Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45232 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45232 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1542/2024
CC – 18/11/2024
Relatore –
R.G.N. 23073/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a STRA il 07/08/1954
avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Rovigo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 24/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 21, comma 1, lett. r), 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 1992, perchŽ estinto per oblazione e ha contestualmente ordinato la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
1.1.Con unico motivo impugna il capo relativo alla confisca del fucile (e relativa custodia) e delle munizioni di sua proprietˆ e deduce lÕinosservanza o comunque lÕerronea applicazione degli artt. 28 e 30, legge n. 157 del 1992, e 240
cod. pen., non essendo consentita la confisca delle armi al di fuori dei casi di cui allÕart. 30, lett. a), b), c), d) ed e), legge n. 157 cit.
2.Il ricorso è fondato.
3.Osserva il Collegio:
3.1.ai sensi dellÕart. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992, in caso di condanna per le ipotesi di cui allÕart. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati, sono in ogni caso confiscati;
3.2.presupposto applicativo della norma è la condanna per uno dei reati tassativamente elencati sicchŽ la confisca non è consentita, non solo in caso di condanna per un reato diverso (Sez. 3, n. 34944 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 264453 – 01; Sez. 3, n. 7390 del 07/01/2015, COGNOME, Rv. 262420 – 01; Sez. 3, n. 6228 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242744 – 01), ma anche quando il reato per il quale è astrattamente prevista la confisca è dichiarato estinto per oblazione o prescrizione, non potendo essere disposta la confisca in assenza di condanna (Sez. 3, n 3301 del 19/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272154 – 01; Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, COGNOME, Rv. 243017 – 01; Sez. 3, n. 35637 del 11/07/2007, Nones, Rv. 237225 – 01);
3.3.lÕart. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che “salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”, comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall’art. 28, comma 2, della stessa legge 157 del 1992, in base alla quale la confisca pu˜ essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell’operativitˆ del combinato disposto di cui agli artt. 240, secondo comma, cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale pu˜ darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna (Sez. 3, n. 15166 del 28/01/2003, COGNOME Giuseppe, Rv. 224709 – 01);
3.4.nel caso di specie, è stato contestato al ricorrente il reato di cui allÕart. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 1992, non compreso tra quelli indicati dallÕart. 28, comma 2, laddove la stessa lett. h) limita la confisca ai soli richiami vietati di cui all’art. 21, comma 1, lett. r);
3.5.nŽ è possibile disporre ugualmente la confisca facendo ricorso alla previsione di cui allÕart. 240, comma primo, cod. pen., che consente la confisca delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reatoÓ, nŽ, secondo quanto sostiene il PG, allÕart. 6 legge n. 152 del 1975, che impone la confisca delle
armi e degli altri oggetti atti a offendere, nonchŽ delle munizioni e degli esplosivi in tutti i casi di Òreati concernenti le armiÓ;
3.6.la regolamentazione della disciplina della confisca delle armi utilizzate per porre in essere illecite condotte venatorie, in quanto esclusivamente e specificamente fissata dalla legge n. 157 del 1992, impedisce che la stessa possa essere elusa, con esiti addirittura opposti alla chiara volontˆ del legislatore (che ha appunto tassativamente circoscritto la ipotesi di confisca a specifiche ipotesi di reato) mediante il richiamo ad altre norme, quand’anche di carattere generale (cos’, in motivazione, Sez. 3, COGNOME, cit.);
3.7.nel caso di specie, peraltro, non è stata nemmeno pronunciata una condanna;
3.8.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, statuizione che deve essere eliminata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la statuizione sulla confisca, statuizione che elimina.
Cos’ deciso in Roma, il 18/11/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME