Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Corato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 12/09/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, formulando motivi aggiunti
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 3 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza emessa il febbraio 2013 dal Tribunale di Trani nei confronti di NOME COGNOME:
ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di estorsione di c capo s1), commesso in data 26 agosto 2005, perché estinto per prescrizione;
ha confermato le statuizioni civili e la confisca dell’immobile di propri NOME COGNOME, coniuge del ricorrente, sito in Corato, alla INDIRIZZO e 54.
La pronuncia rescindente, dopo avere confermato, per quanto qui di interesse, la condanna di NOME per i reati di usura di cui ai capi dl) ed el), disposto l’annullamento in relazione al reato di estorsione di cui al capo sl) statuizione di confisca, con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giud sul punto, avendo rilevato:
l’omessa assunzione di una prova decisiva, non essendosi dato riscontro all’istanza difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattiment appello, intesa ad accertare compiutamente, mediante perizia, provenienza disponibilità economiche della intestataria del bene;
l’erroneità della motivazione resa al riguardo, incentrata sulla pre ma in realtà insussistente, revoca implicita della richiesta di rinnovazione, e assenza di elementi di novità rispetto alle statuizioni assunte ai fini adozione del sequestro preventivo, senza tenere conto del diverso standard probatorio richiesto per la ablazione in sede di merito (prova, in luogo dei g indizi) quanto al requisito della sproporzione dei redditi del titolare appare relazione al prezzo di acquisto del bene confiscato.
Nel giudizio di rinvio è stata disposta perizia, conformemente a quanto richiesto dalla pronuncia di annullamento, i cui contenuti hanno consentito a Corte di merito di rilevare, anche all’esito dei chiarimenti resi nel dell’esame dall’estensore, dott. AVV_NOTAIO: una discrasia tra i redditi dichiarati dalla COGNOME e i versamenti effettuati; la anomala movimentazio dei conti correnti intestati ad entrambi i coniugi; la compatibilità tra gli prelevati dai conti correnti della COGNOME nel medesimo periodo – par 74.000,00 euro ed oltre – e l’acquisto dell’immobile di cui è stata dispos confisca, avvenuto in data 10 giugno 2004, al prezzo di euro 52.000,00.
Ricostruita, COGNOME su COGNOME tali COGNOME basi, COGNOME la COGNOME vicenda COGNOME interpositiva COGNOME dell’acquisto dell’immobile, è stata confermata, con la sentenza impugnata, la statuizio ablatoria.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME COGNOME COGNOME tramite dei suoi difensori, ne quale è articolato un unico motivo – in realtà fondato su plurimi argoment relativo al capo della decisione che ha confermato la confisca, il cui contenut di seguito sintetizzato a norma dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Si sono dedotte:
la violazione dell’art. 12-sexies del dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356;
la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.;
la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Assume il ricorrente che la Corte di appello non abbia preso in alcuna considerazione l’estratto contributivo rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE e ritualmente prodo in giudizio al fine di consentire la compiuta ricostruzione dei redditi da la della COGNOME, dal quale è dato evincere che la stessa, tra il 1998 e il epoca di registrazione della compravendita dell’immobile confiscato, ha percepito somme per un importo complessivo di euro 142.000,00, congruo ai fini dell’acquisto del bene.
Non sono stati correttamente applicati i parametri di apprezzamento della prova indiziaria, quanto alla riconducibilità dell’acquisto del bene all’iniz economica del responsabile del reato presupposto.
In senso contrario avrebbero dovuto essere valorizzate le seguenti circostanz emerse dall’esame dibattimentale del perito:
le modalità di pagamento dell’appartamento, avvenuto in denaro contante prima del rogito, erano consentite dalla normativa ai tempi vigente;
-è congetturale l’assunto secondo il quale sul conto corrente dell COGNOME sarebbero state registrate “movimentazioni anomale”, indicative di u trasferimento di denaro provento di attività usurarie operato in suo favore coniuge;
non è stato possibile accertare che il danaro impiegato per l’acquist provenisse dalla somma di euro 79.000,00, prelevata dalla COGNOME dal propri conto corrente nel medesimo periodo;
gli accertamenti peritali relativi alla attività lavorativa svolta predetta e ai redditi percepiti sono limitati cronologicamente ai quattro antecedenti l’acquisto (prima dei quali non esisteva l’anagrafe tributaria, pe non ancora istituita), e dunque non è dato escludere che la COGNOME fosse st in grado di accantonare anche in precedenza una provvista sufficiente;
il requisito dell’effettiva disponibilità dell’immobile in capo al Lu stato fatto discendere, per mero automatismo, dal rapporto di coniugio con acquirente, senza considerare che sul cespite il ricorrente non sarebbe titola compiere autonomamente atti di disposizione e non potrebbe in alcun modo impiegarlo uti dominus.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato note conclusionali in cui ha evidenziato che l’estratto contributivo, non allegato al ricorso in violazion principio di autosufficienza, impedisce di far chiarezza sul periodo valutato e s sua decorrenza, risalente, a detta del difensore, al 1998, mentre la Corte indicata nel 1988.
In ogni caso, i dati asseritamente non esaminati dalla Corte di appell sono stati analizzati nei vari passaggi della decisione impugnata, quanto a attività lavorative espletate dalla COGNOME a far tempo dal 1988 e fino al 2 ai redditi dalla stessa percepiti, che sono stati oggetto di ricostruzione ann anno.
Anche la dedotta esiguità o assenza di introiti leciti da parte del ricorr è stata supportata da elementi dimostrativi congrui.
Nei motivi aggiunti, cui sono allegati la richiamata certificazion contributiva (già prodotta in appello, tant’è che il perito vi aveva riferimento nel corso dell’esame) ed il rogito notarile, la difesa ha ulterior precisato le proprie censure, insistendo per l’accoglimento. Si è ribadito come onere dell’accusa provare che altri rispetto all’intestatario formale abb disponibilità del bene coercito, mentre il giudice deve rigorosamente dare cont delle ragioni della ritenuta interposizione fittizia, non operando in te confisca allargata il criterio di presunzione iuris tantum a favore dei congiunti, previsto dall’art. 26 del codice antimafia con riferimento alla mate prevenzionale. COGNOME Difetterebbe, inoltre, l’elemento soggettivo, in capo alla intestataria del bene, della finalità di agevolare il soggetto interponente.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, essendo pervenuta istanza di trattazione orale tardiva.
Considerato in diritto
il ricorso è inammissibile.
La prima censura è aspecifica e manifestamente infondata.
Del tutto irrilevante è il mancato riferimento, in sentenza, a certificazione contributiva RAGIONE_SOCIALE, documento da ultimo prodotto dalla difesa in allegato ai motivi aggiunti, ma già di fatto posto all’attenzione del perito i istruttoria e dallo stesso vagliato.
Le attività lavorative e i relativi redditi, che emergono da certificazione, sono stati ricostruiti a pagina 22 della sentenza impugn (peraltro, in conformità a quanto prospettato dalla difesa stessa nei motiv appello), là dove si afferma che NOME COGNOME “aveva lavorato al dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE dal 1988 fino al 2.5.2001 per periodo di circa 13 anni, svolgendo le mansioni di operaia con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile netto di circa 1.500.000 di lir con un T.F.R. pari a lire 16.000.000; inoltre, dal 30.7.2003 al 31.12.200 dall’1.1.2004 al 7.4.2004 aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE con mansioni di impiega complessivamente, nei periodi in cui aveva lavorato, aveva percepito euro 131.600,00 circa.”
A pag. 52 della sentenza stessa è fatto espresso riferimento ai reddi percepiti dalla COGNOME a decorrere dal 1988, “mai superiori ad euro 11.600,00 annui; valore che corrisponde – arrotondato per difetto – a quanto si legge nell predetta certificazione, nella quale l’importo più elevato è pari ad 11.613,04, percepiti nell’anno 1994.
La mancata specificazione, nella relazione peritale, dei redditi percepiti epoca antecedente all’anno 2000, anno in cui è stata istituita l’anag tributaria, è, dunque, del tutto inconferente.
Conclusivamente, quanto ai redditi da lavoro percepiti dalla COGNOME a partire dal 1988, la Corte ne ha ragionevolmente escluso la rilevanza considerazione della loro esiguità, specie nel periodo immediatamente antecedente all’acquisto della casa oggetto di confisca. Dai relativi importi va difatti detratte le spese di mantenimento del nucleo familiare, apprezzate in presuntiva, e quelle derivanti dall’uso di due autovetture, nonché gli o tributari.
Si aggiunga che, negli anni 2002, 2003 e 2005, il NOME non risulta avere percepito redditi.
Con tale puntuale motivazione il ricorso, all’evidenza, non si confrontato.
3. La seconda e la terza censura sono strettamente connesse e possono essere trattate congiuntamente. Esse sono non consentite e comunque infondate.
In relazione alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., Sez. n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04, hanno affermato che “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca l violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o errone valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i l all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamen dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere supe ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella pa in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilit pena di nullità.
In realtà, con le svolte argomentazione, la difesa sollecita una alternati e qui non consentita valutazione del compendio probatorio.
E’ pacifico che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudic di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dot di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudic merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020- dep. 2021, F., R 280601).
La Corte ha peraltro motivato in termini esaustivi e tutt’altro che illogi apprezzando globalmente plurimi elementi emersi dalla perizia disposta in sede di rinvio e dall’esame del perito, convergenti nell’univoca direzione di far rite provata la riconducibilità del cespite immobiliare all’iniziativa economi dell’autore dei reati.
