Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5528 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 20.6.2023, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME, figlio ed erede di NOME ed ha confermato la confisca delle armi e delle munizioni disposta con provvedimento del medesimo Tribunale in data 23.9.2020.
Il Tribunale ha rilevato che la confisca era stata disposta legittimamente in quanto, NOME COGNOME pur avendo inizialmente denunciato le armi in suo possesso, non
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aveva adempiuto all’ordine prefettizio di cedere le stesse all’Autorità en termine di 150 giorni dalla notifica del decreto, sicché la detenzione era dive illegittima alla scadenza di tale termine (9.11.2018). Inoltre, era stato trov possesso di munizioni mai denunciate.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME, figlio ed erede del defunto NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure.
Il ricorrente premette che, con istanza 17.3.2021, aveva chiesto il disseque delle armi denunciate dal padre NOMENOME nel (deceduto (29.01.2019). Il Tribunal con provvedimento in data 16.4.2021 avevall’istanza in quanto tali armi munizioni erano state confiscate in data 23.9.2020.
Con il primo motivo di censura il ricorrente deduce la violazione di legge relazione all’art. 240 cod. pen. e l’abnormità del provvedimento impugNOME.
Le armi e le munizioni di cui era stata disposta la confisca non avevano al collegamento con la violazione di norme in materia di armi, ma il provvedimento ablativo conseguiva al mancato rispetto dell’ordine di consegna delle medesim rivolto ad NOME COGNOME, sicché le stesse non avrebbero potuto essere confiscat In ogni caso, la morte dell’autore del reato avrebbe fatto venir meno o collegamento della misura con la condizione di pericolosità che è alla base de confisca, ed essa neppure sussisteva quando NOME COGNOME era in vita, d momento che non era stato disposto il ritiro cautelare delle armi in questione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione al principi personalità della responsabilità penale. Il rispetto di tale principio avrebbe pr la confisca di cose che, al momento della decisione del giudice, erano di propri di un soggetto diverso dall’autore del reato. Nella specie, la confisca era disposta il 20.9.2020 allorché le armi erano divenute di proprietà del ricorren qualità di erede di NOME COGNOMECOGNOME deceduto il 29.1.2019.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ric sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
L’art. 6 della I. n. 152 del 1975 stabilisce che il disposto del primo capo i’ t n dell’art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni alt oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. L’art. 240, com 2, cod. pen. stabilisce – tra l’altro – che è sempre disposta la confisca del
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la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
In forza di tali previsioni, questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l’insussistenza del fatto (Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, COGNOME, Rv. 284607; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266894, la quale ha ritenuto legittimamente confiscate dal G.i.p., con il decreto di archiviazione, le armi e munizioni in sequestro, detenute da persone diverse dall’indagato rimaste ignote; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, COGNOME, Rv. 265409).
La confisca dell’arma è obbligatoria anche nel caso di estinzione del reato per oblazione (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, COGNOME, Rv. 267458-01) ovvero di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., restando unicamente esclusa nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (cfr. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 27208501).
Questa Corte ha, altresì, precisato che nel caso della confisca di armi o oggetti atti ad offendere – previsto dall’art. 6 della legge n.152 del 1975 – la finalità della confisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e non strettamente sanzioNOMEria, posto che la circolazione di tali oggetti, non assistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità della cosa. Ne consegue che nella sola ipotesi di ritenuta insussistenza del fatto cade automaticamente il presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che rende obbligatoria la confisca, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi.
3. Nel caso in esame, NOME COGNOME era imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 7, I. n. 895 del 1967 e 697 cod. pen. per la detenzione di talune armi che, benché originariamente legittima, era poi divenuta illecita a seguito del provvedimento prefettizio di inibizione alla detenzione di armi e della scadenza del periodo assegNOME per la consegna delle medesime, nonché della detenzione di munizioni mai denunciate. Con sentenza in data 5 novembre 2019, il Tribunale di Avellino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché i reati contestati erano estinti per morte del reo intervenuta in data 29.1.2019.
Poiché nella specie, come correttamente rilevato nell’originario provvedimento ablatorio, nonché nell’ordinanza impugnata, si versava in ipotesi di confisca relativa a reati concernenti armi e munizioni, non essendo stata accertata l’insussistenza del fatto, essa andava obbligatoriamente disposta.
Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso.
Invero, il provvedimento di confisca, disposto successivamente alla pronuncia della sentenza di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per morte del medesimo, è legittimo, stante la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell’art. 236, comma 2, cod. pen., del disposto dell’art. 210 stesso codice, il quale preclude l’applicazione di quelle personali in caso di estinzione del reato e non è suscettibile di revoca su istanza dell’attuale ricorrente, erede dell’imputato deceduto, dal momento che egli non è qualificabile come terzo estraneo al quale la cosa appartiene (Sez. 1, n. 5262 del 25/09/2000, COGNOME, Rv. 220007. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 12710 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 278705). Invero, un suo eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, jure haereditario, da analogo diritto del dante causa, che tuttavia è insussistente essendosi estinto proprio con la confisca, la quale – atteso che si verte nella specie in tema di reati concernenti le armi – era da disporsi obbligatoriamente, salvo il caso di ritenuta l’insussistenza del fatto.
Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.