Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato ad Alba il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 22/03/2023 del Tribunale di Asti, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, letta per l’indagato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Asti, decidendo a seguito di rinvio con sentenza della Corte di cassazione, Sezione Quarta, n. 4939 del 27/10/2022, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo in data 26 novembre 2021 del GIP del Tribunale di Asti avente a oggetto un appartamento fittiziamente intestato al ricorrente, in realtà riconducibile al padre NOME, indagato per la violazione in concorso dell’art. 110, 73, commi 1, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n.
309 del 1990, per reati contro il patrimonio, e per intestazioni fittizie di beni mobil e immobili a terzi compiacenti.
Il ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione del dictum della Corte di cassazione, con il secondo l’assenza del requisito della ragionevolezza temporale per la confisca dell’art. 240-bis cod. pen., con il terzo l’assenza di motivazione, con il quarto l’omessa valutazione della documentazione relativa alla sua consistenza patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Sezione Quarta della Corte di cassazione ha annullato il sequestro preventivo nei confronti del terzo interessato, in assenza di adeguata motivazione in ordine all’accertamento del rispetto del perimetro temporale in cui devono ricadere gli incrementi patrimoniali suscettibili di apprensione attraverso il sequestro finalizzato alla confisca allargata dell’art. 240-bis cod. pen.
Il Tribunale del riesame di Asti ha assolto all’incombente motivazionale, perché, dopo aver evidenziato che l’acquisto dell’immobile, oggetto di sequestro, era stato effettuato cinque anni e dieci mesi prima della commissione da parte del padre del ricorrente del reato del capo B), relativo alla violazione del d.P.R. n. 309 del 1990, ha spiegato che, all’epoca dell’acquisto, sia il padre che il figlio risultavano nullatenenti e indigenti, il figlio avendo dichiarato redditi solo per 31 euro e che, tuttavia, il padre disponeva di liquidità sufficiente all’acquisto per l sua attività criminale.
Secondo i Giudici, il tempo trascorso tra l’atto di acquisto e l’accertamento del reato non fa venir meno il requisito della ragionevolezza temporale, alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze del caso concreto in cui la commissione del reato-spia altro non è se non la dimostrazione che il padre vivesse da anni grazie ai redditi provenienti dall’attività illecita, tanto da acquistare un immobile, che aveva cercato di intestare ad altro soggetto, per allestire un sistema di coltivazione di stupefacenti al solo fine di incrementare ulteriormente i suoi guadagni. La decisione non presenta evidenti elementi di criticità rispetto ai criteri interpretativi individuati dalle Sez Unite Crostella (sent. n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561-01) in merito alla ragionevolezza temporale.
Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato. Gli altri tre, sebbene rubricati come violazione di legge, attengono invece alla motivazione ed esulano dalla cognizione del giudice di legittimità ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. In particolare, il quarto motivo attiene al travisamento della prova perché il Tribunale avrebbe valorizzato il dato dei redditi del 2015 pari a euro 31, ignorando
i redditi superiori fino all’anno prima (con una punta massima di euro 13.259,00 nel 2014). Si tratta tuttavia di redditi esigui che non sono idonei a sovvertire la decisione. Del resto, analoghi redditi percepiti dal padre sono stati ritenuti assolutamente contenuti e inidonei a giustificare la provvista lecita dell’acquisto. Peraltro, non rileva la testimonianza dell’agente immobiliare secondo cui il ricorrente cercava una casa per investimento, perché il Tribunale del riesame ha invece valorizzato che, una volta acquistato l’immobile, è stato il padre ad occuparsene in via esclusiva.
Con la memoria difensiva il ricorrente ha depositato la sentenza in data 21 giugno 2023 della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna del padre per il reato del capo B), ma ha revocato la confisca, in assenza del requisito della ragionevolezza temporale tra il reato e l’acquisto. Ha chiesto quindi di tenerne conto ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Trattandosi di sentenza non ancora definitiva, non spiega, però, i suoi effetti sul presente procedimento cautelare che ha regole proprie, ivi compresi i citati limiti cognitivi del giudizio di legittimità, ancorati alla sola violazione di le ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente