Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33154 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 29/07/1966 avverso l’ordinanza del 18/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il pubblico ministero in persona del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to NOME COGNOME in sostituzione dell’avv.to COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, con ordinanza del 18 aprile 2025 respingeva l’appello avanzato nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Roma che, in data 12 luglio 2024, aveva rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione di denaro contante e beni preziosi disposto nei confronti della stessa in quanto indagata dei reati di truffa, estorsione ed associazione a delinquere. Riteneva il tribunale che, potendo essere disposta la confisca allargata ex art. 240bis cod. pen. in relazione all’imputazione di estorsione, il sequestro preventivo era da ritenersi legittimo.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della
COGNOME avv.to COGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione di legge e difetto di motivazione posto che il sequestro preventivo era stato disposto a seguito di sequestro probatorio ad iniziativa della P.G. non convalidato nei termini senza che tale invalidità potesse essere successivamente sanata da altro provvedimento cautelare reale basato su differenti presupposti;
violazione di legge posto che aveva errato l’ordinanza impugnata nel ritenere la Maranta imputata del reato di cui all’art. 629 cod. pen. in quanto la stessa risultava essere stata originariamente sottoposta a misura cautelare personale esclusivamente per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., peraltro con il ruolo di mera partecipe; inoltre, non si era tenuto in adeguato conto che in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati, il fatto di reato contestato anche alla ricorrente al capo n. 65 sub art. 629 cod. pen. era stato qualificato nei termini della truffa con conseguente non applicabilità della confisca allargata ex art. 240bis cod. pen.;
violazione di legge quanto al sequestro dei monili essendo stata dimostrata attraverso la produzione di ampia documentazione la loro estraneità ai reati e la legittima provenienza senza che il tribunale del riesame ne avesse avuto alcuna considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare essere stato proposto per motivi non fondati e deve, pertanto, essere respinto.
La prima doglianza non è fondata poiché il difetto di validità dell’originario sequestro probatorio non riverbera i propri effetti anche nei confronti del successivo sequestro preventivo che ha differenti presupposti e condizioni; al proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato come il sequestro preventivo di natura impeditiva, di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può essere disposto anche su beni già assoggettati a sequestro probatorio, annullato per difetto dei presupposti, in quanto diverse sono la natura e le finalità dei due istituti e la struttura dei relativi provvedimenti applicativi (Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 284047 – 01); ed è stato anche affermato come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240bis cod. pen. può essere disposto anche su beni già sottoposti a sequestro probatorio, qualora ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti, in quanto diverse sono le finalità dagli stessi perseguite (Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 278733 – 01).
Non sussiste, pertanto, l’invocata violazione di legge non costituendo il precedente annullamento o revoca del sequestro probatorio condizione di
invalidità del successivo provvedimento di sequestro preventivo; peraltro, il tribunale del riesame, ha esposto come nel caso in esame sussistano tutti i presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata stante l’attuale imputazione di cui all’art. 629 cod. pen. e l’assenza di redditi leciti atti a giustificare la rilevante somma di denaro rinvenuta.
1.1 Quanto alla seconda doglianza la stessa appare riferita ad aspetti non decisivi; ed invero il tribunale del riesame, come in precedenza anticipato, ha già esposto che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti per il mantenimento della misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240bis cod. pen., avuto riguardo sia alla sussistenza di un reato per il quale l’imputata è attualmente rinviata a giudizio rientrante nel catalogo della suddetta norma (art. 629 cod.pen) sia a ll’assoluta sproporzione tra redditi e valore dei beni sequestrati. A nulla rilevano, pertanto, le circostanze indicate dalla ricorrente relative o alla definizione della posizione della stessa in fase cautelare ovvero alla qualificazione dei fatti nei confronti dei coimputati in sede di rito abbreviato, permanendo, comunque, le condizioni di legittimità del titolo ablativo e non essendo denunciabili nella presente sede profili relativi al difetto di motivazione.
Anche le doglianze relative al difetto di motivazione in punto sequestro di monili, che non risultano specificamente dedotte dinanzi al giudice dell’appello cautelare, appaiono non deducibili nella presente sede.
A lla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 26 settembre 2025 IL CONSIGLIERE EST. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME