Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48767 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di ENNA in difesa di COGNOME NOME si riporta ai motivi depositando documentazione.
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Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, indagato, per quello che qui rileva, del reato di tentata estorsione pluriaggravata, anche ex art. 416 bis.1 c.p., in danno di COGNOME NOME, avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Palermo che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip ai sensi dell’articolo 321 commi 1 e 2 cod.proc.pen. e 240 bis cod. pen. sui beni (somme di denaro e monili) trovati nella sua disponibilità all’esito della perquisizione compiuta il 24/01/2023 presso la sua abitazione in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare personale.
2. Deduce il ricorrente:
2.1. apoditticità della motivazione laddove rileva l’infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate in ragione dell’insussistenza dei presupposti di legge. Rileva che la doglianza difensiva atteneva alla circostanza che sugli stessi beni l’ufficio della procura prima aveva avanzate richiesta di sequestro probatorio e poi, una volta che questo è stato oggetto di parziale annullamento, aveva avanzato richiesta di sequestro preventivo. Il ricorrente si duole del fatto che, pur essendo cambiato il nomeliuris, l’oggetto del sequestro è rimasto sostanzialmente lo stesso;
2.2. insussistenza del fumus rilevando che, con riguardo al reato di cui al capo 6) (estorsione consumata ai danni della RAGIONE_SOCIALE) è intervenuto annullamento da parte dello stesso tribunale del riesame di Palermo, e quindi è rimasta, come ipotizzabile a carico del ricorrente, solo la tentata estorsione di cui al capo 5), reato che non essendo stato portato a compimento per la reazione della vittima, non ha determinato alcun provento estorsivo.
Sostiene anche che il tribunale ha proceduto ad una lettura parcellizzata del compendio probatorio senza tenere conto che la stessa persona offesa ha escluso di aver subito intimazioni o imposizioni di natura mafiosa.
2.3. insussistenza del periculum in mora. Rileva che il tribunale a sostegno del proprio convincimento ha invoca la cosiddetta confisca allargata ricorrendo però ad argomentazioni illogiche e apodittiche.
La motivazione della confisca allargata si basa su mere congetture non essendo dimostrato neppure a livello indiziario che i beni trovati nella disponibili dell’indagato siano riconducibili oltre alle ipotesi di reato per cui si procede anche ad altri reati di cui l’indagato si sarebbe reso autore e per i quali avrebbe riportato condanne. In altre parole, lamenta che manca la prova indiziaria che le somme di denaro trovate nella disponibilità dell’indagato siano frutto di ricchezza illecitamente accumulata a fronte del fatto che il delitto non solo sarebbe contestato nella forma tentata ma anche che l’odierno ricorrente non è mai stato
dichiarato responsabile di alcun reato spia annoverato dalla cosiddetta confisca allargata.
Quanto al requisito della sproporzione tra la situazione reddituale e il valore dei beni acquisiti lamenta che il provvedimento impugnato elude le doglianze difensive sulla base di mera presunzione.
Sostiene che nel caso in esame non può operare il meccanismo presuntivo della cosiddetta confisca allargata non essendovi reati ricollegabili ad alcuna attività criminos4,ipotizzabile in capo all’odierno ricorrente, essendo lo stesso incensurato ed inserito in un contesto familiare ed imprenditoriale lecito ed onesto, nel quale trovano giustificazione sia le somme di denaro che i monili in sequestro. E tantomeno può ricorrere un’ipotesi di confisca obbligatoria ex articolo 321 comma 2 cod. proc. pen e 240 cod. pen., come ritenuto dal gip, considerata la fattispecie delittuosa in contestazione, il prezzo del reato sarebbe costituito dai proventi che l’indagato avrebbe ricevuto dall’ estorsione che f come già detto,. è stata però contestata nella forma tentata. Aggiunge che nel caso in esame non si può ipotizzare alcun collegamento tra quanto sequestrato e il reato ipotizzato ovvero che i beni oggetto di ablazione siano frutto di una ricchezza illecita direttamente ricollegabile al reato.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME contesta il sequestro delle somme di denaro e dei monili lamentando che l’ufficio della procura prima aveva avanzate richiesta di sequestro probatorio e poi, una volta che questo è stato oggetto di parziale annullamento, aveva avanzato richiesta di sequestro preventivo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il tribunale ha dato atto di come, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, con ordinanza del 13 febbraio 2023 è stato disposto il parziale dissequestro dei beni sottoposti a sequestro probatorio per mancanza di alcuna esigenza probatoria con riguardo alle somme di denaro e ai monili. È stato, altresì, correttamente sottolineato come tale circostanza non impedisca l’imposizione di un ulteriore vincolo ablatorio, quale quello oggetto d’esame, stante la differente finalità perseguita (in tal senso Cass. N. 14644 del 2005 Rv. 231610 – 01; n 43222 del 2022 Rv. 284047 – 01).
