Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42536 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42536 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in ALBANIA avverso l’ordinanza in data 27/05/2024 del GIP del TRIBUNALE DI VI-
CENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 27/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Vicenza che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9688 del 07/12/2023-, ha disposto la confisca di una somma di denaro pari a euro 8.800,00, ai sensi dell’art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 240-bis cod. pen., in relazione alla condanna inflittagli per vari fatti di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Deduce:
Inosservanza e/o erronea interpretazione dell’art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata revoca della confisca.
Con un unico motivo d’impugnazionr * , il ricorrente sviluppa due censure.
1.1. Con la prima censura sostiene che la motivazione è deficitaria nella parte in cui nega che la somma confiscata appartenga al fratello di NOME, per come
dichiarato dallo stesso NOME e per come emerge dall’istanza di restituzione delle somme avanzata dal di lui fratello.
1.2. Con la seconda censura il ricorrente denuncia il vizio di motivazione quanto al rapporto di pertinenzialità tra la somma confiscata e il reato per cui NOME ha riportato condanna.
A tale proposito osserva che NOME è stato condannato per la sola detenzione e non per la vendita di sostanza stupefacente, così che la somma rinvenuta in suo possesso non poteva essere ritenuta il compenso dell’attività di spaccio, perché in mancanza della cessione l’agente non ricava alcun profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Con un primo argomento il ricorrente sostiene che la somma di denaro confiscata appartiene al fratello.
Dalla deduzione, così come esposta, emerge che il soggetto astrattamente legittimato a pretendere la restituzione della somma di denaro confiscata sarebbe NOME (fratello di NOME) e non l’odierno ricorrente. Tanto che, infatti, a dimostrazione della validità dell’assunto, viene richiamata l’istanza di restituzione della somma di denaro avanzata da NOME nel corso del giudizio.
Da tale preliminare notazione discende l’inammissibilità del ricorso in parte qua, trovando applicazione il principio di diritto a mente del quale «l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro», (Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 – 04).
1.2. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche in relazione alla seconda censura ricavabile dal contenuto del ricorso, con la quale il ricorrente si duole dell’omessa motivazione sulla sussistenza di un rapporto di pertinenzialità tra il denaro sottoposto a confisca e il reato per cui ha riportato condanna.
La doglianza, però, risulta inconferente rispetto al provvedimento ablatorio impugnato, in quanto si duole dell’omessa motivazione circa la sussistenza di un requisito -il rapporto di pertinenzialità- che -però- non è richiesto in ipotesi di confisca allargata o per sproporzione, applicata nel caso in esame, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., per come richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.
La confisca cosiddetta allargata, invero, non è giustificata dall’individuazione
puntuale del profitto o del prodotto del reato e, dunque, dalla prova della provenienza illecita del bene, venendo in rilievo, invece, il diverso requisito della sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni.
Tale rilievo mostra come la censura non sia correlata alle ragioni poste a base del provvedimento impugnato -giustificato in base la requisito della sproporzione e non a quello della pertinenzialità- con la conseguenza che essa risulta affetta dal vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e della genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, COGNOME; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso il 24/10/2024