Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41933 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41933 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CONCETTA nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di PALMI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria scritta del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 1° dicembre 2022 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. di NOME, terzo proprietario di beni immobili sottoposti a confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, avverso ia precedente ordinanza dello stesso giudice dell’esecuzione del 23 marzo 2022, che aveva a sua volta respinto l’istanza di dissequestro dei beni in questione.
In particolare, il giudice dell’opposizione ha rilevato che il decreto di confisca disposto dal giudice della cognizione si reggeva sulla doppia motivazione della
sproporzione tra la titolarità del compendio immobiliare e mobiliare sottoposto a sequestro ed i redditi leciti prodotti da NOME COGNOME, nonché della acclarata disponibilità dei terreni da parte della RAGIONE_SOCIALE. Il giudice dell’esecuzione aggiungeva che l’istanza discuteva solo la esistenza della sproporzione tra patrimonio e reddito, ma che, in presenza di elementi sufficienti a ritenere che i beni fossero effettivamente nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, non fosse necessario compiere approfondimenti in relazione alle novità introdotte dalla difesa sul giudizio di proporzione tra patrimonio confiscato e redditi del proprietario apparente dello stesso.
pACOSSQ -) -cit 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso condan GLYPH per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione perché il giudice dell’esecuzione ha omesso del tutto di pronunciarsi sull’argomento introdotto dalla difesa della proporzionalità tra redditi e patrimonio.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell’articolo 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 perché il terzo ha la possibilità di provare nel giudizio di esecuzione la liceità degli acquisti, e nel caso in esame la difesa lo avevo fatto mediante consulenza tecnica idonea a scardinare in modo decisivo il precedente quadro fattuale.
Con il terzo motivo deduce l’omessa valutazione del decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria che ha disposto il dissequestro dei beni nei confronti della sorella NOME COGNOME, decreto che sarebbe applicabile anche alla ricorrente perché fondato sulla medesima consulenza tecnica d’ufficio.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria scritta il difensore deVicorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, soffermandosi di nuovo su identità di presupposti tra confisca di prevenzione e confisca allargata e producendo consulenza tecnica ai fini dell’autosufficienza del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Si premette che la vicenda dei beni confiscati a NOME COGNOME, perché nella reale disponibilità dei fratelli, soggetti appartenenti a RAGIONE_SOCIALE mafiosa e per questo condannati con la sentenza che ha disposto la confisca ex art. 12-sexies
d.l. 306 del 1992, è già stata portata all’attenzione di questa Corte con precedenti ricorsi della stessa COGNOME.
Con la pronuncia Sez. 5, n. 44994 del 27/10/2011 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di NOME contro il decreto della Cote di appello di Reggio Calabria del 29 giugno 2005 applicativo della misura di prevenzione patrimoniale sul medesimo compendio immobiliare.
Con la pronuncia Sez. 1, n. 591 del 16/12/2010, dep. 2011, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di NOME COGNOME ed annullato con rinvio l’ordinanza del 23 febbraio 2010 del Tribunale di Palmi, stabilendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare una ricostruzione storica del reddito della persona proprietaria con riferimento all’epoca dei singoli acquisti valutare se in quel momento sussisteva requisito della sproporzione e che questi principi dovevano essere verificati in relazione ai beni confiscati a NOME COGNOME in riferimento alla riconducibilità dei beni al fratello NOME, l’unico nei cui confron era divenuta definitiva la sentenza di condanna per delitto mafioso.
Con la successiva pronuncia Sez. 5, n. 23592 del 29/04/2014 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di NOME COGNOME contro il decreto del 21 febbraio 2012 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palmi, quale giudice del rinvio, con cui era stata rigettata l’istanza diretta alla dichiarazione di ineffica della confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies citato con la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 25 ottobre 2000 a carico dei fratelli della COGNOME, NOME e NOME, imputati del delitto di cui all’art. 416 bis c.p..
In questa terza pronuncia il giudice di legittimità scriveva che “quanto alle condizioni legittimanti la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, va ricordato che le SS.UU. con la sentenza 920, dep. 19.1.2004, ric. Montella, RV 226490, hanno chiarito che la condanna per uno dei reati indicati nel predetto art. ai commi 1 e 2, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. talché, essendo irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto a reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. Dunque: del tutto irrilevante appare, nel caso che occupa, il momento in cui i predetti beni sono entrati formalmente nel patrimonio della ricorrente. Ciò che rileva è che la predetta, bracciante agricola, saltuariamente impiegata nel lavoro, non è stata giudicata dal tribunale titolare di un reddito tale da giustificar l’acquisto dei predetti beni, atteso il valore di mercato degli stessi (immobili,
aziende, autovetture). Il tribunale poi mette in evidenza che le argomentazioni del consulente di parte si riferiscono ad un periodo temporale successivo a quello in cui sono stati acquistati i beni in questione. Tale considerazione non viene presa in esame nel ricorso, ne’ si fa riferimento a un’eventuale replica del consulente di parte. Ovviamente, poi, non si può accedere, in questa sede di legittimità, alla richiesta del ricorrente di esaminare l’elaborato del predetto consulente. Infine, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, tra gli NOME vigeva una sorta di consortium fratrum suorum di romanistica memoria, in base al quale i beni del nucleo familiare erano a disposizione di tutti i componenti del nucleo stesso, pur essendo formalmente intestati alla “donna di casa”. L’assunto non appare inverosimile, sia perché rispecchia il sostrato, elementare e familistico, delle strutture criminali calabresi, sia perché ancorato a precisi dati sintomatici che il giudice di merito ha cura di elencare: innanzitutto la convivenza tra i fratel NOME e NOME e di costoro con il figlio di NOME e inoltre: a) il fatto che NOME trascorse la latitanza nei boschi di pertinenza dei fratelli, b) il fatto che predetto, vivendo a Torino (e non avendo una occupazione), traeva il suo sostentamento, tanto dalla attività criminosa posta in essere, quanto dalle rimesse che gli giungevano dalla Calabria (concedendosi, a quanto si legge, un lussuoso tenore di vita in una città dove il costo della vita non è certo basso), c) significativo contenuto delle eseguite intercettazioni, d) la disponibilità di un autovettura blindata. Argomentatamente, dunque, il tribunale ha ritenuto che NOME fosse “prestanome” tanto di NOME, quanto di NOME, cui il patrimonio fittiziamente intestato alla ricorrente faceva indistintamente capo. Consegue rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese del grado”.
