Confisca Arma: Quando è Illegittima se Legalmente Detenuta? La Cassazione Chiarisce
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 10390 del 2025, affronta un tema di grande rilevanza: i limiti della confisca arma nei confronti di un soggetto condannato per un reato non direttamente collegato all’uso della stessa. Il caso in esame riguarda un individuo che, dopo aver patteggiato una pena per un reato legato agli stupefacenti, si è visto confiscare la propria pistola e le munizioni, nonostante fossero regolarmente detenute. La Suprema Corte ha annullato tale provvedimento, stabilendo un principio fondamentale a tutela della proprietà legale.
I Fatti di Causa
Il Tribunale di Catanzaro, con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto “patteggiamento”), condannava un soggetto per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. Oltre alla pena principale, il giudice disponeva la confisca di una pistola e di 52 cartucce trovate in possesso dell’imputato durante una perquisizione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca, sostenendone l’illegittimità.
I Motivi del Ricorso sulla Confisca Arma
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Violazione di legge: La difesa ha sostenuto la violazione dell’art. 240, comma 2, del codice penale. Secondo questa norma, la confisca è obbligatoria per le cose la cui detenzione costituisce di per sé reato. Tuttavia, nel caso di specie, l’arma e le munizioni erano regolarmente detenute, come emerso durante il processo. Pertanto, non sussisteva la condizione per l’applicazione di tale misura.
2. Mancanza di collegamento con il reato: Il ricorrente ha evidenziato che la libera disponibilità dell’arma non rappresentava un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato di droga per cui era stato condannato. A riprova di ciò, non gli era stata contestata l’aggravante del reato commesso da persona armata, prevista dall’art. 80 del d.P.R. 309/1990.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata senza rinvio per quanto riguarda la confisca e ordinando la restituzione dell’arma e delle munizioni.
La Corte ha chiarito che il presupposto per la confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2 c.p., è che la detenzione del bene costituisca essa stessa un illecito penale. Poiché era stato accertato che l’arma e le munizioni erano “regolarmente detenute”, questa condizione non era soddisfatta. La detenzione legale esclude in radice la possibilità di qualificare il bene come intrinsecamente criminoso.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno escluso che l’arma potesse essere considerata “cosa pertinente al reato”. Non vi erano elementi per ritenere che fosse stata utilizzata o fosse destinata a essere utilizzata per commettere il reato di spaccio. La mancata contestazione dell’aggravante specifica (reato commesso da persona armata) ha rafforzato questa conclusione, dimostrando l’assenza di un nesso funzionale tra il possesso dell’arma e l’attività illecita contestata. In assenza di tale collegamento, la confisca si rivela una misura sproporzionata e illegittima.
Conclusioni
La sentenza in esame riafferma un principio di garanzia fondamentale: la condanna per un reato non comporta automaticamente la perdita di beni legittimamente posseduti, a meno che non sia provato un legame diretto e funzionale tra tali beni e l’illecito commesso. La confisca arma non può essere una conseguenza automatica della pericolosità sociale dedotta da un altro reato, ma deve fondarsi sui presupposti specifici previsti dalla legge. Questa decisione tutela il diritto di proprietà dei cittadini che, pur avendo commesso un reato, detengono legalmente armi non collegate all’attività criminosa.
È sempre possibile confiscare un’arma a una persona condannata per un reato?
No. La sentenza chiarisce che se l’arma è legalmente detenuta e non è pertinente al reato per cui è intervenuta la condanna (cioè non è stata usata per commetterlo o non era destinata a tale scopo), la confisca è illegittima.
Cosa significa che un bene non è “pertinente al reato”?
Significa che il bene non ha un collegamento funzionale con l’illecito. In questo caso, il fatto che all’imputato non fosse stata contestata l’aggravante del reato commesso da persona armata ha dimostrato l’assenza di pertinenza tra la pistola e il reato di droga.
In quali casi la confisca di un’arma è obbligatoria?
La confisca è obbligatoria, ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2 c.p., quando la detenzione stessa dell’arma costituisce reato (ad esempio, un’arma clandestina o detenuta senza porto d’armi). Se la detenzione è legale e regolare, questa specifica norma non si applica.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10390 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/02/2025
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 maggio 2024, il Tribunale di Catanzaro applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
2.E’ impugnata dal COGNOME, con motivi affidati al difensore di fiducia e sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettament indispensabili ai fini della motivazione, la statuizione di confisca dell’arma e delle munizioni in sequestro (una pistola marca TARGA_VEICOLO, cal. TARGA_VEICOLO matricola 33421, catalogo 11382 e 52 cartucce cal. 9X21). Il ricorrente deduce vizio di
violazione di legge (art. 240, comma 2, cod. pen.) e omessa motivazione sulla necessità della misura ablativa perché non motivata con riferimento al pericolo che la libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Rileva, altresì, che l’arma e le munizioni sono regolarmente detenute e, pertanto, non sussiste la condizione di cui all’art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca, con restituzione all’avente diritto della pistola e delle munizioni in sequestro.
Come correttamente allegato in ricorso l’arma e le munizioni sono regolarmente detenute (il dato risulta dalla deposizione in dibattimento del verbalizzante che aveva eseguito la perquisizione e il sequestro) e, pertanto, non si tratta di cose la cui detenzione costituisce di per sé reato in modo da rendere legittima la confisca ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.
Né sussistono condizioni per ritenere che l’arma e le munizioni fossero cosa pertinente al reato per cui si procede e che la loro disponibilità possa far presumere la reiterazione di ulteriori reati: a carico del ricorrente si è proceduto per il reat di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 rispetto al quale non è contestata l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 309 cit. che ricorre quando il reato sia commesso da persona armata.
La cancelleria curerà l’adempimento indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della arma e delle munizioni in sequestro, di cui ordina la restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. presso il Tribunale di Catanzaro.
Così deciso il 13 febbraio 2025
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La Consigliera relatrice
Il Presidente