Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49617 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MANFREDONIA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME COGNOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 20 ottobre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato, nei riguardi di NOME COGNOME e della sua convivente more uxorio, NOME, la misura patrimoniale della confisca del compendio patrimoniale a quest’ultima intestato e reputato riconducibile al proposto, costitu da un terreno ubicato alla INDIRIZZO Garzia, nel Comune di Manfredonia, con immobile sovrastante nonché altro immobile, nel medesimo Comune, alla INDIRIZZO.
Il proposto è iscrivibile, secondo i giudici del merito, nelle categ criminologiche tipizzate dagli artt. 1 e 4 digs. n. 159 del 2011, giudic astrattamente compatibili con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), a patto che il relativo giudizio, in uno con il rilievo dell’att di pericolosità sociale, sia fondato su precisi elementi di fatto e non su illazi congetture. Segnatamente, si sono evidenziati profili di pericolosità generica ( quanto soggetto che vive abitualmente con proventi di attività delittuose (art comma 1, let. c) e art. 1 let. b) d.lgs n. 159 del 2011, quanto profili di pericolosit qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, let. b), quale soggetto indiziato del d di cui all’art. 74 d.P.R n. 309/90.
Ribadite le considerazioni svolte dal Tribunale in punto di pericolosità, la Cor evidenziava altresì la acclarata significativa sproporzione – calcolata sulla base d flussi finanziari e sulla scorta degli indici Istat – tra gli acquisti e le dis finanziarie del nucleo familiare del proposto, che risultava non aver presentat dichiarazione dei redditi, tranne che per il 2010 e 2012 (relativamente a minimi importi per retribuzioni di lavoro in carcere) e che non è risultato intestatar immobili.
Il giudice di appello si faceva carico di disattendere la doglianza difens secondo la quale il provvedimento di confisca si fonderebbe su una motivazione apparente, siccome riproduttiva delle stesse argomentazioni svolte nel decreto di sequestro, richiamando – sia pure per sintesi – l’articolata motivazione (contenut nelle pp. da 2 a 4 e, ancora, da 10 a 16) invece spesa dal Tribunale per l’inquadramento del proposto quale soggetto pericoloso sotto più profili, dando ampio conto delle imputazioni elevate nei suoi riguardi e delle motivazioni de provvedimenti giurisdizionali che l’hanno interessato.
Era, poi, superata anche la censura, con la quale la difesa aveva lamentato la mancata estensione dell’attività d’indagine patrimoniale alle famiglie di COGNOME NOME. Rilevava in proposito come, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte del proposto, ovvero della terza interessata, dell’esistenza di atti di donazione de
somme di denaro utilizzate per gli acquisiti, detta indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Infine, quanto alla lamentata errata stima, per eccesso, dell’immobile di INDIRIZZO Garzia, la Corte di appello, richiamando ancora una volta la dettagliata motivazione del Tribunale, l’ha ritenuta in netto contrasto con le risultanze de perizia all’uopo disposta.
Ciò che imponeva la conferma del provvedimento ablativo della confisca.
Ricorrono per cassazione il proposto, NOME COGNOME e la terza interessata NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, con un unico ricorso con il quale deducono due, comuni motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce nullità del provvedimento per violazione dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 1, 4, 16, 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 con riferimento all’assenza o, comunque, alla carenza di motivazione del decreto.
Il decreto appare elusivo dell’obbligo motivazionale con particolare riguardo all’apprezzamento degli elementi di fatto suscettibili di valutazione alternat altrettanto, ove addirittura più logicamente coerente, di quella ritenuta in decret
Per ciascuno dei beni confiscati la difesa aveva fornito la prova della lice delle somme utilizzate per l’acquisito.
L’immobile di INDIRIZZO, formalmente acquistato da COGNOME, è sempre rimasto nello stato fatiscente di acquisto e non è mai stato ristrutturato, sicché v’è prova che vi sia stata una fittizia intestazione e che lo stesso fosse riconduci a COGNOME. L’analisi del profilo economico-patrimoniale della coppia non è sta adeguatamente effettuato, poiché i parametri Istat non sarebbero coerenti con la effettiva situazione di COGNOME, le cui spese di sostentamento sarebbero oltremodo contenute. La presenza di una somma di 26.000,00 euro sul libretto postale intestato a NOME, il conseguimento di una pensione d’invalidità del figlio NOME COGNOME, infine l’intervento di prestiti ovvero regalie da parte di parenti e con sono tutti elementi che militerebbero nel senso di una provvista lecita pe l’acquisto.
Quanto all’immobile alla INDIRIZZO, residenza del nucleo familiare, si tratta di cespite oggetto di ampliamento, acquistato e ristrutturato con somme “tracciate”, la cui confisca si fonda esclusivamente su una sovrastima dello stesso contraria a quanto indicato dai consulenti di parte.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell’ordinanza con la quale l Corte ha avallato il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di escussio testi che avrebbero riferito «una serie di circostanze oltremodo rilevanti in ord alla liceità delle entrate della famiglia COGNOMENOMERAGIONE_SOCIALE, all’acquisto degli imm
alla realizzazione dei lavori edili presso l’abitazione in INDIRIZZO, nonché a capacità reddituale rispetto alle spese sostenute».
