Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Procedimento a trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza emessa in data 8 novembre 2023 la Corte di Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio della Corte di cassazione con sentenza 12178/2019, disponeva la confisca a carico di COGNOME NOME – condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. – della quota parte intestata a COGNOME NOME di un terreno edificabile nel Comune di Lamezia Terme e di cui al decreto di sequestro prevenivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 17 settembre 2014, nonché di un fabbricato intestato a COGNOME NOME in Nocera Terinese di cui al medesimo decreto di sequestro, di un ciclomotore Harley Davidson e di un orologio di lusso.
Avverso detta sentenza NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, proponeva ricorso che articolava su due motivi.
2.1 Con il primo motivo lamentava l’erronea applicazione degli artt. 104 disp. att. cod. proc. pen., 12 sexies L. 356/1992, ora 240 bis cod. penu e la manifesta illogicità della motivazione in rapporto alle doglianze rappresentate dai motivi di appello.
Il ricorrente faceva presente che il decreto di citazione avanti alla Corte di Appello di Catanzaro non era stato notificato a COGNOME NOME, intestataria dei beni di cui al decreto di sequestro preventivo nonostante il disposto del comma 1 quinquies dell’art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. che impone la citazione nel processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro e ciò avrebbe determinato l’illegittimità della sentenza.
Riteneva, poi, che una più appropriata valutazione della situazione patrimoniale di COGNOME NOME avrebbe portato ad evidenziare come le somme impiegate per l’acquisto degli immobili oggetto dei provvedimenti ablatori fossero proporzionate ai redditi di cui la famiglia COGNOME poteva disporre.
Quanto, poi, alla operatività della confisca ex art. 240 bis cod. pen. disposta nei confronti del terzo estraneo alla commissione dei reati, rilevava come gravasse sull’accusa l’onere di provare l’esistenza di una discordanza fra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene.
Il sequestro preventivo per equivalente, infatti, non è di regola consentito nei confronti di una persona estranea al reato, se non nel caso in cui sia fornita rigorosa prova che il reo abbia la disponibilità dei detti beni.
Mentre, infatti, il soggetto condannato per determinati delitti subisce la perdita dei cespiti patrimoniali in forza di una presunzione di accumulazione illecita, nei confronti del soggetto interposto non sussiste tale presunzione e quindi l’accertamento della interposizione fittizia deve essere condotto in maniera rigorosa, anche per indizi.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepiva l’insussistenza della sproporzione fra il valore della moto e il valore dell’orologio, da un lato, e i redditi dichiarati.
Circa la moto, faceva presente che poteva ben essere un bene strumentale all’attività di noleggio di autovetture della società RAGIONE_SOCIALE cui risultava intestato.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso si appalesa infondato in quanto il ricorrente ritiene applicabile al giudizio di rinvio la disciplina introdotta con il D. Igs. 21/2018 che ha imposto la citazione nel processo di cognizione dei terzi titolari dei diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro.
Tale norma, di natura squisitamente processuale, non può ritenersi applicabile solo alle ultime fasi del giudizio di cognizione, che è invece iniziato ben prima dell’entrata in vigore della norma.
Non avrebbe alcun senso fare partecipare il terzo solo alle fasi conclusive del giudizio, come vorrebbe il ricorrente, perché, non avendo partecipato alle fasi precedenti di cognizione, alla fase dibattimentale di primo grado, ad esempio, sarebbe irrimediabilmente pregiudicato nel diritto di agire e contraddire in giudizio a tutela dei suoi diritti.
Nel momento in cui si radicò il giudizio la norma, infatti, non era in vigore e dunque ovviamente il terzo non venne citato; né venne citato per le fasi successive; né la norma processuale può essere fatta retroagire, in assenza di disciplina transitoria: conclusivamente, la citazione del terzo, non comparso nelle precedenti fasi del giudizio, da un lato non è consentita, non potendo la disposizione processuale operare retroattivamente e, dall’altro, la partecipazione alla sola fase di rinvio non avrebbe alcuna utilità per la tutela del suo diritto.
D’altra parte, a prescindere da ogni rilievo sulla sussistenza dell’interesse del COGNOME a dedurre la mancata osservanza di una disciplina prevista a tutela del terzo, resta la considerazione che quest’ultimo, anche prima dell’innovazione normativa della quale s’è detto, poteva disporre di altri rimedi per far valere le proprie ragioni.
1.2 Questa Corte nel giudizio rescindente rilevava la carenza motivazionale in cui era incorsa la Corte di Appello che aveva disposto la confisca di quanto sequestrato a COGNOME NOME senza alcuna ulteriore specificazione.
La Corte di Appello di Catanzaro nel giudizio rescissorio colmava la rilevata lacuna motivazionale, premettendo che COGNOME era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.
Era stato dunque disposto sequestro preventivo prodromico alla confisca ex art. 12 sexies di. 206 del 1992, conv. con I. 356/1992 di alcuni beni intestati a COGNOME, alla moglie COGNOME e a una terza persona, tale COGNOME.
Posto che certamente la confisca allargata è applicabile ai soggetti condannati per detto reato, la Corte ne verificava la esistenza dei presupposti, costituiti dall’esistenza di una sproporzione tra reddito dichiarato e valore del bene e dal rispetto della ragionevolezza temporale.
Disponeva, quindi, la confisca dell’Harley Davidson rilevando come la intestazione alla RAGIONE_SOCIALE fosse solo una semplice interposizione, posto che la società era del COGNOME e che, in ogni caso, in ragione del reddito dell’uomo, il valore del bene era non proporzionato; analogamente dicasi per l’orologio di lusso il cui valore non appariva compatibile con la modestia del reddito percepito.
Quanto, poi, ai beni della COGNOME, la Corte rilevava la assoluta modestia dei redditi della donna che non aveva dichiarato alcun reddito fino al 2005, per poi dichiarare redditi esigui che non consentivano di ritenerla in grado di acquisire nel 2007 quota parte dell’immobile, né di altro immobile nel 2009: entrambi detti esborsi appaiono incompatibili con le sue finanze.
Tali acquisti – invero – apparivano del tutto sospetti proprio perché in quel periodo, a partire del 2007, COGNOME risultava vicino al clan RAGIONE_SOCIALE.
1.3 È dunque evidente che, da un lato, rispetto al COGNOME ha operato la presunzione di illiceità degli acquisti, stante il titolo di reato per cui il medesimo è stato condannato e, nonostante ciò, la Corte ha comunque integrato la motivazione, rapportando il valore di tali beni, cioè la moto e l’orologio, alla entità del reddito.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la presunzione di illegittima provenienza di risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per il reato di cui all’art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall’attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che è onere dell’interessato dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunciate al fisco. (Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Rv. 261046).
È evidente che, in assenza di puntuali contrarie deduzioni agganciate agli elementi acquisiti’ la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali, fondata sugli univoci dati probatori, è rimasta insuperata; il ricorrente, rispetto a tale quadro, ha riproposto le medesime doglianze già esaminate nei giudizi di merito, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione, come integrata dal giudice del rinvio.
1.4 Per contro, invece, ai fini dell’operatività della confisca di cui all’art. 240bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall’art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell’imputato (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023 Rv. 285028)
Nel caso in esame, però, il terzo non è terzo estraneo, come sostenuto dal ricorrente, in quanto si tratta della moglie del condannato per uno dei reati per cui vale la presunzione di illecito accumulo, rispetto alla quale opera la medesima presunzione.
Come statuito da questa Corte, infatti, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l’attivit lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Rv. 283177).
La presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12 -sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, ma identicamente è a dirsi per i figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge, o dei figli, e l’attivit lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, Patanè, Rv. 258790-01).
1.5 Anche il secondo profilo di doglianza è del tutto infondato, sia perché, come visto, anche rispetto alla COGNOME opera la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, sia perché, ad ogni buon conto, il provvedimento
impugnato ha posto razionalmente in correlazione l’accertataa sproporzione fra il valore dei beni intestati alla COGNOME e il suo esiguo reddito, rilevando come la intestazione dei medesimi beni alla donna risalisse proprio al periodo in cui il marito era vicino al clan.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 4 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
INrésidente /