Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45964 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45964 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 13/11/2024
R.G.N. 30724/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Genova nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SANTO NOME DI MAGRA il 17/08/1964
avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendo la confisca richiesta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11 luglio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia ha dichiarato estinto per oblazione il reato di cui agli artt. 17 e 38 TULPS contestato a NOME COGNOME per avere egli omesso di denunciare il trasferimento del luogo di custodia del fucile da lui regolarmente detenuto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge penale con riferimento all’art. 6 legge n. 152/1975.
Il giudice, nel pronunciare l’estinzione del reato per oblazione, ha omesso di disporre la
confisca dell’arma, prevista come obbligatoria dall’art. 6 legge n. 152/1975, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendo la Corte stessa la confisca dell’arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, e deve essere accolto.
La norma di cui all’art. 6, legge 152/1975 stabilisce che «il disposto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi», e quindi queste ultime devono essere confiscate, salve le eccezioni previste dai commi successivi, «anche se non Ł stata pronunciata condanna», trattandosi di cose la cui semplice detenzione costituisce reato. Anche la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che «La confisca prevista dall’art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, Ł obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo» (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458, che in motivazione ha anche escluso un contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU; vedi anche Sez. 1, n. 6919 del 08/02/2022, n.m.).
Il giudice non si Ł conformato a questo principio in quanto, pur prendendo atto dell’esito dell’accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria, del titolo del reato e della emissione di un decreto penale di condanna, ha omesso la doverosa pronuncia in merito alla destinazione dell’arma, nonostante la obbligatorietà della sua confisca.
L’obbligatorietà della confisca deve essere confermata, nel presente caso, anche alla luce della sentenza n. 05/2023 della Corte costituzionale, che al punto 6.3. ha indicato, quale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6, legge n. 152/1975, quella secondo cui la confisca delle armi non può essere disposta, a seguito di proscioglimento, se non sia comunque accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità di tale norma nella parte in cui essa impone di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, affermando però che deve essere consentito all’imputato di provare, nonostante la richiesta di proscioglimento mediante la procedura di cui agli artt. 162 e 162bis cod.pen., l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale misura, cioŁ la commissione del reato da parte sua.
Nel presente caso la sussistenza del reato di omessa custodia di armi e la responsabilità dell’imputato sono sufficientemente dimostrate dalla emissione del decreto penale di condanna, che il giudice ha revocato solo a seguito della intervenuta oblazione: l’emissione di tale provvedimento richiede, infatti, la valutazione, da parte di un giudice, della effettiva sussistenza del reato e della colpevolezza dell’indagato, e questi, pur presentando opposizione ad esso, non risulta avere fornito alcun elemento che consentisse la propria assoluzione nØ ha chiesto di dimostrare l’insussistenza del reato o l’assenza della propria responsabilità. Questa Corte, inoltre, ha in piø occasioni affermato che la richiesta di oblazione da parte dell’imputato non costituisce un’ammissione di colpevolezza, ed impone al giudice una verifica quanto meno dell’assenza dei presupposti che impongono il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e quindi la manifesta assenza di prova del reato o della responsabilità dell’imputato per esso. Tale verifica impone di escludere che la sentenza di proscioglimento per oblazione equivalga ad una pronuncia assolutoria, circostanza che legittima l’emissione del provvedimento di confisca (Sez. 1, n. 16321 del
01/04/2022, n.m.).
Non vi sono, quindi, ragioni per non disporre la confisca del fucile. Questo non risulta essere stato sequestrato, ma il suo mancato sequestro non Ł di ostacolo alla emissione del provvedimento di confisca, trattandosi di provvedimenti autonomi e indipendenti, nonchØ fondati su presupposti diversi.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, relativamente all’omessa applicazione della confisca dell’arma.
Dovendosi rilevare un errore di diritto, in ordine al quale non Ł necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, in applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato – Ł consentito al giudice di legittimità, investito dell’impugnazione del pubblico ministero, disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l’accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024, Rv. 286116)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca del fucile descritto nel capo di imputazione, confisca che dispone
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME