Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46511 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46511 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1 luglio 2020 la Corte di appello di Perugia, in sede di opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 183-quater, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale, in data 24 ottobre 2019, era stato imposto il sequestro preventivo e la conseguente “confisca in casi particolari” (art. 240-bis cod. pen.) ad un immobile sito in Osimo, appartenente agli odierni ricorrenti, tra loro coniugi in regime di comunione dei beni, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 36705 del 08/06/2021, ha annullato l’ordinanza predetta, accogliendo i motivi di ricorso che censuravano l’omessa motivazione in ordine al giudizio di sproporzione tra redditi percepiti e disponibilità finanziarie necessarie all’acquisto dell’immobile: in particolare, la Corte di appello avrebbe limitato la propria indagine ai redditi percepiti nell’anno precedente l’acquisto del bene sottoposto poi a confisca e non avrebbe considerato gli esiti di una precedente vendita immobiliare né quelli di un dedotto investimento.
Decidendo in sede di rinvio e sulla base di una perizia appositamente disposta, la Corte di appello di Perugia, con l’ordinanza 1 febbraio 2023 oggi impugnata, ha confermato tale giudizio di sproporzione, in particolare all’esito dell’esame dei redditi della coppia COGNOME nel decennio antecedente l’acquisto dell’immobile avvenuto nel 2006, in un periodo sostanzialmente coincidente con la commissione del delitto (art. 73 d.P.R. 309/1990) per il quale il COGNOME è stato condannato irrevocabilmente (sentenza Corte di appello di Perugia del 25/01/2013, divenuta irrevocabile in data 26/11/2015).
La Corte di appello umbra ha dunque ancora una volta rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno proposto distinti ed identici ricorsi per cassazione, a firma rispettivamente dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO.
I ricorrenti deducono violazione di legge (art. 240-bis cod. pen. e art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe male applicato la norma che prevede la confisca allargata ed avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio) e travisamento della prova.
Quanto all’ultimo aspetto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore percettivo quando ha ritenuto che la somma dei redditi percepiti dalla coppia COGNOME nelle undici annualità precedenti il versamento degli acconti versati per l’acquisto (euro 150.000 più iva, pari ad euro 156.000) fosse
«assolutamente incongrua a giustificare» detto versamento. Ricordano infatti i ricorrenti che la somma dei redditi del descritto periodo è pari a 222.461,08 euro, e dunque congrua. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la svalutazione monetaria intervenuta dall’epoca della percezione dei redditi: secondo i ricorrenti, i giudici umbri si sono intrattenuti in considerazioni incongrue che riguardano il potere di acquisto di oggi.
Muovendo dagli approdi di Sez. 1 n. 35762 del 04/06/2019, i ricorrenti osservano che, a tutto voler concedere, la confisca avrebbe dovuto riguardare soltanto la quota del soggetto portatore di pericolosità, cioè del COGNOME che, solo, è stato attinto dalla decisione di condanna per il reato presupposto della misura di sicurezza di cui si discute.
In ogni caso, l’ordinanza oggi impugnata sarebbe ricaduta negli errori della precedente già annullata, sostanzialmente accettando un’inammissibile inversione dell’onere della prova.
I ricorrenti avrebbero tentato di opporre elementi documentali a sostegno della propria tesi, ma la banca avrebbe eccepito lo spirare del termine di cui all’art. 2220 cod. civ. e non avrebbe consentito loro di ottenere la prova della legittima provenienza della provvista usata per l’emissione degli assegni adoperati per il versamento degli acconti. Secondo la tesi dei ricorrenti, essi avrebbero fruito di un prefinanziamento, per il versamento degli acconti, prefinanziamento che sarebbe stato estinto dal successivo mutuo, le cui rate sono state fino ad oggi pagate solo in parte.
