Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40382 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40382 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 21/6/2010 il Tribunale di Messina disponeva la confisca di numerosi beni – mobili, immobili, somme di denaro ed aziende e, tra queste, delle quote sociali e del patrimon aziendale della RAGIONE_SOCIALE – direttamente o indirettamente riconducibili a COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, tutti ritenu appartenenti ad un gruppo criminoso operante a Messina, “principalmente nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, con la commissione di reati di tipo mafioso”, secondo la descrizion datane dalla Corte di Appello di Messina, con il decreto de 2/2/2017, con il quale confermava provvedimento del Tribunale.
Il decreto in data 2/2/2017 è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17/5/2018 nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla confisca delle quote e del complesso aziendale della società in questione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Preso atto che il complesso aziendale era già stato sottoposto a sequestro e confisca penale ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 nel 1995 ma restituito nel 2004 in assenza di prova del illegittima provenienza dei beni, infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza del 17/5/2018 ritenuto che la Corte territoriale non avesse in alcun modo indicato i nuovi elementi portati cognizione del giudice della prevenzione che consentissero di mutare le valutazioni espresse dal giudice penale che aveva revocato il provvedimento ablativo nel 2004, in particolare omettendo di motivare, quanto al periodo antecedente al sequestro ed alla confisca disposta nel procedimento penale (dal 1995 al 2004), perché si dovesse ritenere che la costituzione della società fosse avvenuta con impiego di capitali illeciti ed altresì perché i beni della so dovessero considerarsi dei ricorrenti.
La Corte territoriale competente ha disposto innanzitutto l’acquisizione di due sentenze di merito emesse nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 30 quindi ha disposto perizia per ricostruire la compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE, i suoi patrimoniali e le variazioni intervenute nel tempo, con particolare riguardo al periodo successi alla restituzione dei beni disposta nel 2004.
Con decreto del 15/1/2021, quindi, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di confisca delle quote della RAGIONE_SOCIALE, del complesso azien costituito da attrezzature, arredi e merci della società, e degli altri beni sottoposti a seque sensi dell’art. 12 sexiesa dl. cit., non essendo intervenuti fatti nuovi rispetto a quanto acce con il provvedimento del 2004, quando si era ritenuto non essere provato che l’acquisto e l’avviamento del supermercato derivassero dall’attività illecita di NOME COGNOME, unico fratelli riconosciuto responsabile di partecipazione ad associazione nnafiosa e dei reati fine. Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che gli elementi sopravvenuti rispetto a quelli acqu 2004, costituiti da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da intercettazioni telefoni
fossero idonei, a ribaltare la decisione del 2004 e ciò anche alla luce della perizia disposta a con riferimento agli immobili acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2004.
La Corte territoriale ha confermato, invece, la confisca di altri beni, quali: 1) l’ industriale sito in Messina villaggio Camaro Superiore; 2) il terreno sito in Messina villa Camaro Superiore; 3) ed un fabbricato sito in Messina, Villaggio Camaro Inferiore.
Si tratta di beni acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE dopo il 2007 con un esborso pari ad e 699.416,00, ritenuto sproporzionato rispetto alle reali disponibilità lecite della società, anche che questa ha beneficiato di finanziamenti per complessivi 200.000,00 euro, ritenuti meramente fittizi e volti solo a schermare capitali di provenienza illecita. Si è altresì ritenu la liquidità disponibile in capo alla società nel 2007, pari ad euro 465.281,00, non fo riconducibile ai ricavi per vendite operate dall’impresa, e che non risultava che NOME COGNOME avesse percepito nel 2007 e negli anni successivi redditi leciti diversi da quelli deri dall’esercizio dell’attività imprenditoriale tali da consentirgli di disporre della somma come s sborsata.
Avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con unico atto a mezzo del comune difensore, fondato su un unico articolato motivo di impugnazione la cui intestazione indica la violazione legge, con particolare riferimento all’art. 2 ter I. 575/1965, e l’illogicità della motivazi particolare riferimento alla riconosciuta sproporzione tra i redditi del preposto e ed il valore immobili oggetto di confisca.
Nello svolgimento del motivo di ricorso, peraltro, viene diffusamente dedotta la violazio dell’art. 627 cod. proc. pen., assumendo i ricorrenti che la Corte territoriale si sarebbe disco dallo schema enunciato nella sentenza di annullamento emessa da questa Corte di Cassazione. Si assume, in particolare, che la Corte di appello di Reggio Calabria avrebbe fondato le su statuizioni proprio sugli stessi elementi già ritenuti inidonei dalla sentenza della Co Cassazione, giungendo ad affermare la provenienza illecita delle somme utilizzate per l’acquisto degli immobili sulla base di mere congetture, prive di riscontro negli atti del procediment prevenzione, e non già di elementi indiziari dotati dei necessari coefficienti di gravità, preci e concordanza dai quali desumere che i beni confiscati siano frutto di attività illecite o del reimpiego.
Con requisitoria scritta del 27/4/2023 il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento soltanto limita:amente all’immobile s in INDIRIZZO, di cui alla pag. 12 della sentenza del 17/5/2018 di questa Corte di Cassazione
In relazione agli altri beni oggetto di confisca, invece, il ricorso è inammissibile, in proposto al di fuori dei casi consentiti, atteso che gli artt. 10, comma terzo, e 27, com
secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 limitano.alla sola violazione di legge la proponibil del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito d procedimento di prevenzione.
Nella nozione di violazione di legge, peraltro, vanno ricompresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’appar argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
2. In relazione ai tre beni dei quali il provvedimento impugnato ha espressamente confermato la confisca (l’edificio industriale sito in Messina villaggio Camaro Superiore, terreno ed un fabbricato siti in Messina villaggio Camaro Superiore) la Corte territoriale, l dall’esprimersi con una motivazione apparente, ha dato adeguatamente conto delle risultanze della perizia disposta anche con riferimento agli immobili acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE dopo il 2 ed affidata alla AVV_NOTAIO COGNOME, le ha confrontate con le argomentazioni del consulente del difesa, AVV_NOTAIO COGNOME, ritenendo queste ultime inidonee a superare i rilievi del perito, sopra con riferimento ai finanziamenti per complessivi euro 200.000,00 (mai restituiti dalla società, in relazione ai quali non risulta alcuna documentazione di supporto, né risultano presentat istanze di insinuazione al passivo della società fallita da parte degli asseriti titolari del credito), e ne ha tratto la conclusione che si tratta di investimenti effettuati nel sproporzionati alle risorse lecite nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME cui pericolosità sociale nel 2007 risultava essersi già manifestata, alla luce dee sentenze indic alle pagg. 17-18 del decreto impugnato.
Nel dedurre genericamente asserite violazioni di non specificate indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio del precedente provvedimento ablatorio, i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con tali argomentazioni, così incorrendo, in relazione alla confisca de predetti beni, nel vizio di aspecificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomen dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducent a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/20 n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
3. Fa eccezione alla generale inammissibilità del ricorso soltanto l’immobile sito in Messina alla INDIRIZZO, indicato alla pag.12 della sentenza di questa Corte in data 17/5/2018, che h annullato la relativa confisca con rinvio per nuova deliberazione alla Corte territoriale: c correttamente rilevato dal ricorso (pag. 11) il decreto impugnato ha del tutto omesso qualsias motivazione in ordine alla confiscabilità o meno di tale bene, del quale non vi è alcuna tracc nel dispositivo, né nella parte restitutoria né in quella ablativa.
In relazione a tale immobile, pertanto, il decreto impugnato va annullato con rinvio pe nuova deliberazione alla Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente all’immobile sito in Messina, in INDIRIZZO con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 18 maggio 2023