Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/bei GLYPH itile le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale disponeva la confisca di un fucile, in relazione al quale la suddetta era stata imputata di omessa denuncia dopo la morte del marito che ne era proprietario (A) e di omessa diligente custodia ex art. 20-bis, comma 2, I. 110/1975 (B), e assolta dal primo reato per insussistenza dell’elemento soggettivo e, quindi, perché il fatto non costituisce reato, e dal secondo reato perché il fatto non sussiste.
Nella suddetta ordinanza si evidenzia che nella sentenza di assoluzione della COGNOME si dava atto della sussistenza dell’elemento materiale del delitto di cui all’art. 38 e 221 R.D. 18/06/1931 n.773 e 58 R.D. 635/1940 (A); e che, pertanto, correttamente con l’ordinanza opposta era stata disposta la confisca dell’arma che è obbligatoria, ex art. 6 I. 22 maggio 1975, n. 152, anche in caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 6 I. 22 maggio 1975, n. 152 e 240, secondo comma, cod. pen., per avere il Giudice dell’esecuzione in sede di opposizione confermato la confisca del fucile pur in presenza di un’assoluzione e quindi del mancato accertamento di un reato in materia di armi, come richiesto dal disposto dell’art. 6 summenzionato, che non distingue tra le formule assolutorie. Si insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
La confisca prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, COGNOME, Rv. 267458, che fa leva sulla specifica natura giuridica dell’oblazione). In motivazione, la Corte, che non
distingue tra le formule assolutorie escludendo la confisca sempre e comunque nel caso di “assoluzione nel merito”, ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa).
Tale pronuncia si pone sulla scia del consolidato orientamento di questa Corte che ricollega la confisca dell’arma all’accertamento del reato in materia di armi.
Si veda a tale riguardo Sez. 1, n. 19364 del 22/04/2009, Cortellazzo, Rv. 243947, secondo cui non deve essere disposta la confisca delle armi, sempre che la detenzione delle stesse sia autorizzabile dalla competente Autorità di polizia, nel caso in cui, nei confronti del soggetto che ne ha la disponibilità sia disposta, per infondatezza della notizia di reato per qualsivoglia causa, l’archiviazione del procedimento, avente per oggetto proprio un reato concernente le armi. In motivazione si comprende che l’archiviazione è stata disposta proprio per mancanza dell’elemento soggettivo del reato. Invero, si osserva: ” E però non può prescindersi dalla valutazione dell’estraneità al reato” del soggetto nei cui confronti sia disposta l’archiviazione per la infondatezza della notitia criminis, qualunque sia la causa: fatta salva l’ipotesi dell’archiviazione per estinzione del reato o per una causa di improcedibilità e sempre che trattisi, come nella specie vertendosi in ipotesi di detenzione di armi autorizzabile dalla competente autorità di P.S., di cose non oggettivamente criminose in modo assoluto (v. Cass., Sez. 1, 22/12/1999, Bernardi, Rv. 215240, in un’analoga fattispecie relativa a detenzione, suscettibile di essere autorizzata, di una collezione di armi acquisita per diritto di successione; Sez. 1, 19/9/2007 n. 38013, COGNOME, Rv. 237911). Se così non fosse, si perverrebbe all’assurda conclusione che il medesimo indagato/imputato per un reato di detenzione illegale di armi, dovrebbe subire, o non, la confisca delle armi sequestrate a seconda che il procedimento nei suoi confronti venga archiviato o si concluda con sentenza assolutoria di merito, nonostante l’identica situazione fattuale costituita, in entrambi i casi, dal difetto di elementi di prova ordine all’elemento psicologico del reato.” Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di quanto premesso va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella opposta, che in data 19 gennaio 2023 disponeva la confisca del fucile, con restituzione dello stesso / fatti salvi i provvedimenti dell’autorità amministrativa.
A cura della cancelleria sarà effettuata l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del 19 gennaio 2023 e dispone la restituzione del fucile in sequestro fatti salvi i provvedimenti dell’autorità amministrativa.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023.