Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a S. Eufemia d’Aspromonte, e da COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a S. Eufemia d’Aspromonte;
entrambi difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Roma;
avverso l’ordinanza del 16.05.2024 del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenz che ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza di inammissibilità del richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca allargata disposta in data 27.05.2
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia accolto e sia dispost l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.05.2024, il Giudice dell’esecuzione di Firenze ha dichiara inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza del 06.08.2023, la quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME domandavano la restituzione di
una serie di beni oggetto del provvedimento di confisca allargata, emessa ai sensi degli a 240-bis cod. pen., 183 -quater disp. att. cod. proc. pen. nell’ambito del procedimento n. 15/2020 SIGE dal Giudice di Firenze in data 27.05.2021.
Occorre premettere che nei confronti di NOME COGNOME era stata pronunciata, nell’ambito del proc. n. 14764/17 RGNR, sentenza del 07.06.2018 ai sensi dell’art. 444 cod proc. pen., con la quale era stata applicata la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione delitto di usura, con la confisca di denaro a suo carico, successivamente estesa nei confronti terzi familiari.
Per meglio comprendere la vicenda, va rammentato che, con la precedente ordinanza in data 26.09.2023, depositata 03.10.2023, il Giudice dell’esecuzione, invesCOGNOME della richiest restituzione dei beni RAGIONE_SOCIALE, decidendo sull’istanza datata 06.08.2023 e avanzata NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, aveva osservato quanto di seguito sintetizzato:
l’istanza costituiva mera riproposizione di richieste e argomenti già affrontati nell’amb provvedimento del 27.05.2021, assunto nel procedimento n. 15/2020 SIGE;
l’ordinanza di confisca era divenuta definitiva con la sentenza della Corte di cassazione n. 1 del 05.05.2022 la quale aveva rigettato i ricorsi proposti avverso il provvedimento;
analoga istanza, presentata il 03.08.2022, era stata dichiarata inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e il successivo ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 170 del 2023 della Corte di cassazione, era stato dichiarato inammissibile;
con sentenza n. 501 del 2023, la Corte di cassazione aveva dichiarato parimenti inammissibil i ricorsi proposti ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 1 05.05.2022, essendo state pure giudicate inammissibili e/o manifestamente infondate nell’ambito della sentenza in ultimo citata le questioni di legittimità costituzionale degli bis cod. pen. e 183 -quater disp. att. cod. proc. pen.
Ciò premesso, avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 26.09.2023 la difesa d NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva proposto ricorso per cassazione che la Corte, con provvedimento 08.11.2023, aveva converCOGNOME in opposizione e trasmesso gli atti Giudice dell’esecuzione di Firenze ai sensi degli artt. 667, comma 4, 676 cod. proc. pen.
All’esito del giudizio di opposizione, il Giudice dell’esecuzione, decidendo con l’ordin del 16.05.2024 oggetto della presente impugnazione, ha osservato che:
l’istanza costituiva, ancora una volta, mera riproposizione di richieste e argoment affrontati con l’ordinanza di confisca, emessa, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen., 183 -quater disp. att. cod. proc. pen., in data 27.05.21;
l’ordinanza di confisca doveva ritenersi definitiva per effetto della decisione della di cassazione n. 1386 del 05.05.2022;
l’istanza costituiva, in ogni caso, mera riproposizione di quella presentata il 03.08.2022, dichiarata definitivamente inammissibile dalla Corte cassazione con sentenza n. 172 del 2023, come erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi presentati, ai sensi dell’art. 625-bis co pen., avverso la sentenza n. 1386 del 05.05.2022.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Giudice dell’esecuzione di Firenze – preso a che la gestione dei beni RAGIONE_SOCIALE era ormai transitata in capo all’RAGIONE_SOCIALE – ha dichiarato l’opposizione inammissibile, trattandosi di istanza merame ripropositiva di una richiesta già rigettata con provvedimento confermato dalla Cort cassazione.
La difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME affida a tre motivi di ricorso le doglia avverso l’ordinanza 16.05.2024 del Giudice dell’esecuzione di Firenze.
2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b), e) cod. proc per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Premettendo che gli odierni ricorrenti avevano presentato incidente innanzi al Giudic dell’esecuzione di Firenze, con il quale lamentavano errori in procedendo emersi nell’ambito del procedimento di confisca allargata al fine di ottenere la restituzione dei beni oggett provvedimento ablatorio, riportati sia nell’ordinanza del 26.09.2023, sia in quella, originat conversione in opposizione del ricorso, avverso il provvedimento in data 16.05.2024 de medesimo Giudice dell’esecuzione, le difese assumono la sostanziale coincidenza e sovrapponibilità dei due provvedimenti menzionati emessi dal medesimo giudice persona-fisica.
Preso atto che spetta al Giudice dell’esecuzione operare la delibazione preliminare cir la ammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., le d evidenziano come l’incidente di esecuzione proposto con istanza 06.08.2023 risulta corredato d due nuove consulenze tecniche a firma dei dottori commercialisti COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME ad evidenziare asseriti errori del Giudice. I ricorrenti ne inferiscono la fallacia del provvedim giudiziale, laddove, omettendo di prendere in esame i menzionati contributi, ha deciso de plano sull’opposizione, obliterando il disposto di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo di doglianza afferisce alla violazione dell’art. 606 n. 1 lett cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero di al norme di cui tenere conto nell’applicazione della legge penale.
A tale fine, la difesa ribadisce che a NOME COGNOME fu applicata, con sentenza ai sen dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per usura in re
a fatti commessi tra il 2011 e il 2018 e che, all’esito del patteggiamento, fu disposta la co della somma di euro 19.500,00.
Successivamente, furono notificate agli odierni ricorrenti, quali terzi interessat ordinanze del Giudice delle indagini preliminari di Firenze ai sensi degli artt. 240-bis cod 183 -quater disp. att. cod. proc. pen.
Il primo provvedimento aveva disposto il sequestro diretto e per equivalente sui be costituenti l’intero patrimonio di NOME COGNOME, siccome appartenenti allo stes direttamente o indirettamente, anche per interposta persona.
Con il secondo, ad integrazione del precedente, il sequestro era stato esteso ai rappor bancari di NOME COGNOME, della moglie NOME COGNOME, dei figli, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed era stata altresì sequestrata una Fiat 500 L, tg. TARGA_VEICOLO, intestata a NOME COGNOME, pur se acquistata da NOME COGNOME che provvedeva al pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento, addebitato sul conto corrente a lei intestato.
A seguito dell’opposizione del 21.09.2020 ex art. 183-quater, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. era stata contestata, anche mediante l’allegazione di una consulenza tecnico contabile, la ricostruzione del consulente del Pubblico ministero in ordine al patrimonio famiglia RAGIONE_SOCIALE, all’esito del cui procedimento, con ordinanza 09.06.2021, erano sta respinte le doglianze dei ricorrenti.
Il lacunoso percorso seguito dal Giudice dell’esecuzione avrebbe impedito, ad avviso degl odierni ricorrenti, di valutare correttamente il dato cronologico relativo all’ingre patrimonio dei beni RAGIONE_SOCIALE, con eccessiva estensione della confisca rispetto al momento commissione del reato-spia in violazione del principio della ragionevolezza temporale, fino attingere beni acquistati da NOME COGNOME anche molti anni prima del tempus commissi delicti, in spregio al criterio per cui la distanza ragionevole tra acquisto del bene e reato deve individuarsi in riferimento al concreto grado di pericolosità che la condotta crimi disvela.