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata il 17 maggio 2023, ha prospettato l’inammissibil dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Non è superfluo ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011.
Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.).
È scrutinabile, quindi, dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza de percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365).
Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati pr in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.
2.1. Il primo motivo è inammissibile per a-specificità e, difatti, non si confr con la congrua motivazione – riportata nella premessa del presente provvedimento – con la quale il giudice di appello ha in primo luogo superato la censura di carenza della motivazione del decreto di confisca.
In particolare l’asserita erronea riferibilità a COGNOME dell’immobile di INDIRIZZO acquistato da NOME e ad essa appartené’te, costituisce deduzione non proposta con l’atto di appello e, comunque, manifestamente infondata poiché non tiene in adeguata considerazione la presunzione relativa di cui all’art. 26 d. Igs. N. 159 d 2011, correttamente richiamato nel provvedimento impugnato, nel quale si rimarca come NOME sia convivente more uxorio del proposto dall’anno 2009, madre
dei quattro figli della coppia, e che il bene è stato acquistato nei due a antecedenti la proposta.
Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della coppia COGNOMENOME sono reiterative di doglianze svolte sin nel corso del giudizio di primo gra analiticamente vagliate e superate tanto dal Tribunale, che dalla Corte d’appello.
I giudici di merito hanno ritenuto che – pur avuto riguardo al minor valor sulla scorta degli accertamenti peritali, da attribuire al complesso immobilia situato alla contrada Garzia e al costo delle opere sostenute per la su ristrutturazione e per il suo completamento – la difesa non avesse dimostrato la percezione da parte del proposto e del suo nucleo familiare di redditi d provenienza lecita e neppure una capacità economica complessiva, a livello familiare, in grado di sostenere gli investimenti immobiliari relativi ai cesp sequestro.
Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, sono stati considerati ai fini della ricostruzione della capacità economica del nucleo familiare, tutti i redditi l percepiti da ciascun familiare, comprensivi delle erogazioni a favore del figl NOME, mentre in relazione alle donazioni operate dai congiunti di NOME, la Cort di appello – con motivazione non manifestamente illogica -ha osservato che la difesa non aveva allegato alcuna evidenza dell’esistenza di tali regalie, non essendo stata documentata alcuna donazione, mediante atto pubblico, delle somme di denaro utilizzate per l’acquisto degli immobili e che non poteva in alcun modo essere provata sulla scorta di dichiarazioni scritte, priva di autenticazione e di certa, come quelle depositate dalla difesa nel giudizio di primo grado; né a fortiori -poteva essere fornita attraverso dichiarazioni orali.
Si è chiarito, con motivazione non manifestamente illogica, che la giacenza di somme di denaro sul libretto postale della terza interessata non è circostanza indicativa della loro lecita provenienza, tanto più che rientra interamente periodo di perimetrazione della pericolosità sociale del proposto. Si è reputat destituita di fondamento la ricostruzione operata dalla difesa su quelle ch sarebbero state le modalità di pagamento dei cespiti immobiliari, ricostruzione i contrasto con la circostanza che nel 2018 la situazione economica familiare presentava un saldo negativo che si protraeva stabilmente da un decennio di quasi 60.000 C, ove rapportato all’anno precedente, e di oltre 250.000 C, ove rapportato agli anni precedenti, con la conseguenza che la disponibilità di una somma di 26.000 C sul libretto postale della terza interessata non poteva che ricondurs all’accumulo di proventi derivanti dall’attività illecita del proposto.
Si è, altresì, avversato l’assunto difensivo secondo cui i parametri Istat n sarebbero coerenti con l’effettiva situazione economico finanziaria familiare del
proposto, le cui spese di sostentamento sarebbero talmente sostenute tanto da avere la difesa invocato il ricorso al parametro dello “stipendio base”.
Sul punto i giudici di merito hanno inappuntabilmente chiarito che le spese sostenute per la realizzazione dell’abitazione familiare in INDIRIZZO, l’a livello delle finiture, gli arredi di lusso e gli impianti tecnologici evolu voluttuari, rimandano a una famiglia che viveva nell’agio e che poteva contare su cospicui proventi che, dunque, il proposto realizzava con la quotidiana dedizione a traffici di stupefacenti, posti in essere anche in contesto organizzato.
Tali considerazioni resistono alle censure, reiterative e contro-valutativ contenute nel ricorso.
2.2. Inammissibilmente avanzata deve ritenersi anche la doglianza concernente l’omessa integrazione istruttoria che può essere sindacata da questa Corte sono nei limiti del 6 9:19 esistenza dell’effettività della motivazione.
Nella specie, l’esito del controllo è ampiamente positivo, avendo la Cort territoriale specificamente enunciato la correttezza delle ragioni della rite mancata decisività dei mezzi istruttori richiesti, aventi natura merament esplorativa, che trova ampio riscontro nel tessuto argomentativo del provvedimento, completo nell’accertamento ed esente da lacune e aporie di ragionamento.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente