Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41962 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41962 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 07/01/2023 del TRIBUNALE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IIN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Varese ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissionekl credito, presentata dal difensore e procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE, procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, conferitaria del ramo d’azienda , costituito da 173 filiali di Intesa Sanpaolo S.p.A., già Banca Intesa S.p.A., in relazione all’ipoteca volontaria iscritta sull’immobile ubicato in INDIRIZZO Olona, alla INDIRIZZO (cespite censito al N.C.E.U. al fol. 3′ p.11a 7682, sub 3 e sub 4), garanzia iscritta in data 18/04/2006 in riferimento alla somma di euro 230.500,00, concessa a mutuo in data 28/03/2006, da Banca Intesa S.p.A. a NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Banca Intesa S.p.A. concedeva – mediante atto notarile del 23/03/2006 – un mutuo ammontante a euro 230.500,00 ai sopra nominati COGNOME COGNOME COGNOME, iscrivendo ipoteca sull’immobile di cui sopra. Con decreto del 09/05/2011, il Tribunale di Varese disponeva il sequestro di prevenzione di tale immobile, che veniva poi assoggettato a confisca con decrel:o del 26/04/2016. In data 29/07/2013, veniva inoltrata domanda di amnnissionelél credito ex art. 58, comma 2, d.lgs 02 settembre 2011, n.159, finalizzata a far valere il diritto d ipoteca posto a garanzia della somma concessa a mutuo, per la somma aggiornata di euro 225.619,32.
1.2. Il provvedimento oggi impugnato si fonda sui seguenti elementi: – l’art. 117, comma 1, d.lgs n. 159 del 2011 stabilisce la inapplicabilità delle norme contenute nel Libro primo del Codice antimafia, ai procedimenti in relazione ai quali – alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risulti già formulat proposta di applicazione della misura di prevenzione, dovendo, in tali casi, trovare ingresso la normativa previgente;
nella concreta fattispecie, la proposta suddetta risulta formulata il 23/12/2010, mentre il Codice antimafia è entrato in vigore il 13/10/2011, per cui – a norma del sopra citato art. 117 d.lgs n. 159 del 2011 – dovrebbero trovare applicazione le norme dettate dalla Legge n. 575 del 1965;
il Legislatore ha però introdotto una normativa transitoria, contenuta nella Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013, in G.U. S.G. n. 302 del 29/12/2012) applicabile ai procedimenti già pendenti, al momento dell’entrata in vigore del succitato d.lgs n. 159 del 2011;
tale norma stabilisce, per la proposizione della domanda di ammissione I credito, un termine decadenziale di 180 giorni, decorrente dalla data di entrata della normativa medesima;
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il termine decadenziale, pari a 180 giorni, veniva a scadenza il 30/06/2013, mentre la domanda di ammissione al credito de qua risulta depositata il 29/07/2013, ossia in un momento successivo, tanto da dover essere reputata inammissibile.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sens dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., relazione all’art. 1, comma 199 e comma 205 legge n. 228 del 2012, in punto di individuazione del termine entro il quale presentare la domanda di ammissione ei credito. L’art. 1, comma 199 della legge n. 228 del 2012 stabilisce il termine, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge stessa e pari a 180 giorni, avendo riguardo ai soli procedimenti già esauriti a tale data. Nella vicenda per la quale si procede, però, alla data di entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (01/01/2013 per l’intera normativa, con la sola eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477, che sono entrati in vigore il 29/12/2012) la confisca ora in esame non era stata ancora disposta; essa è infatti intervenuta – in primo grado – solo 26/04/2013, divenendo poi cosa giudicata il 22/10/2015.
Il termine che – in ipotesi difensiva – sarebbe stato allora applicabile, no è quello dettato dall’art. 1, comma 199 della legge 228 del 2012, bensì quello fissato dal successivo comma 205, a norma del quale – relativamente ai beni assoggettati a confisca in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge stessa, il termine di cui all’art. al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva. La domanda di ammissione gcredito, formulata da RAGIONE_SOCIALE in data 19 luglio 2013 ; deve pertanto ritenersi tempestiva; essa rientra, infatti, all’interno del termine di 180 giorni, decorrenti dall’interv della confisca, in data 26 aprile 2013. ( p
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Varese. Il ricorso è infatti fondato, in quanto la decorrenza del termine applicabile – nella concreta fattispecie – è quella dettata dall’art. 1, comma 205 della legge n. 228 del 2012, laddove è stabilito che, relativamente ai beni confiscati in un tempo posteriore, rispett all’entrata in vigore della legge, il termine di cui all’art. 1, cornma 199 della st legge decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si deve osservare che, a norma dell’art. 1 comma 199 legge n. 228 del 2012, “entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”. Tale disposizione normativa trova applicazione in relazione ai beni assoggettati a confisca in epoca antecedente, rispetto al momento dell’entrata in vigore della predetta legge; a norma del comma 205 dello stesso articolo 1, infatti, “per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successi all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al’ comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva”. Non può quindi residuare dubbio alcuno, circa il fatto che il tenore testuale delle norme sopra esaminate non consenta interpretazioni difformi. La definitività del provvedimento di confisca assume rilievo dirimente, infatti, in relazione al termine vigente per i beni colp dalla misura ablativa in epoca posteriore, rispetto all’entrata in vigore della Legge n. 228 del 2012 (si veda Sez. 5, n. 9120 dell 29/01/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272668).
Coglie nel segno, pertanto, la doglianza difensiva, essendo pacifico che – nel caso di specie – la confisca sia intervenuta il 26/04/201:3, divenendo poi cosa giudicata il 22/10/2015; l’istanza di ammissionekl credito, datata 19/07/2013, deve allora essere giudicata tempestiva, in quanto ricompresa entro il termine di 180 giorni, decorrenti dall’intervento della confisca stessa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Varese.
P•Q•M•
Annulla l’ordinanza impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
“i:ui’Varese.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023
Il Presidént