Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso il decreto del 25/07/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, con decreto del 14 dicembre 2023, respingeva l’istanza di revoca della confisca disposta nei confronti di COGNOME NOME ex art. 12 sexi D.L. 306/92, oggi 240 bis cod.pen., quale terza intestataria di beni riferibili al marito COGNOME NOME, già condannato per diverse ipotesi di reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90. Riteneva giudice di appello che la prova nuova dedotta dalla difesa a sostegno della tesi della acquisizion al patrimonio personale della NOME degli immobili siti in Sofia ed anche essi interessati da confisca, precedentemente il matrimonio con il COGNOMEtella avvenuto nel 1997, costituita dalla produzione del decreto penale n. 136 del 1999, non potesse ritenersi tale perché preesistente alla fase di merito e colpevolmente non prodotta in detta fase.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della NOME, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione di legge ex artt. 28 D.Lgs 159/2011, 630 cod.proc.pen. e 240 bis cod.pen. per motivazione inesistente o meramente apparente circa il novum del ricorso per
revocazione. Si deduceva, al proposito, che aveva errato il giudice della istanza .di revoca funzione di revisione a negare il carattere di prova nuova del documento prodotto, dal quale poteva desumersi che la ricorrente era venuta in possesso dell’immobile oggetto dell’istanza di revocazione prima del matrimonio con il COGNOMEtella e la conoscenza dello stesso. Difatti, dall’anal dello stesso documento, risultava che il decreto penale del 1999 attestava come il permesso di costruzione dell’immobile poi confiscato, fosse stato rilasciato nel corso del 1996 e, t circostanza, doveva ritenersi incompatibile con quanto acclarato nel procedimento che aveva portato alla confisca da parte della corte di appello perugina. Quanto alla natura di prova nuova producibile nel giudizio di revocazione ex art. 28 cit., il nuovo documento doveva ritener rientrare nella categoria delle prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo che la misura è divenuta definitiva, senza che potesse fornirsi la prova del fatto negativo (la omes notificazione del suddetto decreto). Infine, si deduceva l’applicabilità anche alla c.d. conf allargata ex art. 240 bis cod.pen., del procedimento per la revocazione previsto dall’art. 28 D.Lg 159/2011, alla luce della normativa costituzionale ed internazionale a tutela della proprietà, c conseguente applicazione dei principi in tema di prova nuova nella revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non fondati e deve, pertanto, essere respinto.
Preliminarmente devono essere svolte alcune considerazioni sul tema dei rimedi impugnatori straordinari proponibili avverso i provvedimenti di confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. proposito, deve innanzi tutto essere ricordato, come le Sezioni Unite con la sentenza Derouach abbiano affermato che la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall’articolo 12-sexies dl. 8 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione che provvede “de plano”, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all’esito di procedura in contraddittorio a norma dell’art. 666 dello stesso codi salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Rv. 219221 – 01). Disposta così la possibilità per il giudice dell’esecuzione di adottare dopo la sentenza definitiva di cognizion confisca cd. allargata, è sorta la problematica di individuare i rimedi che possano essere esperi avverso detto provvedimento, adottato dopo la conclusione definitiva del giudizio di accertamento della responsabilità per il cd. reato spia; invero, in via ordinaria, la st pronuncia ha previsto che l’interessato ed i terzi confiscati possano proporre opposizione ex art 667 comma 4 cod.proc.pen. e, tuttavia, ci si è interrogati sulla possibilità di individuare an rimedi straordinari di impugnazione avverso il provvedimento definitivo del giudic dell’esecuzione.
In questo senso, va però ricordato, che il riferimento normativo nel procedimento per la confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen., non prevede l’applicazione dell’istituto revocazione di cui all’art. 28 del D.Lgs 159/2011; in particolare, rileva l’espressa previs contenuta nell’art. 104 bis disp.att. cod. proc.pen. al comma 1-quater secondo cui:” Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240 bis del Codice Penale o dalle disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confi di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 201 159″. Tali disposizioni sono quelle contenute negli articoli da 52 a 65 del suddetto decret legislativo, intitolate alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali senz viceversa, alcun richiamo alla disciplina della revocazione dettata dal precedente articolo 28 legislatore abbia espressamente compiuto.
