Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10873 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata in Romania il 02/12/1989 NOME nato in Albania il 10/02/1991
avverso la sentenza del 13/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
ricorsi trattati ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con sentenza del 13/11/2024, su richiesta delle parti, applicava ad NOME COGNOME la pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro duemilaseicento di multa ed a NOME COGNOME la pena anni quattro mesi otto di reclusione ed euro tremilaseicento di multa per i reati loro rispettivamente ascritti; ordinava, ai sensi degli artt. 235 cod. pen. e 86 D.P.R. n. 309/1990, l’allontanamento dal territorio dello Stato della Bondoc e l’espulsione dal territorio dello Stato del Marku a pena espiata; ordinava, altresì la confisca del denaro in sequestro, ai sensi degli artt. 240bis cod. pen. e 85bis D.P.R. n. 309/1990.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla confisca della somma di denaro in sequestro ed alla misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato, entrambe le statuizioni non oggetto dell’accordo delle parti.
2.1. Sotto il primo profilo, rileva che la confisca del denaro Ł stata disposta perchØ ritenuta profitto del reato, oltre che in ragione della sproporzione tra il denaro posseduto e le sue condizioni reddituali; che, invece, detta sproporzione non sussiste, se si tiene conto che la ricorrente percepiva
R.G.N. 42933/2024
Motivazione Semplificata
uno stipendio pari a milleduecento euro a far data dal 2021, cui andavano aggiunti i proventi dell’attività di meretricio da lei direttamente esercitata per molti anni, per cui aveva avuto modo di mettere da parte una consistente somma di denaro contante; che, in tal senso, depongono anche i numerosi trasferimenti di denaro operati nell’arco temporale 2018-2022; che, inoltre, la cessione di sostanza stupefacente per la quale Ł stata applicata la pena aveva fruttato un importo di denaro di circa quattromila euro, dunque, nettamente inferiore a quello confiscato.
2.2. Sotto il secondo profilo, eccepisce che il giudice aveva il dovere di accertare in concreto la sussistenza della pericolosità sociale della ricorrente in relazione alla tipologia di reati per i quali Ł stata applicata la pena e, alla stregua di tale accertamento, avrebbe dovuto congruamente motivare in ordine all’allontanamento dallo Stato dell’imputata, cittadina comunitaria; che, invece, la pericolosità sociale della Bondoc Ł stata fondata sul livello di organizzazione mostrato nella commissione degli illeciti penali e dei legami criminali intrattenuti in quel contesto; che, tuttavia, la pericolosità sociale, che Ł una caratteristica eventuale dell’autore del reato, consiste nella probabilità che questi ne commetta altri in futuro, probabilità che va valutata secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.; che, dunque, la pericolosità sociale si distingue dalla capacità criminale, che esiste sempre, in misura piø o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce, quindi, un’attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi; che, in definitiva, la pericolosità sociale coincide con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale; che il giudice ha omesso di operare tale prognosi, limitandosi a motivare l’applicazione della misura di sicurezza sulla base della capacità criminale della ricorrente, senza considerare che trattasi di persona incensurata con stabili legami familiari sul territorio nazionale, che svolge una lecita attività lavorativa che le consentirà di vivere lecitamente, escludendo il rischio di recidiva.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, non oggetto dell’accordo delle parti.
Osserva che il giudice aveva il dovere di accertare in concreto la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente in relazione alla tipologia di reati per i quali Ł stata applicata la pena e, alla stregua di tale accertamento, avrebbe dovuto congruamente motivare in ordine all’espulsione dallo Stato dell’imputato; che, invece, la pericolosità sociale del Marku Ł stata fondata sul livello di organizzazione mostrato nella commissione degli illeciti penali e dei legami criminali intrattenuti in quel contesto; che, tuttavia, la pericolosità sociale consiste nella probabilità che l’autore del reato ne commetta altri in futuro, probabilità che va valutata secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.; che, dunque, la pericolosità sociale si distingue dalla capacità criminale, che esiste sempre, in misura piø o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce, quindi, un’attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi; che, in definitiva, la pericolosità sociale coincide con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale; che il giudice ha omesso di operare tale prognosi, limitandosi a motivare l’applicazione della misura di sicurezza sulla base della capacità criminale del ricorrente.
Entrambi i ricorsi – che, per essere sovrapponibili, in quanto fondati sulle medesime argomentazioni, possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili.
4.1. Invero, in relazione alla confisca disposta ai sensi dell’art. 85bis del D.P.R. n. 309/1990, che richiama la confisca allargata di cui all’art. 240bis cod. pen., deve rilevarsi che la motivazione del giudice per le indagini preliminari Ł congrua ed esaustiva, oltre che immune da manifesta illogicità,
atteso che ha evidenziato la sproporzione della somma in sequestro rispetto alle condizioni reddituali degli odierni imputati, come accertate dalla Guardia di Finanza; che tanto la polizia giudiziaria ha desunto da dati non contestati, vale a dire la circostanza per cui la ricorrente nel 2020 ha dichiarato un reddito di appena 6.233,20 euro e dall’ottobre del 2021 pari a 1.200 euro mensili, mentre il Marku Ł risultato esser privo di redditi leciti a partire dal 2019; che, dunque, il giudice ha ritenuto che in tale breve arco temporale non Ł verosimile che gli imputati abbiano potuto accumulare lecitamente la somma di 30.550,00 confiscata, anche in considerazione del fatto che ad essa vanno aggiunte le somme di denaro movimentate negli anni tra il 2018 ed il 2022 (pari rispettivamente a 11.438,20 ed a 18.783,40 euro).
A fronte di tale apparato motivazionale, che – non evidenziando vizi logici – non Ł censurabile in cassazione, il ricorso si limita ad ipotizzare ulteriori entrate dovute all’attività di meretricio esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, fornire alcuna prova in merito.
4.2. Quanto al profilo delle misure di sicurezza personali di carattere facoltativo dell’allontanamento dal territorio dello Stato per la Bondoc e dell’espulsione per il Marku, va innanzitutto premesso che esse sono applicabili dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale, che va accertata in concreto sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.; che ciò ha puntualmente fatto il Giudice per le indagini preliminari, valorizzando, quanto alla gravità del reato, il livello di organizzazione della condotta criminosa e, quanto alla capacità a delinquere, il pieno inserimento dei ricorrenti in ambienti delinquenziali radicati sul territorio, quali sono emersi nell’ambito delle indagini svolte; che su tali elementi ha fondato il giudizio di pericolosità sociale degli imputati, avendo, dunque, valutato elevata la probabilità del compimento di ulteriori illeciti penali; che, in ogni caso, va da sØ che, all’esito dell’espiazione della pena, dovrà essere valutata l’attualità della pericolosità sociale dei ricorrenti.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME