
Non sono pertanto rilevabili nella decisione impugnata i vizi dedotti con i motivi di censura e il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
4. La reiezione dell’impugnazione importa, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 1’11 luglio 2024 Il Cc:Osi liere estensore GLYPH
Il Presidente