Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7972 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7972 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 del Giudice per le indagini preliminan del Tribunale di Teramo;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Teramo propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui non ha disposto la confisca, a norma dell’art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputata NOME COGNOME e
sottoposte a sequestro preventivo a quel fine, disponendone, invece, la restituzione all’imputata.
Il Tribunale ha giustificato la sua decisione perché dette somme non potevano considerarsi prezzo, prodotto o profitto del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, del quale la COGNOME è stata dichiarata colpevole. Ma obietta il ricorrente – la sentenza ha del tutto omesso di considerare la possibilità di disporre la confisca di tali somme per sproporzione rispetto ai redditi leciti dell’imputata, a norma dell’art. 240-bis, cod. pen., applicabile, secondo il predetto art. 85-bis, anche ai fatti – come quello di cui si tratta – ritenuti di lieve entità puniti dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, obliterando, peraltro, che proprio a tale titolo ne era stato disposto il sequestro preventivo.
A
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto controverso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal dl. 15 settembre 2023, n. 123, conv. dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nel caso di condanna per i reati previsti e puniti dall’art. 73, stesso d.P.R., compresa l’ipotesi lieve di cui al comma 5 di tale disposizione, dev’essere disposta la confisca di cui all’art. 240-bis, cod. pen., vale a dire del denaro o di altri beni dei quali condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsia titolo in valore sproporzionato ai propri redditi leciti, dichiarati ai fini delle imp sul reddito, o alla propria attività economica.
Questa disposizione, peraltro, ha di recente superato anche lo scrutinio di compatibilità costituzionale.
La Corte costituzionale, infatti, con una sentenza interpretativa di rigetto (n. 166 del 22 settembre 2025, dep. 7 novembre), ha dichiarato non fondata la relativa questione, reputando tale disciplina non manifestamente irragionevole né sproporzionatamente limitativa del diritto di proprietà, giacché anche il c.d. “piccolo spaccio” costituisce condotta delittuosa munita di potenzialità “lucrogenetica”, capace, cioè, di produrre vantaggi economici in capo al suo autore ed idonea ad essere commessa in forma continuativa: una diversa conclusione ha aggiunto la Corte costituzionale – porrebbe il nostro ordinamento in una
situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, in quanto la disciplina unionale della confisca “allargata” comprende altresì i beni che il giudice nazionale sia convinto che derivino da altre condotte criminose.
Con l’occasione, i giudici costituzionali hanno ribadito alcuni principi già fissati da questa Corte nella materia, ovvero che: a) l’onere probatorio della sproporzione tra i beni del condannato ed i suoi redditi od attività economiche grava sulla pubblica accusa; b) detta sproporzione non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni; c) la presunzione di origine illecita dei beni è solo relativa, gravando sul condannato un semplice onere di allegazione di fatti, situazioni od eventi, che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni e siano riscontrabili; d) la presunzione deve intendersi come circoscritta entro un ambito di “congruità temporale” rispetto al momento di commissione del reato per il quale il soggetto è stato condannato.
Inoltre, la Corte costituzionale ha ravvisato un ulteriore requisito, ritenendolo implicito nella legge, ma necessario per rendere quest’ultima coerente con la ragione giustificatrice dell’istituto, ed ha così osservato che, quando si discuta di singoli fatti di reato estranei ambittri criminalità organizzata od a programmi criminosi estesi nel tempo, il giudice deve verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto ed alla personalità dell’autore, il fatto di reato per cui intervenuta la condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che giustifica razionalmente la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. L’obbligo imposto dall’art. 240-bis, cit., cioè, per evitare di pervenire a risultati irragionev ed incidenti in misura sproporzionata sul diritto di proprietà dell’interessato, ma anche per assicurare una lettura della norma conforme alla logica ed alle intenzioni del legislatore, dev’essere coordinato con la ratio della confisca “allargata”, che non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, bensì di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine da un’ulteriore attività criminosa rimasta sommersa.
Ne consegue che tale misura dev’essere esclusa quando il fatto di reato appaia non già espressivo di un habitus criminale, dal quale l’autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma, piuttosto, risulti occasionale. D’altra parte – ha con la Corte – questa interpretazione restrittiva è quella che più si armonizza con il diritto dell’Unione europea, senza la necessità di una dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata dev’essere annullata, nella parte in cui non ha disposto la confisca, a norma dell’art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del
1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputata, con rinvio al giudice di merito, da individuarsi nella Corte d’appello territorialmente competente (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.), perché rivaluti il punto alla luce dei princìpi enunciati al precedente paragrafo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di L’Aquila. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2026.