Il presente ricorso è, quindi, all’evidenza una sovrapposizione del precedente, perché intende ridiscutere dalla prospettiva del terzo proprietario lo stesso provvedimento (la statuizione di confisca ex art. 12-sexies) in base allo stesso percorso logico (la supposta provenienza lecita dei beni).
L’ambito di cognizione che -ricorrente aveva devoluto al giudice del merito 6con la nuova istanza di revoca sfociata nel provvedimento impugnato è, pertanto, molto limitato, perché l’istanza di revoca non poteva più ridisc:utere le situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all’assenza giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica lecita del soggetto colpito, e poteva chiedere di valutare soltanto le “prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice” (Sez. 1, Sentenza n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634).
2. Ciò posto, il primo ed il secondo motivo, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto deducono entrambi che il giudice dell’esecuzione ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla mancanza di sproporzione tra patrimonio e redditi della ricorrente desunta dalla consulenza tecnica depositata dalla difesa idonea a scardinare in modo decisivo il precedente quadro fattuale, sono inammissibili per difetto del requisito dell’autosufficienza.
Nella lettura della norma dell’art. 606 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità, che in un primo momento aveva ritenuto possibile soddisfare l’onere di autosufficienza mediante diverse modalità, compresa la mera indicazione precisa della posizione dell’atto all’interno del fascicolo del giudice del merito (Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994), ha poi progressivamente assunto un indirizzo di maggior rigore e, richiamando il principio processual-civilistico dell’autosufficienza del ricorso, ha ritenuto che non sia sufficiente limitarsi a richiamare atti del processo specificamente indicati, ma che sia necessaria la loro integrale trascrizione o allegazione al ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, COGNOME, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, RAGIONE_SOCIALE, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, COGNOME, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261).
Per questo indirizzo giurisprudenziale, che ormai si è consolidato, sono, quindi, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di mancanza, manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamano atti specificamente indicati, ma non ne contengono la loro integrale trascrizione o allegazione (v. sentenze COGNOME e COGNOME sopra citate).
Nel caso in esame, la consulenza tecnica è depositata non con il ricorso, ma con la memoria depositata in vista della camera di consiglio. La produzione soltanto con memoria in corso di procedimento non assolve l’onere dell’autosufficienza del ricorso, e, peraltro, altera la sequenza del contraddittorio procedimentale perché comporta che il Procuratore generale formuli le proprie conclusioni sulla base di ciò che c’è in atti con il ricorso senza avere la possibilit di interloquire sulla produzione aggiuntiva.
Peraltro, relativamente ai primi due motivi, il ricorso è inammissibile anche per difetto del requisito della specificità, perché in essi manca del tutt l’indicazione in modo circostanziato di quali fossero i passaggi di detta consulenza che contenevano il novum che avrebbe dovuto condurre ad una revoca della confisca ((Sez. 1, Sentenza n. 47499 del 29/11/2007, Chialli Rv. 238333: Non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci u
difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte, diverse da quelle del perito d’ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione, senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di t atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione), atteso che i ricorso si rifugia in frasi generiche ed assertive quali “il dato certo e incontrovertibile è fornito dalla prova del fatto che la ricorrente in possesso all’epoca dei fatti delle risorse economiche per il lecito acquisto” (pag. 4 del ricorso) senza mai specificare, però, quali fossero queste risorse.
E’ inammissibile anche il terzo motivo in cui si deduce l’omessa valutazione del decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria che ha disposto il dissequestro dei beni nei confronti della sorella NOME COGNOME, decreto che sarebbe applicabile anche alla ricorrente perché fondato sulla medesima consulenza tecnica d’ufficio.
Il motivo è inammissibile, perché inconferente con la motivazione del provvedimento impugnato. In nessuna parte della motivazione della ordinanza del giudice dell’opposizione si legge, infatti, che “i presupposti per la revoca della confisca nei confronti di NOME non sono paragonabili a quelli dell’odierna ricorrente poiché le misure sono diverse”, come invece scritto a pag. 7 del ricorso.
Ne consegue che il successivo sviluppo del motivo, volto a dimostrare la applicabilità alla confisca allargata dei medesimi argomenti logici spesi per la confisca di prevenzione, è inconferente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023.