In particolare risulterebbe per tabulas: il versamento di acconti per 150.000 euro più iva; il successivo ottenimento di un mutuo per 170.000 euro; il versamento di 68.000 euro più iva a titolo di saldo; l’incasso di 64.000 euro dalla vendita di precedente abitazione, proprio in prossimità dell’atto notarile per l’acquisto della casa di cui si discute (circostanza che si desumerebbe pacificamente dalla motivazione dell’ordinanza impugnata: pag. 5, punto 3); l’attuale debito di 126.000 euro circa, corrispondente alle rate di mutuo non ancora scadute.
Sarebbe illogico considerare che i ricorrenti, già in possesso delle risorse finanziarie (illecite) per l’acquisto, abbiano fatto ricorso ad un mutuo e siano ancora debitori di 126.000 euro nei confronti della banca.
Il procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
/i
1. La “confisca in casi particolari”, in origine disciplinata dall’art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge 07/08/1992 n. 356, è oggi prevista dall’art. 240-bis cod. pen. a seguito dell’introduzione con la legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice, attuato dal d. Igs. 1 marzo 2018, n. 21. La norma citata al primo comma recita: « Nei casi di condanna per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui i condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle impost sul reddito, o alla propria attività economica».
In ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (norma, quella dell’art. 85-bis, introdotta dal già citato d. Igs. 1 marzo 2018, n. 21), l’art. 240-bis cod. pen. si applica anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti previsti dall’art. 7 eccezion fatta per la fattispecie di cui al comma 5 – del medesimo d.P.R. 309/1990: fattispecie di reato, appunto, per la quale è intervenuta la condanna del COGNOME.
Del resto, pure l’art. 12-sexies appena ricordato, come vigente all’epoca della commissione del reato per il quale COGNOME ha riportato condanna, prevedeva un regime del tutto analogo ed era perciò applicabile ai reati previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (con l’eccezione, già ricordata, delle ipotesi previste dal comma 5).
Il secondo comma dell’art. 240-bis cod. pen. (che riprende il comma 2-ter dell’art. 12-bis decreto-legge n. 306 del 1992, comma introdotto dalla legge n. 94 del 2009) prevede: «Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».
I caratteri della confisca “allargata” si trovano delineati in maniera chiara nella sentenza delle Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME: «Nella prassi applicativa la confisca in casi particolari è definita “atipica”, “allargata” o “estes per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzi perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stat pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività svolt La previsione … trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L’accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed
allarme sociale costituisce “spia” ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l’ordinamento intend espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell’ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislator consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell’oggetto dell’ablazione dal reato e l’onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa … Il legislatore ha scelto delineare la confisca allargata quale misura di sicurezza che, seppur basata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente dipendente dalla sussistenza del “reato-spia”. L’accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suo elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall’art. 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall’attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona. Il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l’origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valo sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa. Nella considerazione del legislatore, quindi, l’attribuzione al soggetto della commissione di uno dei “reati-spia” costituisce indicatore dell’acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico … La relazione tra “reatospia” ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell’incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sintesi, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna. Occorre, però, che ricorrano i seguenti ineludibili presupposti:
l’esistenza di una sproporzione, al momento dell’acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell’attività economica e valore del bene, unitamente alla assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza;
il rispetto del criterio di “ragionevolezza temporale”.
Sul primo profilo le Sezioni Unite Montella (sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491) hanno ritenuto necessario «che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti».
Quanto al secondo aspetto, e cioè alla ragionevolezza temporale, va ricordato che si tratta di criterio assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari. Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti “spia”, ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale» nel senso che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu ()culi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di un positivo accertamento.
Per la specifica ipotesi di confisca allargata disposta in sede esecutiva le Sezioni Unite (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281561) hanno affermato che il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca dei beni che sono entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di “ragionevolezza temporale”, fino alla pronuncia della sentenza per il c.d. “reato spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.
Tanto premesso, non può dirsi che la Corte di appello si sia allontanata dal terreno segnato dalla sentenza rescindente, ai cui rilievi, al contrario, ha pienamente risposto.
Manifestamente fuori fuoco è la deduzione del travisamento della prova, sotto il profilo del denunciato errore percettivo.
Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore manifesto, perché avrebbe ritenuto la somma dei redditi da questi percepiti nel decennio precedente l’acquisto come incompatibile con la disponibilità del denaro necessario al versamento degli acconti: attraverso un semplice calcolo aritmetico i ricorrenti dimostrano il contrario, e cioè che la somma dei redditi è superiore
all’importo degli acconti (circa 222.000 euro a fronte di un esborso pari a 156.000).
La Corte di appello, però, non si è limitata alla sommatoria delle voci, ma ha considerato i redditi della coppia e la loro necessità di mantenersi ed ha considerato che, a fronte di un reddito lordo complessivo di circa 1700 euro al mese, una più che ottimistica capacità di risparmio stimata in 400 euro al mese avrebbe procurato loro non più di un terzo della provvista di cui hanno effettivamente disposto (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata). Dunque, la Corte ha considerato, in modo non manifestamente illogico, i dati emersi dall’istruttoria, non cadendo perciò in errore sul c.d. “significante” (cfr. Sez. 5 n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv 250168); ed ha tratto le doverose conclusioni in termini di assoluta implausibilità di un risparmio pari a quasi l’intero reddito, nell condizioni economiche dichiarate dai ricorrenti.
Il ricorso è inammissibile pure laddove deduce violazione di legge, posto che esso finisce in realtà per sollecitare la Corte di cassazione ad una rivalutazione degli elementi probatori sottoposti alla valutazione della Corte territoriale.
Quest’ultima doveva rispondere a specifiche osservazioni mosse dalla sentenza rescindente, la principale delle quali riguardava la verifica della sproporzione dell’acquisto immobiliare rispetto ai redditi della coppia in un periodo significativo, anteriore alla data di acquisto; doveva poi confrontarsi con dati non sufficientemente chiariti, quali la sorte di un denunciato investimento e quella della precedente vendita di altro immobile.
Ebbene, la Corte territoriale ha disposto una perizia contabile ed ha valutato i redditi conseguiti dagli interessati nel decennio antecedente all’acquisto dell’immobile: redditi pari ad un complessivo importo di euro 129.176,67 per il COGNOME e di euro 93.284,41 per la COGNOME.
In modo logicamente congruo, la Corte di appello ha evidenziato come i redditi di quest’ultima siano del tutto insufficienti a giustificare il pagamento, da parte sua, di metà del prezzo di acquisto del cespite immobiliare, e degli stessi acconti di 156.000 euro, versati fino all’atto notarile del 2006. Si è rilevato, precisamente, che la quota del 50% di questi ultimi acconti, corrispondente a 78.000 euro, è quasi pari ai complessivi redditi da lei conseguiti negli 11 anni antecedenti, con la conseguente impossibilità di ipotizzare una sua capacità di risparmio idonea a giustificare il predetto pagamento.
Da questo punto di vista, la Corte di appello ha dunque esattamente applicato il principio secondo il quale, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge,
qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attivit lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Rv. 283177; Sez. 6, n. 38150 del 16/09/2021, Rv. 282115).
Deve quindi riconoscersi che nel caso di specie risulta sicuramente applicabile la presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale prevista per la speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., ciò che consente di escludere che la confisca debba limitarsi alla metà del bene.
Come si è già accennato sopra, l’ordinanza ha confermato l’assoluta sproporzione esistente tra i redditi del COGNOME (quand’anche considerati in uno a quelli della COGNOME) e l’acquisto del cespite immobiliare in Osimo nell’anno 2006, osservando che:
risulta un reddito mensile medio del COGNOME di appena 1.076 euro circa;
potrebbe al più pervenirsi ad una sua capacità di risparmio di 400 euro al mese, in ragione dell’ulteriore reddito percepito dalla moglie;
i due redditi medi, tra loro cumulati, assommano infatti a circa 1.700 euro mensili, e ne risulterebbe un possibile risparmio, nell’arco del decennio antecedente all’acquisto, di soli 48.000 euro, assolutamente incongruo a giustificare il versamento dei suddetti acconti di pagamento.