Tale intervento, richiama quale primo precedente favorevole, altra pronuncia (Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Rv. 242844 – 01) che aveva affermato detto principio della possibilità di dedurre prove nuove a seguito di confisca allargata disposta in sede esecutiva; in particolar detta pronuncia affermava che:” può altresì ammettersi che, allorché alla confisca di cui all’a 12 sexies si proceda in sede esecutiva (sulla scorta di S.U. n. 29022 del 30.5.2001, Derouach), restano fuori dall’accertamento coperto dal giudicato di condanna (e suscettibile di revisione) situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura che attengono alla assenz giustificazione in ordine alla provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al redd
dichiarato o all’attività econ.omica lecita del soggetto colpito…. Tuttavia è assorbe pregiudiziale il rilievo che, come rimarca la sentenza delle S.U. n. 57 del 2006, Auddino, p volte citata, la utilizzazione della richiesta di revoca ex tunc ai sensi della L. n.1423 del art. 7, comma 2, alla stregua di strumento riparatorio, presuppone che la richiesta di rimozion del provvedimento ablativo oramai definitivo si muova “nello stesso ambito della rivedibilità d giudicato di cui agli artt. 630 c.p.p. e segg., con postulazione dunque di prove nuov sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: SU., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvediment giudiziari, ovvero di procedimento… fondato su atti falsi o su un altro reato”. Insomma, per possa porsi il problema della valutabilità di una richiesta di revoca in funzione di revisi tendente a rimuovere ex tunc un vizio genetico del provvedimento ablativo, occorre che essa si fondi su argomenti o fatti nuovi, la cui deduzione non risulti preclusa dal divieto di bis in valido per qualsivoglia provvedimento suscettibile di divenire definitivo seppure non assist dalla garanzia del giudicato formale”.
1.2 In senso contrario si è invece sostenuto, in relazione alla confisca allargata disposta sede di cognizione, che l’unico rimedio straordinario appare lo strumento della revisione dell decisione di condanna ex art. 630 cod.proc.pen. senza possibilità di ricorrere alla revoca dinanz al giudice dell’esecuzione; difatti questo orientamento ha affermato che la confisca disposta sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) c sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 28525 de 24/09/2018 Cc. (dep. 01/07/2019 ) Rv. 276491 – 01; ancora si è affermato che la confisca disposta ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in Legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non rendendosi applicabile in tale ipot la disciplina della revoca di cui all’art. 7 Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che espressamente si riferisce al procedimento di prevenzione (Sez. 1, n. 3877 del 20/01/2004, Rv. 227330 – 01); ovvero che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l’accertamento giudiziale su cui la mis di sicurezza si fonda (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Rv. 281825 – 01). In tale ultim pronuncia in motivazione si statuisce che:” in linea generale «la confisca disposta ai sensi dell’a 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale»…. A diverse conclusioni si è giun con riferimento al caso in cui la confisca sia stata disposta in sede esecutiva, allorché si è rite
che sia .applicabile un meccanismo analogo a quello della revisione, già ritenuto operante per la confisca di prevenzione, sempreché tuttavia vengano addotti elementi che non si pongano di per sé in conflitto con l’accertamento coperto dal giudicato, ma si risolvano in prove nuove, t essendo anche quelle esistenti ma non valutate”.
1.3 Orbene, la tesi favorevole al rimedio straordinario per la sopravvenienza di prove nuove a fronte della confisca allargata disposta in sede esecutiva desta alcune perplessità posto che detta soluzione, finisce per sovrapporre un altro rimedio straordinario oltre quello della revis che il soggetto condannato definitivamente per il c.d. reato spia continua a potere esercitar con la conseguenza della sovrapposizione e confusione di rimedi analoghi. Appare, infatti, evidente che il condannato in via definitiva può richiedere la revisione del processo per fa valere la prova nuova idonea a scardinare il giudicato e, di conseguenza, ottenere poi la caducazione della misura di sicurezza patrimoniale.
Quanto al terzo ed alla possibilità per lo stesso di fare valere le proprie ragioni rammentato che tale misura risulta disposta in sede esecutiva e cioè dopo la formazione del giudicato e che nel procedimento previsto dalle Sezioni Unite Derouach è essenziale per la sua legittimità l’adozione dello stesso in contraddittorio e cioè proprio con la partecipazione soggetti interessati dalla confisca allargata in quanto titolari dei beni ritenuti riconduc condannato. Posto, quindi, che il procedimento avviene in sede esecutiva, dopo la formazione del giudicato, che si conclude con un’ordinanza del giudice dell’esecuzione, la sede per fare valere qualsiasi elemento originario o sopravvenuto alla condanna sarebbe proprio il contraddittorio cui fa riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite e previsto dagli artt. 666 e segg. cod.proc.pen
Ammettere, invece, la possibilità di dedurre ulteriori elementi di prova, ancora dop l’ordinanza emessa in sede esecutiva ed il contraddittorio instaurato e garantito, significhereb stabilire che per le confische allargate in sede esecutiva gli interessati sono titolari di ulteriori e differenti rispetto a quanto previsto dall’ordinamento per le altre ipotesi di ablatorie. E difatti mentre per le confische allargate disposte in sede di cognizione l’unico rime straordinario esperibile è, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale già citato, que della revisione della condanna ex art. 630 cod.proc.pen., ove la confisca sia stata disposta i sede esecutiva, al rimedio della revisione si accoppierebbe anche un ulteriore, e non previsto normativamente, rimedio straordinario, costituito da una ipotesi di revoca parallela al revocazione ex art. 28 D.Lgs 159/2011.
1.4 In ogni caso, allo stato attuale dell’interpretazione giurisprudenziale, può ritene che dall’analisi complessiva degli orientamenti risulta che:
ove la confisca allargata sia stata disposta in sede di cognizione il rimedio straordinari costituito dalla revisione per sopravvenienza di prove nuove disciplinata dagli art.630 e segg cod.proc.pen.;
ove la confisca sia stata disposta in sede esecutiva in applicazione dei principi stabiliti da Sez Unite Derouach, il rimedio straordinario esperibile sia dal condannato per il reato c.d. spia c
dal terzo è la revoca richiesta al giudice dell’esecuzione, in paraJlelo a quanto disciplinato pe misure di prevenzione dall’art. 28 D.Lgs 159/2011 in tema di revocazione.
Orbene, l’applicazione dei sopra esposti principi al caso di specie comporta affermare che risultando la confisca nei confronti della NOME disposta in sede esecutiva, nel procediment instaurato contro la COGNOME ed il coniuge COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME è soggetto legittimato a fare va la prova sopravvenuta in sede di richiesta di revoca, e ciò in adesione all’orientamento gi esposto.
Tuttavia l’adesione all’orientamento favorevole non comporta la fondatezza della domanda; ed invero, la prova documentale addotta, costituita dal decreto penale emesso in Bulgaria nel 1999, non rientra in quel parametro di elementi deducibili nel giudizio di revocazion ex art. 28 cit. così che, anche a volere ritenere il rimedio ammissibile perché a tutela di d costituzionalmente garantiti ed anche di copertura delle fonti internazionali, l’istanza sare comunque manifestamente infondata e corretto il giudizio effettuato dal giudice della revocazione. Non vi è dubbio, infatti, che al caso in esame andrebbe applicato quanto previsto dalle Sezioni Unite nella pronuncia COGNOME e secondo cui in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.l settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 – 01).
Orbene, proprio facendo applicazione di tali principi, correttamente la corte di appello escluso la natura di prova nuova di un decreto penale datato 1999 emesso nei confronti della COGNOME ricorrente, non potendo essere affermato l’incolpevole ignoranza dello stesso, trattandosi di atto giudiziario destinato ad essere portato a conoscenza del destinatario. Sul punto, pertant appare corretto richiamare i principi ricostruiti nel parere del procuratore generale e secondo c la situazione riscontrabile nel caso in esame non rispecchia i caratteri della “forza maggiore” quale, come hanno sottolineato le Sezioni Unite, integra una situazione che da un lato non deve essere imputabile in nessuna maniera all’agente, dall’altro deve presentare un carattere assoluto, cioè non vincibile né in alcun modo superabile. E tale non può affatto considerars quella situazione che, con una normale manifestazione di impegno e diligenza, avrebbe potuto essere altrimenti superata” (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 cit.).
In ogni caso va anche rilevato che il suddetto documento, datato 1999, e dal quale risulta che il permesso di costruzione venne rilasciato nel 1996, non risulta neppure idoneo fornire prova della estraneità dell’immobile al patrimonio del COGNOMEtella, posto che, la realizzazi della abitazione, appare proprio essere avvenuta in un periodo o prossimo o anche contestuale il matrimonio tra la NOME ed il soggetto definitivamente condannato per i c.d. reati sp
alcuni.commessi sino al 1998, sicchè in assenza della dimostrazione di redditi leciti che sarebbero maturati nel paese di origine e di realizzazione di detto immobile (la Bulgaria), la presunzione riconducibilità al COGNOMEtella non pare superabile. Difatti dalla pronuncia delle Sezioni Unite nel procedimento erano parti ricorrenti sia la COGNOME che COGNOMEtella, (Sez. U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021 Cc. (dep. 15/07/2021 ) Rv. 281561 – 01) risulta proprio che uno dei reati c.d spia sulla base dei quali veniva poi disposta la confisca allargata ex 12 sexies è la fattispeci cui all’art. 73 dpr 309/90 continuata, commessa sino al 1998, così che tra realizzazione dell’immobile e consumazione dei reati vi è proprio parallelismo temporale nel senso che la realizzazione del cespite appare essere stata realizzata nel periodo di pericolosità del proposto
Anche alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 9 aprile 2024