Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3797 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 25/07/1974
avverso la sentenza del 21/01/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che GLYPH ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con confisca dell’arma di cui in imputazione.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con sentenza del 21/03/2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui all’art. 221, comma 2, r.d. n. 773/1931, in relazione agli artt. 34 e 38 del medesimo testo normativo (per avere omesso di denunciare il possesso ed il trasporto nel luogo di attuale residenza del fucile semiautomatico Browning calibro 12), e di cui all’art. 697 cod. pen. (per avere detenuto presso la propria abitazione l’arma di cui al precedente capo di imputazione senza farne denuncia all’autorità), perché estinti per oblazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Perugia, che deduce, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 6 della legge n. 152 del 1975, con riferimento alla mancata confisca, obbligatoria, dell’arma di cui al capo di imputazione; con motivi aggiunti, il Procuratore ricorrente, richiamando recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità a sostegno del ricorso, ha insistito per l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente all’omessa confisca del fucile.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con confisca dell’arma di cui in imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova è fondato.
La norma di cui all’art. 6, legge 152/1975 stabilisce che «il disposto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi», e quindi queste ultime devono essere confiscate, salve le eccezioni previste dai commi successivi, «anche se non è stata pronunciata condanna», trattandosi di cose la cui semplice detenzione costituisce reato. Anche la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che «La confisca prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo» (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458, che in motivazione
ha anche escluso un contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU; vedi anche Sez. 1, n. 6919 del 08/02/2022, n.m.).
L’obbligatorietà della confisca deve essere confermata, nel presente caso, anche alla luce della sentenza n. 05/2023 della Corte costituzionale, che al punto 6.3. ha indicato, quale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6, legge n. 152/1975, quella secondo cui la confisca delle armi non può essere disposta, a seguito di proscioglimento, se non sia comunque accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità di tale norma nella parte in cui essa impone di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, affermando però che deve essere consentito all’imputato di provare, nonostante la richiesta di proscioglimento mediante la procedura di cui agli artt. 162 e 162-bis cod.pen., l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale misura, cioè la commissione del reato da parte sua.
Nel presente caso la sussistenza dei contestati reati e la responsabilità dell’imputato sono sufficientemente dimostrate dalla emissione del decreto penale di condanna, che il giudice ha revocato solo a seguito della intervenuta oblazione: l’emissione di tale provvedimento richiede, infatti, la valutazione, da parte di un giudice, della effettiva sussistenza del reato e della colpevolezza dell’indagato, e questi, pur presentando opposizione ad esso, non risulta avere fornito alcun elemento che consentisse la propria assoluzione né ha chiesto di dimostrare l’insussistenza del reato o l’assenza della propria responsabilità.
Sussistono quindi, nel caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto prescritti per legge, che rendono superfluo il rinvio al giudice di merito, e che consentono a questa Corte, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2023, di disporre, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la confisca dell’arma di cui al capo di imputazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
E’ stato a tale proposito recentemente affermato il condivisibile principio, cui va data continuità che anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell’impugnazione del pubblico ministero, disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l’accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento
ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 286116 – 01).
Tali considerazioni impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dell’arma, che occorre disporre.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca del fucile di cui all’imputazione, confisca che dispone.
Così deciso il 12/11/2024