NOME COGNOME era stato incensurato fino al momento della prima e unica condanna, non risultava avere una propensione a delinquere e svolgeva una regolare attività lavorativ come attestato dal fatto che, in un primo tempo, aveva lavorato come dipendente presso la RAGIONE_SOCIALE di Portici, era stato in seguito assunto, per poi divenirne socio, presso la RAGIONE_SOCIALE; poteva fruire di un reddito autonomo, oltre a beneficiare, parimenti alla moglie NOME COGNOME, di disponibilità economiche lecite e provenienti dalle rispettive famiglie di origine successivamente confluiti nel patrimonio familiare, come documentato dai commercialisti COGNOME e COGNOME.
Secondo i ricorrenti, una serie di positivi investimenti – COGNOMEli, beni, conti avrebbero ulteriormente implementato il patrimonio della famiglia.
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Dati che, ad avviso della difesa, erano stati pretermessi dalla Guardia di Finanza, Pubblico ministero e dal Giudice, laddove erano state poste in correlazione uscite ed entra limitatamente al medesimo anno di competenza, così obliterando la regola per cui non costituiscono sperequazioni reddituali le eventuali differenze tra uscite ed entrate relati stesso anno, ove le riscontrate differenze siano giustificate sulla base dei risparmi accumu nelle annualità precedenti.
Le nuove relazioni tecniche avrebbero evidenziato l’errore metodologico in cui era incors il Giudice, laddove tutte le valutazioni relative ai movimenti del patrimonio della coppia COGNOME erano state effettuato come se, anteriormente alla data di inizio delle indagini, la f fosse stata priva di redditi e di risorse economiche lecite, così disattendendo il criter ragionevolezza temporale e finendo per dilatare in modo abnorme, fino a venti anni prima dell condotta di reato, la sfera di operatività della confisca allargata.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 606 lett. c) proc. pen., in relazione all’art. 240-bis cod. pen. e la violazione dell’art. 606 lett. b) pen. in relazione agli artt. 24 Cost. e 7 CEDU.
Con riferimento alle finalità, COGNOME alla tutela dei terzi, dell’incidente di esecuzione, adduce la legittimità delle situazioni patrimoniali dei ricorrenti, terzi COGNOMElari di comprov rimarcando che non vi sarebbe prova alcuna della presenza di profili di interposizione fittizi da favorire NOME COGNOME.
Non vi sarebbe prova, ad avviso della difesa, che i familiari di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME risorse finanziarie proprie, siano stati interposti in favore del padre e sarebbe frutt illazione presuntiva la ricostruzione fatta propria dal Giudice con riguardo, in particol periodo anteriore a quello di commissione del reato di usura nella cui commissione non era stat riscontrato alcun coinvolgimento dei familiari: in definitiva, la decisione impugnata dilate irragionevolmente il periodo in relazione al quale la confisca era stata applicata.
Si riscontrerebbe, ad avviso dei ricorrenti, la violazione del diritto di difesa destinatari di una misura così gravemente afflittiva, applicata in assenza di un regolare proce di cognizione e unicamente fondata sulla presunta illiceità della capacità reddituale condannato.
Vengono rievocati i principi delle Sezioni unite “Montella” e della Corte cost., sent. del 2018, ricordando che il Giudice è onerato di verificare se il reato per cui è intervenuta condanna sia riconducibile al modello idoneo a fondare la presunzione di illecita accumulazion ed infine ci si duole del fatto che, anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’incidente di esecuzione sarebbe inidoneo, per le sue ontologiche caratteristiche, ad accertare i presuppos applicativi della confisca, ribadendo come, nel caso di specie, la prova tecnica abbia dimostr
l’insussistenza di una sperequazione idonea a fondare, ex art. 240-bis cod. pen., l’applicazione della misura.
Il Sostituto AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La difesa ha depositato memoria con la quale, insistendo nell’accoglimento dei motivi di impugnazione, ha ripreso l’affermazione secondo cui la confisca allargata abbia superato, nel specie, il limite quantitativo, operando una indiscriminata dilatazione temporale tale da snatu la sanzione, in violazione del principio di ragionevolezza temporale e degli altri para normativamente previsti per la corretta applicazione della sanzione.
