Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40424 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40424 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/11/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 18/11/2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di confisca della quota del 60% della RAGIONE_SOCIALE, di proprietà del proposto e formalmente intestata ai figli NOME COGNOME e NOME COGNOME, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27/11/2019.
In sintesi, i giudici della prevenzione hanno ritenuto che il COGNOME fosse socialmente pericoloso ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in quanto condannato per partecipazione al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE, per il circoscritto periodo compreso fra dicembre 2008 a settembre 2011; che l’acquisto della quota sociale risaliva sì ad epoca successiva (2013) ma derivava da un illecito finanziamento costituito da utili della famiglia di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza; che i redditi del
nucleo familiare del COGNOME, detratte le spese, non giustificavano l’acquisto, come evidenziato dalla tabella di perequazione elaborata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, non inficiata dalle argomentazioni del consulente della difesa.
Avverso il provvedimento di secondo grado ricorre il difensore di NOME COGNOME eccependo con un unico motivo la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen. e all’art. 24 d. Igs. 159/2011 per la totale omissione della motivazione circa l’individuazione del nesso di correlazione temporale tra l’insorgenza della pericolosità sociale e l’avvio dell’attività della società confiscata, in quanto dall’indagine patrimoniale era emerso che l’acquisto era stato effettuato con redditi acquisiti nel 1998, anni prima dell’inizio del collegamento con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito dalla legge.
Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agl artt. 10, comma 3, e 27 d. Igs. 159/2011 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982 – 01).
Va precisato altresì che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01, in materia di prevenzione); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).
Così delineato l’ambito di valutazione del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all’evidenza apparente “in punto di individuazione del nesso di correlazione temporale tra il momento di insorgenza della pericolosità sociale e il momento dell’avvio della società di cui è stata disposta la confisca” (prima e seconda pagina del ricorso).
I giudici della prevenzione hanno infatti argomentato circa l’attribuzione al proposto della categoria criminologica tipizzata nell’art. 4, lett. b) d.lgs. 159/2011, che descrive la pericolosità specifica o qualificata (connessa alla criminalità organizzata di stampo RAGIONE_SOCIALE), profilo in realtà non contestato dalla difesa che ha lamentato uno scollamento temporale fra l’epoca di appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE (2008/2011) e la data di valutazione del profilo di congruità dei redditi (dal 1998).
Hanno altresì verificato, con motivazione ancorata ai dati d’indagine – e, quindi, tutt’altro che apparente – che l’investimento in oggetto, pari a 60.000 euro per l’acquisto del 60% delle quote della RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, era stato effettuato nel 2009 con provvista di provenienza illecita. Se è vero, infatti, che nel 2006 il proposto disponeva della somma di euro 103.890,30 su un conto corrente a lui intestato, è tuttavia emerso che negli anni precedenti (dal 1998 al 2005) sussisteva una sperequazione con saldo negativo per consistenti importi; soprattutto, dalle prove acquisite (in particolare, numerose conversazioni intercettate) nel giudizio di merito, è stato possibile evincere il collegamento diretto della provvista utilizzata per l’operazione di finanziamento con supporti economici della famiglia di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE (pag. 20 del provvedimento impugnato).
Ha sostenuto da ultimo la corte territoriale che il proposto non ha mai fornito alcuna prova in ordine alla legittima provenienza della somma, limitandosi, tramite il consulente di parte, al riferimento ad introiti leciti sporadici, non analizzati in u arco temporale adeguato.
Tale motivazione è coerente con i principi espressi dal giudice di legittimità, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461; Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME La Presidente