Sulla base dei predetti dati, risulta pienamente giustificato il giudizio di sproporzione tra i mezzi leciti a disposizione dei ricorrenti e l’onere sostenuto per l’acquisto del bene sottoposto a confisca. Il suddetto iter logico-giuridico, ben argomentato, non appare censurabile in sede di legittimità, in quanto la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto del bene immobile nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare è stata congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica ed è stata preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (cfr. Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 17/01/2022, Rv. 282407).
Pienamente condivisibile è il ragionamento adottato con riferimento alla capacità di risparmio dei ricorrenti, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella speciale ipotesi di confisca prevista dall’art. 12 -sexies decreto-legge n. 306 del 1992 convertito dalla legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), il valore da porre in comparazione con le spese sostenute per gli acquisti è rappresentato dalla quota di risparmio, ossia da ciò che risulta disponibile, una volta operato lo scorporo delle spese di sostentamento e mantenimento del tenore di vita. E, naturalmente, occorre considerare che in ogni giudizio di comparazione tra valori vi è una componente valutativa, «specie ove
una delle entità in comparazione sia rappresentata dal reddito conseguito nel corso del tempo da un nucleo familiare, da cui debba essere ‘estratta una capacità di risparmio (investire è operazione che presuppone il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle persone che compongono il nucleo)» (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604, in motivazione).
L’applicazione concreta di tali criteri è compito del giudice di merito e non risulta sindacabile nella sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultin manifestamente illogici o incongrui: nel caso di specie, come si è visto, il giudice del merito non si è sottratto ad una puntuale verifica della capacità di risparmio del nucleo familiare, con criteri dei quali ha dato conto.
Dal canto loro, i ricorrenti non hanno allegato concrete ragioni di smentita delle conclusioni logicamente raggiunte: la sproporzione ravvisata è così rilevante da non poter trovare alcuna logica spiegazione nella variazione del potere di acquisto connessa al passaggio dalla lira all’euro, come pure ipotizzato nei ricorsi allorché si censura una pretesa fotografia della situazione a valori attuali.
Quanto poi al mutuo, anzitutto l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi. Si è, infatti, affermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del soggetto interessato e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217). Non è, quindi, sufficiente allegare l’accensione di un mutuo per dimostrare la lecita provenienza della provvista necessaria a far fronte all’acquisto, occorrendo dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella specie mancante.
Inoltre, già la sentenza rescindente aveva osservato che dal precedente giudizio era emerso come, dopo aver pagato gli acconti, la coppia di acquirenti avesse fatto ricorso ad un mutuo che era stato in parte destinato al pagamento del saldo e «il cui residuo era stato destinato ad altri fini quali versamenti su conti correnti, emissione di assegni, sottoscrizione di fondi di investimento» (pag. 5).
Ciò premesso, aveva invitato il giudice del rinvio non soltanto ad allargare lo sguardo ai redditi di un periodo significativamente antecedente l’operazione, ma anche a fornire adeguata risposta rispetto all’incasso del prezzo di un altro immobile e al successivo investimento.
La Corte di appello non si è sottratta al compito ed ha evidenziato che il denaro incassato dalla vendita dell’appartamento nel 2005 (euro 64.000) è stato destinato ad un investimento in obbligazioni e che il disinvestimento è successivo al rogito del 13 luglio 2006.
I ricorrenti hanno allora ipotizzato che la provvista sottostante ai titoli utilizzat nel 2005-2006 per il versamento dell’acconto derivasse da un pre-finanziamento bancario, senza allegare alcunché e senza confrontarsi con l’iter logico seguito dalla Corte di appello, al quale è stato semplicemente opposto un dato ipotetico, non dimostrato nella sede propria.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023