In particolare, si è sottolineato che:
il conto corrente della COGNOME, nel periodo immediatamente precedente e coevo all’acquisto, era caratterizzato da una movimentazione “anomala”, in quanto non spiegabile con l’attività lavorativa svolta dalla donna (che ris disoccupata a far data dal 7 aprile 2004) e contraddistinta dalla evide sproporzione tra redditi e prelievi. Esemplificativamente, nel primo semestre de 2004 risultano prelevati contanti ed emessi assegni per complessivi 79.683,50 euro, mentre, nell’anno 2005, a fronte di redditi dichiarati pari a 901,00 e emessi assegni ed effettuati prelievi per contanti per euro 206.615,00 (v. p 52);
nello stesso periodo analoghe movimentazioni anomale, perché incompatibili con l’ammontare dei redditi leciti percepiti – negativo, come detto, per gli an 2002, 2003 e 2005 – si registrano sul conto corrente del NOME;
il pagamento dell’immobile confiscato è avvenuto prima del rogito e in contanti, come attestato dalla parte venditrice che ne ha rilasciato quietanza a saldo occasione della stipula, con contestuale rinuncia alla ipoteca legale.
Di qui la inferenza, tutt’altro che distonica – rispetto alla quale o ulteriore argomentazione è recessiva – che sui conti intestati alla moglie ricorrente confluissero assegni e denaro contante riferibili alle attività delit per cui NOME ha riportata condanna.
Da tutto quanto precede consegue che è stata fatta corretta applicazione dei principi affermati da Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, Rv 273612 – 01, secondo la quale, in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 1 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice no può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall’epoca di commissione de “reato spia” da rendere “ictu oculi” irragionevole la presunzione di derivazion del bene stesso da un’attività illecita, sia pure complementare rispetto a qu per cui è intervenuta condanna; e ciò alla stregua dei principi interpreta cristallizzati nella sentenza Corte cost. n. 33 del 2018.
Infine, la sentenza impugnata ha coerentemente evidenziato come il saldo iniziale registrato sui conti correnti della COGNOME (prima dell’inizio operazioni anomale di versamento di contanti e assegni) faccia escludere che l’acquisto dell’immobile sia riconducibile ad un investimento effettuato con risparmi dalla stessa accumulati nel corso della vita lavorativa nel periodo 198 2004.
Manifestamente infondata è l’ulteriore deduzione, inerente alla mancanza di COGNOME motivazione in ordine alla disponibilità del cespite in capo al ricorrente, essendosi precisata la destinazione dello stesso a casa coniuga della coppia COGNOME (pag. 40). Tale adibizione, unitamente ai dat probatori correlati ai prelevamenti effettuati in concomitanza con l’acquisto, consentito di affermare la riferibilità del bene al condannato (Sez. 6 49876/12, C.c 28.11.2012, dep. 21.12.2012. rv 253957, in motivazione).
Dalla inammissibilità dei motivi primari discende la inammissibilità di quelli aggiunti.
E’ principio costante, in tema di impugnazioni, che l’inammissibilità de ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi 6, n. 9837 del 21/11/2018, deo. 2019, Montante, Rv. 275158 – 01).
Sono state comunque proposte censure inammissibili ed infondate.
E’ appena il caso di precisare, quanto al principio richiamato dalle difesa per cui, ai fini del sequestro preventivo in danno di un terzo, occorrono situazioni che avallino concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo fine di conservarne l’acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della confisca (Sez. 2, n. 17287 del 23.03. Tondi, RV. 250488), che il tema della finalità dell’acquisizione del bene da parte del terzo non è stato specificamente devoluto in sede rescindente e non è strettamente connesso a quelli già articolati.
In ogni caso, la Seconda Sezione di questa Corte aveva enunciato il principio di diritto per cui la presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale prevista nella speciale ipotesi di confisca allargata di cui all’art. 12sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge n. 356 del 1992, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790-01; Sez. 1, n. 31663 dell’8/07/2004, Rv. 229300-01).
Nello stesso senso, si è osservato che, se è vero che la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti, a titolo oneroso o gratuito, da proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall’art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, tuttavia costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell’interposizione fittizia di beni dell’indagato ad un terzo: la natura giuridica e le modalità dell’atto dispositivo, il rapporto di stretta parentela tra le part dell’atto dispositivo, la vicinanza temporale tra l’atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell’avente causa, l’oggetto dell’atto dispositivo (v. Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538 – 01).
Tali elementi indiziari sono stati compiutamente individuati nella sentenza rescissoria, per tutto quanto in precedenza richiamato.
Alla declaratoria di inammissibilità che ne consegue, accede, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende
della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 06/0′ le2,04