Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GROTTAMINARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 18 settembre 2023, lo ha prosciolto dai reati di cui agli artt. 20 legge n. 110/1975, 10 e 14 legge n. 497/1974 e 697 cod.pen., per intervenuta prescrizione, ma ha confermato l’ordine di confisca delle armi in sequestro;
rilevato che il ricorrente sostiene la incostituzionalità dell’art. 6 legge n. 152/1975, per irragionevolezza e sproporzione, laddove dispone la confisca obbligatoria per i reati in materia di armi, anche quando queste ultime non siano illecitamente detenute;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché la questione proposta è stata già valutata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 05 emessa il 20 dicembre 2022 (dep. 24 gennaio 2023), e giudicata non fondata, con riferimento alla obbligatorietà della confisca anche nel caso di reati contravvenzionali, estinti mediante oblazione, emettendo una motivazione che può essere estesa a tutti i casi di proscioglimento, ed è applicabile al caso di specie perché sussiste il presupposto legale della misura, cioè la commissione del reato, implicitamente accertata sia con riferimento all’elemento oggettivo sia con riferimento all’elemento soggettivo, come deducibile dalla mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod.proc.pen. e dal silenzio del ricorrente sul punto;
ritenuto che i principi esposti in detta sentenza debbano essere ribaditi, quanto alla natura preventiva e non punitiva di tale forma di confisca, e quanto alla sua proporzionalità e ragionevolezza rispetto al diritto di proprietà dell’interessato, in rapporto alla finalità di tutela della collettività a cui la mis è diretta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente