Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GENOVA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale in data 12 marzo 2024 ha emesso sentenza ex art. 444 cod.prc.pen. nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché agli artt. 633 e 639 bis cod.pen. loro rispettivamente ascritti, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia ed ordinando altresì la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, la confisca della somma di denaro in sequestro nonché la restituzione della autovettura, della moto e del telefono cellulare ai legittimi proprietari.
Con un unico motivo si duole della omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca dell’autoveicolo Wolkswagen Golf targato TARGA_VEICOLO intestata a COGNOME NOME ma di proprietà di COGNOME NOME e del motociclo Yamaha T-Max targato TARGA_VEICOLO intestato a COGNOME NOME.
Deduce che il Giudice ha disposto la restituzione dei beni in questione, che peraltro erano stati assoggettati a sequestro preventivo, senza prendere in considerazione la sussistenza dei presupposti per procedere obbligatoriamente alla confisca dei mezzi ex art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte / chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Va premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 dep. 2020, Rv. 279348).
Ciò premesso, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. ovvero, per quanto rileva con riferimento al ricorso in esame, la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, COGNOME,
Rv. 268854; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv.264941).
In tema di reati inerenti gli stupefacenti tale previsione è ripresa dall’art. 73 comma 7 bis, d.P.R. n. 309/90 a norma del quale nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
In ragione del principio per cui, ai fini della confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere, invece la confìscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.p.r. n. 309 del 1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, COGNOME, Rv.265247, in motivazione).
In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca di quanto trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. L’art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro, è stato, di recente, modificato dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.
La confisca allargata – oggi prevista dall’art. 240-bis cod. pen., in precedenza dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, coriv. in I. 356/1992 – è un’ipotes speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei reati elencati all’art. 240-bis cod.pen., c.d. reati-spia; la titolarità o la disponibilità a qualsiasi ti anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza.
A tali requisiti la giurisprudenza di legittimità ha affiancato un ulteriore requisit non scritto, quello della ragionevolezza temporale, in forza del quale il momento dell’acquisto di valore sproporzionato al reddito o all’attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall’epoca di realizzazione del reato-spia (Sez. 1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023, Paludi, Rv. 284378).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 1710-2003, dep. 2004, Montella), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, COGNOME).
2.Ebbene la sentenza impugnata, ha disposto la restituzione dell’autoveicolo e del motociclo ai legittimi proprietari “in assenza di prova certa del collegamento dei predetti mezzi con l’attività di spaccio”, senza in alcun modo valutare la confiscabilità dei beni de quibus.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla omessa confisca dell’auto VW Golf TARGA_VEICOLO intestata a COGNOME NOME e del motociclo Yamah T-Max targato TARGA_VEICOLO intestato a COGNOME NOME, con rinvio sul punto al Tribunale di Genova, che nel nuovo giudizio, dovrà operare la relativa valutazione alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
“Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla mancata confisca ex art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 e 240 bis cod.pen. dell’auto VW Golf TARGA_VEICOLO intestata a COGNOME NOME e del motociclo Yamah T-Max targato TARGA_VEICOLO intestato a COGNOME NOME e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica.
Così deciso in Roma il 21.6.2024