Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15267 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15267 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 19/08/1974
avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Prczuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricors( .
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della entenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in parzial( riforma della sentenza emessa il 3 novembre 2023 dal GUP presso il Tribunale li Napoli Nord, ha riconosciuto le attenuanti generiche all’imputato e rideternr inato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per i reati di peculato contestati ai capi a) e b), commessi in qualità di fui zionario presso l’ufficio TIAP della Procura della Repubblica di Napoli Nord.
Il ricorso si articola in due motivi con i quali si denunciano la violi zione d legge e plurimi vizi della motivazione sia in relazione alla confisca che alla durata della condotta.
Quanto alla confisca se ne contesta l’illegittima dilatazione a beni acquisiti in epoca precedente alla commissione dei reati e per importo di gran lunga superiore a quello sottratto, atteso che la condotta illecita è limitata gli ann 2021-2022 con acquisizione indebita di valori per 30 mila euro, m2ntre la confisca è stata estesa a beni acquisiti nel 2017 in violazione di cr terio di ragionevolezza temporale solo in forza della considerazione che le nodalità operative dell’imputato deponevano per una esperienza disinvoltura risa enti nel tempo. Si critica il ragionamento alla luce della estrema semplicità delle i nodalità di commissione del reato, che non richiedono l’adozione di particolari Ibilità o strumenti o meccanismi speciali.
Quanto alla durata della condotta si rileva che la condotta oggetto i lel capo a) contestata dal 5 ottobre al 18 novembre 2022 doveva ritenersi c( mpresa nell’addebito di cui al capo b), che riguarda il periodo dal 2021 al 2022, 5icché vi è stata una duplicazione, che la Corte di appello ha superato con argomer itazione non condivisibile, in quanto la condotta del 2022 comprende i fatti comrr essi nel periodo ottobre-novembre dello stesso anno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure motivatamente respinte in sente rza.
Premesso che la confisca in oggetto, disposta ai sensi dell’art. 40-bis cod. pen. in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di r. eculato continuato, non richiede il nesso di derivazione da reato, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risulta rispettato il criterio di ragionevolezza tempc rale, i quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi al fermati da questa Corte in tema di confisca allargata.
Considerato, infatti, che ai fini della confisca prevista dall’art. 240-I bis cod pen., a nulla rileva il “quantum” ricavato dalla commissione dei cd. “reali spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i eni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purch dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia spropor ionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez.2, r . 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687), la confiscabilità non è esclusa per il fatto che si tratti beni acquisiti in data anteriore o succe5siva al reato per cui si procede, pur dovendo tenersi presente il principio d la cd.
ragionevolezza temporale, secondo il quale va verificato che i beni non s ano ictu ocu/i estranei al reato, in quanto acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente rispetto alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594; Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272988).
La presunzione di accumulazione illecita che assiste i reati elencati nell’art. 240-bis cod. pen. e trova il suo principale indicatore nella sproporzione il valore tra i beni acquisiti dall’imputato e il reddito dichiarato o l’attività ecDnomi esercitata, è stata oggetto di attenta analisi ricostruttiva, circoscritta in ambito di ragionevolezza temporale. La Corte di appello ha, infatti, preci sato che dagli accertamenti patrimoniali svolti era emersa la sproporzione a pz dire dal 2017 ovvero in coincidenza con l’assegnazione del ricorrente all’uffi :io TIAP oggetto di accertamento ed a partire da tale epoca si registravano notevoli incrementi economici, oltre a cospicui versamenti in contanti, incompatit di con lo stipendio di un dipendente pubblico, con i redditi dichiarati e con la si:uazione reddituale dei componenti del nucleo familiare- essendo il ricorrente l’un ca fonte di reddito della famiglia-, così da rendere ingiustificati i consistenti ac :urnuli depositi rilevati sui conti correnti.
I primi reati spia, ai quali è stata ricondotta l’anomala accumuli zione di ricchezza accertata, risalgono al 2021 e, in assenza di altre fonti di redd to lecite dichiarate dal ricorrente e dai suoi familiari, è stata ritenuta di pro-enienza illecita in quanto accertata in epoca prossima e coeva all’attiviù: illecit dell’imputato, documentata dalle intercettazioni e dalle videoriprese e fettuate nel suo ufficio e ricostruita in base alla documentazione sequestrata. La Corte di appello ha, inoltre, confutato puntualmente e con accurata analisi le )IDiezioni difensive, dimostrando l’insostenibilità della prospettazione offerta arche con riguardo alle somme depositate sui conti correnti intestati alla mr. glie del ricorrente o cointestate con il padre della stessa, risultando confermata la sproporzione e lo squilibrio tra fonti lecite e somme accumulate !.ui conti dell’imputato e dei suoi familiari.
3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo, avendo la Corte spiegato che il capo a) dell’imputazione aveva ad oggetto le condotte monitDrate in diretta con videoriprese nell’ufficio del ricorrente relative al periodo dal ottobr al 18 novembre 2022, mentre il capo b) aveva ad oggetto le condotte ri :ostruite documentalmente fino all’avvio delle intercettazioni e videoriprese i sicch S. il capo b) riguarda condotte dal gennaio 2021 al 5 ottobre 2022 con con!. eguente esclusione di duplicazione o sovrapposizione di addebiti.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc pen.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versa nento una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente deti!rminata
in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al palamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ;sa d
ammende.
Così deciso, 20 marzo 2025