Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2209 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2209 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, riformando la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rieti, ha assolto NOME dal reato di cui al capo I) per non aver commesso il fatto e, assorbiti il capo AA) nel capo 4), il capo E) nel capo CC) e il capo L) nel capo 4), ha rideterminato la pena; ha assolto NOME dai reati di cui ai capi 1), 2), 5), 6) e 7), per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al capo AA5) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena.
Pertanto, all’esito del giudizio di appello , nei procc. n. 332/23 e 730/2023, COGNOME è stato condannato per il capo A e per il capo B) e nel proc. n. 479/2023, COGNOME è stato condannato per i capi 1, 2,3,4 (che assorbe i capi AA e L), 5, 6,7, 8, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 9,10, A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, BB, CC, DD, T, U, V e NOME è stato condannato per i capi 3, 4, 8, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 9, 10, A1, A2, A3, AA1, AA2, AA3, AA4, AA6, A5, A6, A7, A8
Nei ricorsi congiunti, nei motivi nuovi e nella memoria di replica presentati dal difensore dei due imputati si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla condanna di NOME per i reati descritti nei capi A e B. Relativamente al capo A, si assume che erroneamente la Corte ha ravvisato una cessione di sostanza stupefacente in quello che era invece un acquisto. Relativamente al capo B, si assume, che al di imprecise affermazioni del supposto acquirente, la cessione indicata nel capo di imputazione non è mai avvenuta.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’assumere sussistente e reato di evasione contestato a NOME senza confrontarsi con le deduzioni difensive che evidenziano come nessuno degli acquirenti della droga abbia indicato acquisti nel periodo in cui NOME sarebbe evaso.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso e con il primo dei motivi nuovi si deducono vizio della motivazione e violazione di legge nell’ identificare gli imputati NOME e NOME quali responsabili per i reati oggetto dei capi V e A6 valorizzando le incongrue le dichiarazioni del teste NOME COGNOME (p. 8-11 del ricorso).
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione degli art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990 nell’escludere il caso di piccolo spaccio per i reati contestati ex art. 73, comma 4, nonostante che la quantificazione della droga ceduta sia stata effettuata su basi solo presuntive e nonostante l’assenza di indicatori di una seppur rudimentale organizzazione.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella mancata concessione della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, peraltro trascurando che per molti dei reati contestati NOME è stato assolto in secondo grado.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso e con il secondo dei motivi nuovi si deduce violazione dell ‘a rt. 240bis cod. pen. e vizio della motivazione nel ravvisare una sproporzione fra i redditi leciti percepiti dagli imputati e il quantum oggetto di confisca, pur avendo NOME e NOME fondatamente addotto redditi leciti derivanti dalla gestione di un autolavaggio e di un bar.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Tutti i motivi di ricorso, come sono gli argomenti sviluppati nella memorai di replica alal requisitoria della Procura generale, risultano reiterativi di questioni che erano state già poste alla Corte di appello e non dsia confortano compiutamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impunta e sono manifestamente infondati perché la Corte d’ appello ─ peraltro con esiti convergenti con quelli del giudizio di primo grado ─ ha adottato lev sue valutazioni discrezionali sulla base di pertinenti massime di come un esperienza senza incorrere in manifeste illogicità.
1.1. Il primo motivo di ricorso riguarda le condotte oggetto dei capi A e B per le qual è stato condannato NOME.
Per quanto riguarda il capo A, la sentenza impugnata rileva che NOME fu osservato dalla polizia giudiziaria scendere dalla sua autovettura e poi avvicinarsi al finestrino della vettura che aveva affiancato mettendo una altra vettura «mettendo in tasca e tornando nella propria autovettura», all’ interno della quale furono poi trovati grammi 2,23 di hashish e grammi 5,22 di cocaina, mentre 4,20 grammi di hashish furono trovati addosso alla sua compagna nella loro abitazione, oltre un pacchetto di banconote per complessivi euro 46,720; in occasione dell’arresto pervennero al ricorrente numerosi messaggi (p. 3). La Corte d’ appello ha considerato (p. 9-10) che la droga è stata rinvenuta, suddivisa in dosi (2 e 6) distinte, mentre NOME procedeva in auto e non nella sua abitazione e ha valutato questi dati non compatibili con la tesi difensiva che vorrebbe l’ imputato acquirente e non cessionario della droga. Nel complessivo quadro degli elementi di valutazione concernenti tutti i reati attribuiti al ricorrente non irragionevolmente i messaggi pervenuti a NOME NOME che solo successivamente si giustificò affermando di fare uso personale di droga ─ sono stati riconnessi alal attività di spaccio che riguarda 39 acquirenti e sono stati interpretati come indizi che anche in quel frangente l’imputato stesse spacciando .