L’attenzione che la Corte EDU appunta sui principi a fondamento della confisca di prevenzione parrebbe riguardare anche alla confisca ex 240-bis. cod. pen., con particolare riferimento ai principi di cui agli artt. 1 Prot. Add. CEDU, 7 CEDU, art. 25, comma secondo, Co
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo, afferente alla violazione dell’art.606, comma 1 lett. b), e) cod pen., lamenta che il provvedimento impugnato si sarebbe tradotto nella mera copiatura della precedente ordinanza. Secondo i ricorrenti, inoltre, il Giudice avrebbe omesso di dare conto de consulenze tecnico contabili redatte dai AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME allegate all’istanza prese il 06.08.2023.
Ad avviso dei ricorrenti, sarebbero stati prospettati elementi fattuali nuovi, che, i avrebbero evidenziato errori di metodo in cui era incorso il Giudice nell’ambito del procedime di confisca allargata.
Il motivo, genericamente formulato, è manifestamente infondato.
Il Collegio – rievocati gli insegnamenti delle Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01- osserva che la doglianza risulta priva di elementi dai quali evince che termini la lamentata, omessa considerazione di elementi fattuali o di diritto si riveli di mutare il quadro tratteggiato nei molteplici provvedimenti afferenti alla confisca allar oggetto.
In secondo luogo, va rammentato che la consulenza tecnica, per sua natura valutativa, non costituisce elemento nuovo, idoneo a mutare il quadro fattuale già valutato dal giudice che potrebbero essere connotati da novità soltanto quei dati (nuovi) riportati nell’elabo ovvero le valutazioni formulate sulla base di elementi di nuova acquisizione.
In altre parole, non può ritenersi prova nuova la valutazione di una immutata piattafor fattuale, anche nel caso in cui essa sia espressione di un differente giudizio tecnico-scient come accade laddove il contributo degli esperti riguardi emergenze già acquisite procedimento.
Con un principio relativo alla confisca di prevenzione – «Ai fini della revoca della con definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato pen di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute delibate nel procedimento)»:Sez. 5, n. 44682 del 08/10/2021, COGNOME, Rv. 282249-01; nella fattispecie si è escluso che potesse costituire prova nuova una consulenza contabile avente a oggetto il giudizio di sproporzione effettuato sulla base di un nuovo metodo) – la giurisprud condivisa dal Collegio offre coordinate che si attagliano anche alla confisca allargata, tratt di procedimenti accomunati dalla finalità di accertamento della COGNOMElarità del bene sul quale i il provvedimento ablatorio.
Ciò premesso, i rilievi svolti nell’ambito del primo motivo risultano privi di una spec puntuale critica del provvedimento impugnato, posto che, con esso, ci si limita a richiamare d informazioni e decisioni già assunte nell’ambito dell’articolata vicenda processuale.
Parimenti apodittica si rivela la critica formulata dai ricorrenti in ordine all menzione, nel provvedimento impugnato, delle consulenze a firma dei commercialisti COGNOME COGNOME COGNOME, lamentando, in assenza di spiegazione capace di supportarne la ventilata sussistenza, il compimento di errori nell’apprezzamento di dati nuovi da parte del Giudice.
1.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Ripercorrendo, ancora una volta, la vicenda processuale, i ricorrenti ricordano ch nell’ambito del procedimento davanti al Giudice dell’esecuzione di Firenze, erano state prodot due consulenze del AVV_NOTAIO COGNOME, confutanti, in tesi, la ricostruzione contabile del pat della famiglia COGNOME e COGNOME.
Si richiamano i temi della ragionevole distanza tra acquisto dei beni e reato-spia, d pregressa incensuratezza di NOME COGNOMECOGNOME dell’attività lavorativa lecita dello ste dell’asserita disponibilità economica proveniente dalle famiglie di origine, così dando con circostanze già acquisite agli atti e vagliate, nell’ambito dell’articolata vicenda processua dal Giudice della cognizione, sia da quello dell’esecuzione.
I ricorrenti, con affermazione che, in quanto non correlata dalle relative rag giustificative, si rivela apodittica e generica, sostengono che le nuove consulenze alle all’istanza 06.08.2023 avrebbero evidenziato «il grave errore metodologico che ha inficia l’intera applicazione della confisca, laddove tutte le valutazioni sui movimenti della coppia. state effettuate come se, anteriormente alla data d’inizio dell’indagine patrimoniale, essa f priva di alcun tipo di reddito…».
Risulta inoltre, per ammissione dei ricorrenti stessi, che nel procedimento esecutivo era già state prese in esame, ancorché disatCOGNOME, le risultanze di due accertamenti tecnico-contab redatte dal dottAVV_NOTAIO COGNOME al cui esito era stata mantenuta la confisca sui beni degli ricorrenti, così indirettamente rivelando come nel procedimento fosse stato disposto e valut l’approfondimento istruttorio di cui oggi si lamenta invece l’omessa considerazione.
1.3. Analoga genericità inficia il terzo motivo di ricorso.
Premettendo il richiamo alle finalità della confisca per equivalente e a quelle dell’inci di esecuzione strumentale ad accertare la sussistenza del collegamento tra il bene oggetto d ablazione ed il fatto-reato, nonché la sussistenza dell’eventuale buona fede del suo COGNOMEla ricorrenti adducono come già emergesse dalla precedente consulenza tecnica sia la piena legittimità delle situazioni patrimoniali dei ricorrenti, sia l’assenza di interposizione favore di NOME COGNOME.
Il Collegio osserva che, così incedendo, il ricorso finisce per riproporre argomenti che sono stati oggetto di valutazione da parte del Giudice, per aggiungere una serie di considerazi viziate da genericità, laddove (pag. 9) si sostiene che «dal compendio probatorio non è da evincere (ma questo vale anche per la madre COGNOME NOME) che vi sia stata alcuna interposizion fittizia in beni ad essi appartenenti, che abbia favorito illecitamente COGNOME NOME proseguendo con l’affermazione circa la mancata dimostrazione di ingerenze del medesimo nelle attività finanziarie facenti capo a moglie e figli e concludendo, infine, che la misura s fondata su di una inammissibile presunzione di indisponibilità delle risorse in capo a COGNOME su di una presunzione, sprovvista di prova, a fondamento del provvedimento di ablazione.
Ad avviso del Collegio, si tratta di una critica svolta sulla base di affermazioni apodit generiche, reiterative di argomenti già utilizzati e presi in considerazione nell’ambi procedimento esecutivo.
Infine, con rilievo all’evidenza inconferente in questa sede, i ricorrenti rammen l’estraneità dei familiari di NOME COGNOME rispetto alle condotte di reato, aggiungendo «non si è mai provato che il denaro per esso reato (usura, n.d.e.) apprestato da NOME COGNOME provenisse da redditi o da attività finanziarie di sua moglie e dei suoi figli», afferma ad un tempo generica e irrilevante, così come risulta non pertinente il richiamo agli ar giurisprudenziali (Sez. U , n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209-01
Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491-01; Corte cost., sent. n. 33 d 2018 e Corte EDU13/07/2021, COGNOME) ai fini dell’odierno ricorso.
Egualmente priva di specificità si rivela, da ultimo, l’assunta inidoneità dell’incid esecuzione, per le sue ontologiche caratteristiche, ad accertare i presupposti applicativi confisca, affermazione priva di supporto motivazionale, in disparte il rilievo, del tutto ge secondo il quale, ad avviso dei ricorrenti, la confisca allargata richiederebbe l’adozione complesso meccanismo probatorio, incompatibile con la sede esecutiva.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiara inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Co cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024.