Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32184 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32184 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a RIVA DEL GARDA il 16/12/1981 NOME nato a RIVA DEL GARDA il 16/12/1981
avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottoressa NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio
IZI
ARTO
IL FUNZION
1
DepC t:,’.1
2 951 2025
Oggi,
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/12/2024, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trento ha applicato la pena di mesi sette di reclusione nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME nella qualità di proprietari di un’azienda agricola e di un gregge di o affidati alla custodia di pastori alle loro dipendenze, in relazione ai reati di cui agli comma 2, 544 bis, 544 ter cod. pen., per aver cagionato o consentito di cagionare, per crudeltà e senza necessità, la morte e le lesioni di alcuni capi di pecore facenti parte del gregge e averli sottoposti a sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteris etologiche. Il giudice ha disposto altresì la confisca dell’intero gregge e la sospensione dell’at di trasporto, commercio e allevamento, della durata di mesi quattro.
2.1. GLYPH I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di ricorso, violazione dell’art. 544 sex cod. pen., in quanto il giudice ha disposto la confisca obbligatoria, pur non essendo i ricorr responsabili per la materiale realizzazione della condotta contestata, essendo stati maltrattamenti contestati materialmente commessi da terzi, ovvero i pastori, loro dipendenti, che accudivano il bestiame. Evidenziano, quindi, che gli effetti della confisca si determinano capo a coloro che sono responsabili solo per una mera culpa in vigilando per non aver vigilato ed impedito i reati commessi materialmente da altri,.
Inoltre, il giudice ha disposto la confisca di tutti gli animali appartenenti al g corrispondenti ad oltre 500 capi. Tuttavia, nei delitti contro il sentimento per gli animali, della confisca, l’animale non rileva come corpo del reato o come cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma come essere vivente, dotato di una propria sensibilità psicofisica. Pertanto, si è affermato in giurisprudenza che la confisca può av oggetto solo l’animale maltrattato e non anche i suoi figli e gli componenti del gregge, sicchè giudice non avrebbe potuto disporre in maniera generica e indiscriminata il vincolo reale su tut i capi appartenenti al gregge. Evidenziano peraltro che neppure dagli atti di indagine è possibil sapere su quali animali siano state perpetrate le condotte maltrattanti e violente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentano violazione di legge e vizio dell motivazione, non essendovi alcuna correlazione tra la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art 444 cod. proc. pen. e la sentenza.
Inoltre, la confisca e la durata della sospensione dell’attività di allevamento è stata dispos assenza di adeguata motivazione, vieppiù necessaria atteso che né la confisca né la sanzione accessoria erano state oggetto dell’accordo sulla pena.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento limitatamente alla pena accessoria ed alla confisca, con rinvio al Tribunale d Trento per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso d Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluz comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
1.1. Va premesso che la doglianza relativa al punto della decisione inerente alla confisca ed alla sanzione accessoria è ammissibile e può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e pur essendo la confisca obbligatoria un effetto della sentenza non soggetto alla negoziazione delle parti, tuttavia non previsto dall’accordo. Si ricorda al riguardo che Sez. U, 26/09/20 P.G. in proc. COGNOME, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di sentenza di applicazione del pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
1.2. Nel merito, si osserva che il giudice ha disposto la confisca su un gregge, ossia s un’universalità di res, in quanto oggetto delle condotte maltrattanti poste in essere dipendenti assunti con le mansioni di custodia, era l’intero gregge. Né rileva che la responsabil dei ricorrenti sia stata riconosciuta a titolo di condotta attiva o omissiva, essendo tale as del tutto indifferente ai fini della applicazione di entrambe le statuizioni, che hanno presupposto l’accertamento di responsabilità – a qualsiasi titolo – per il reato di maltrattam di animali. Pertanto, correttamente, il giudice ha disposto la confisca dell’intero greg trattandosi di statuizione obbligatoria’ di natura accessoria e a contenuto predeterminato sensi dell’art. 544 sexies cod. pen, anche in assenza di accordo.
1.3. GLYPH Parimenti immune da censure è la determinazione della durata della sospensione dell’attività di allevamento e commercio, fissata in quattro mesi, misura appena superiore a minimo edittale, che non richiede motivazione ulteriore.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara in .ammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.