Per quanto riguarda il capo B, NOME COGNOME COGNOME affermato di conoscere l’im putato, soprannomato «zio» e di avere da lui acquistato a fine gennaio 2023 una dose di cocaina per 40 euro (p.3, 10).
1.2. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, le evasioni di NOME dagli arresti domiciliari risultano compiutamente provate sulla base delle convergenti dichiarazioni dei testimoni COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali hanno dichiarato di avere acquistato da lui droga nelle date indicate nelle imputazioni e la COGNOME persino lo
identifico anche tramite il documento di riconoscimento quando si presentò presso la sua azienda: p. 3-4, 11).
1.3. Relativamente ai capi V e A6 (oggetto del terzo motivo di ricorso e il primo dei motivi nuovi) la Corte di appello ha considerato che il testimone NOME non ha riconosciuto nelle foto i suoi cessionari ma ha ricordato che i due cessionari venivano appellati con i soprannomi di «NOME» o «NOME», con riferimento a NOME e «NOME» con riferimento a NOME, dati corrispondenti alle altre acquisizioni istruttorie (p. 14).
1.4. Quanto al quarto di ricorso gli imputati sono stati identificati, mediante ricognizione fotografica, dagli acquirenti delle sostanze stupefacenti (p.4-5) e tali acquirenti sono stati individuati anche nei contatti estratti dai cellulari sequestrati a NOME in occasione del suo arresto (p. 10-11). La Corte ha escluso intenti calunniatori dei dichiaranti e ha considerato che alcune incongruenze fra le diverse dichiarazioni azioni rese ai Carabinieri e poi alla Guadai di Finanza «non riescono a elidere la sostanza delle propalazioni rese che, in sé e per i reciproci riscontro di cui beneficiano, stante il numero elevatissimo di informatori, appaiono del tutto genuine» (p. 13). Ha osservato che gli imputati sono stati riconosciti in modo inequivocabile tramite le fotografie e anche indicati con i loro appellativi («NOME» o «NOME», con riferimento a NOME e «NOME» con riferimento a NOME).
Per altro verso ─ adottando cano ni di giudizio in linea con la giurisprduenza della Corte di cassazione ─ ha escluso il fatto di lieve entità valutando (p. 14-15): la diversità tipologica delle sostanze (hashish, cocaina, marijuana), il numero degli acquirenti (più di 30 per NOME, poco meno di 30 per NOME) dal 2019 al 2023 ma con una intensificazione nel 2021/2022 e primi mesi del 2023; il ristretto ambito territoriale e l’assenza di gruppi criminali concorrenti; la reiterazione delle condotte nel tempo, quali indice della capacità di procurarsi costantemente la sostanza; i rilevanti importi di denaro nella disponibilità degli imputati (tre sequestri a carico od NOME per 18,430 euro, rinvenuti nella sua cantina il giorno dell’arresto , NUMERO_TELEFONO euro; il sequestro di 44230 euro a carico odi NOME).
1.5. Quanto al quinto motivo di ricorso la Corte di appello ha adeguatamente indicato i criteri di valutazione seguito nell0’eserczio dle suo potere discrezionale osservando che non sono emersi elementi di valutazione favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, rimarcando per NOME che questi è più volte evaso dagli arresti domiciliari per spacciare e la spiccata capacità a delinquere di entrambi gli imputati (p. 16).
1.6. Quanto al sesto motivi odi ricorso e il secondo dei motivi nuovi si osserva come ─ p osto che la sentenza n. 166 del 2025 della Corte costituzionale ha affermato che la confisca allargata dei beni può essere applicata anche ai soggetti
condannati per spaccio di stupefacenti di lieve entità, sempreché la disponibilità dei beni non sia giustificata da redditi leciti e risulti sproporzionata rispetto alla situazione economica dell’imputato ─ come gli argomenti difensivi sono si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha illustrato le ragion inessenziali che giustificano le confische ─ anche richiamando le ordinanze cautelari definite in appello ─ evidenziando la porzione fra i redditi leciti degli imitati e il valore dei beni loro sequestrati, acquistati in periodo nei quali furono commesse le condotte delittuose in cui erano furono commesse le condotte illecite (p. 17-18).
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME