Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43672 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43672 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania;
avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone del 01/12/2022;
nell’ambito del procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Caltagirone il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del GLYPH Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca di quanto in sequestro;
letta la memoria in data 7 luglio 2023 del difensore avv. NOME AVV_NOTAIO, il , quale si è rimesso alle decisioni della Corte.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, per detenzione illegale di un’ arma e di materiale esplodente nonché per violazione dell’art.697 cod, pen. per avere detenuto munizioni di armi comuni da sparo senza avere fatto denuncia all’Autorità (capi A e B della rubrica), senza però disporre la confisca di tale materiale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, deducendo, ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b) ed e) , cod. proc. la violazione dell’art.240 cod. pen. ed il relativo vizio di omessa motivazione.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il giudice del patteggiamento ha omesso di disporre la confisca dell’arma, del materiale esplodente e delle munizioni di cui all’imputazione, confisca che andava, invece, disposta atteso che essa prescinde dall’accesso a riti speciali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2.Invero, l’ art.6 della 1.152 del 1975, impone l’applicazione del disposto del primo capoverso dell’art. 240 c.p. a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Come è stato già affermato da questa Corte “in base al combinato disposto dell’art. 240 c.p., comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, art.4, L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, e art. 445 c.p.p., la confisc deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi. Qualora tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca delle armi” (Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, P.G. in proc. Pinna e altro, Rv. 239835 e Sez. 6, n. 26589 del 21/5/2008, P.G. in proc. Gala, Rv. 241051).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nell parte in cui non ha disposto la confisca del materiale in sequestro, co conseguente confisca di detto materiale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca di quanto in sequestro, che dispone.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.