Il vincolo a blatorio con il provvedimento in esame è stato disposto con riguardo al denaro e ai monili al fine di scongiurarne la dispersione o l’alienazione, considerato che, stante il titolo del reato, trattasi di beni per cui è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240-bis cod.pen.
Prima di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso deve ricordarsi che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per “violazione di legge” (art. 325 co 1 c.p.p.), per censurare, cioè, “errores in iudicando” o “errores in procedendo” (art. 606, lett. B e C, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: Sezioni unite 13.2.2004, COGNOME; Sezioni unite 28.5.2003, Pellegrino).
Ne consegue che il ricorso proposto dal COGNOME deve essere preliminarmente depurato dai rilievi riferibili a presunte illogicità e contraddizioni della motivazione sviluppata dal tribunale del riesame.
Passando, quindi, ad esaminare, in tale ottica, le doglianze avanzate dal ricorrente all’ordinanza del giudice palermitano deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo con il quale è contestata la sussistenza del fumus. Palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte, a fronte della esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi indiziari puntualmente da esso richiamati e valorizzati che hanno indotto il giudice del riesame ad affermare che l’illustrato compendio indiziario fosse certamente idoneo a superare la soglia della gravità e a confermare la piena configurabilità in capo al COGNOME della fattispecie estorsiva tentata, aggravata dal metodo mafioso, contestata al capo 5).
Così come manifestamente infondate sono le censure che investono il periculum in mora.
L’ordinanza impugnata ha osservato che le somme di denaro e i preziosi sono stati sottoposti a vincolo ablatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 321 comma due cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. trattandosi di fattispecie di reato che, seppure nella forma tentata, rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa la cosiddetta confisca allargata.
Il tribunale del riesame ha sottolineato come l’entità delle somme di denaro contante e il valore dei preziosi sequestrati non ha trovato giustificazione nella documentazione allegata dalla difesa allo scopo di provare la derivazione lecita di detti beni. La documentazione non è stata ritenuta adeguata e sufficiente perché
relativa a visure camerali di attività commerciale del suocero COGNOME NOME, quindi di soggetto diverso dall’odierno indagato. L’indagato è risultato essere percettore di reddito di cittadinanza e quindi in condizioni economiche incompatibili con l’ingente quantitativo di denaro contante e i preziosi rinvenuti nella sua abitazione, e quindi nella sua disponibilità.
Può quindi affermarsi che il tribunale palermitano ha dato conto delle ragioni che hanno portato al sequestro di tali bene ai fini della confisca allargata ex articolo 240 bis cod pen.
Le Sezioni Unite, con la sentenza Ellade del 2021, hanno stabilito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto all definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. Tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l’one motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, nelle more del giudizio.
La sentenza Ellade che ha proposto un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., fornendo un paradigma interpretativo di ordine generale, applicabile al sequestro preventivo funzionale a qualsiasi tipo di confisca, deve ritenersi esteso anche al sequestro funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.
La motivazione del provvedimento impugnato non risulta però mancante sul punto. Il provvedimento impugnato ha dato atto che la natura di detti beni, fungibili e quindi facilmente occultabili, in uno con il fatto che l’indagato è risult essere percettore di reddito di cittadinanza e quindi in condizioni economiche incompatibili con l’ingente quantitativo di denaro contante e i preziosi rinvenuti in suo possesso, rendono evidente come la permanente disponibilità di essi potrebbe agevolarne inevitabilmente la dispersione in ragione della loro difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e di conseguenza del loro recupero ai fini dell confisca in caso di condanna.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12/10/2023
Il giudice estensore
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La presidente
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