Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4869  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH 4,GA  GLYPH CA24. 1 ..t C.CV GLYPH rer ;12 pet.70  x  •
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 13 marzo 2023, il Tribunale di Rimini, decidend avverso l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’opposizione confermava il provvedimento di sequestro preventivo e contestuale confisca ex 85 bis D.p.r. n. 309 del 1990 della somma di euro 162.370,00 emesso in sede esecutiva in data 17 dicembre 2022 dal medesimo Tribunale.
1.1 In fatto, va ricordato che :
le decisioni emesse in cognizione risultano essere due sentenze applicative pena su richiesta – ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. – per il delitto di artt.110 cod.pen. e 73 Dpr n.309 del 1990 (detenzione di 60 grammi circa d cocaina) nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
 in sede di patteggiamento è già intervenuta la confisca di una somma di denar (pari ad euro 30.450,00) rinvenuta in occasione dell’arresto avvenuto in Rimini 2 febbraio del 2022;
 la somma di denaro oggetto dell’incidente esecutivo è stata rinvenuta duran una posteriore perquisizione della abitazione, effettuata il 24 febbraio del 20
Avverso la prima decisione di confisca adottata de plano, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione sostenendo che: 1) in primo luogo, la confisca di cui si tratt avendo natura di misura di sicurezza atipica, non poteva essere applicata pendenza di sospensione dell’esecuzione della pena principale, poiché verserebbe in un caso diverso da quelli “stabiliti dalla legge” nei quali è conse secondo l’art. 205 c. 2 n.3 e 236 c. 2 cod. pen., l’applicazione in ogni tempo di misure di sicurezza; 2) la somma di euro 162.370,00, eccedendo di gran lunga i valore di mercato dello stupefacente la cui detenzione ha formato oggetto del sentenza di condanna (anche in ragione del primo sequestro), non sarebbe suscettibile di confisca ex art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990, la cui legit sede esecutiva postulerebbe la proporzione tra quella somma e il profitto ricavab dal reato giudicato.
2.1 Secondo il Tribunale, in primo luogo, è priva di fondamento la pretesa sub 1) di  negare l’adottabilità della confisca richiesta nel periodo di sospens dell’esecuzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 656 comma 5 cod. proc. pe il meccanismo ivi previsto, infatti, è ispirato ad una ratio (quella di impedire
l’ingresso in carcere di condannati in grado di ottenere l’ammissione a una mis alternativa alla detenzione) del tutto estranea alla logica e alla funzione confisca in casi particolari prevista dall’articolo 240 bis cod. pen. . Altrettanto infondata sarebbe la pretesa sub 2) di subordinare l’adozione in executivis della confisca in parola (e del sequestro ad essere finalizzato) al ricorrere condizione ulteriore a quelle sopra elencate, da individuarsi nella proporzion la somma da prendere e il profitto ricavabile dal reato spia.
2.2 D Tribunale afferma inoltre che la decisione di confisca risponde a tu presupposti di legge, posto che:
oggetto delle decisioni applicative di pena è un delitto di cui all’art. 73 1 d.p.r. n. 309 del 1990 che, alla luce di una serie di prolungati accerta investigativi realizzati prima dell’intervento del 2 febbraio 2022, risulta sinto di un’organizzazione ben strutturata e di un’attività lucrativa e continuativa somma di denaro contante di cui il PM ha chiesto la confisca è stata rinvenuta a presenza della NOME e della figlia nell’abitazione familiare della prima, nello immobile oggetto del primo intervento della polizia giudiziaria dal quale, attrav la lavanderia sottostante, la donna gestiva la sua attività di spaccio in co con NOME; c) vi è plateale sproporzione tra l’ingente somma contante rinvenuta i redditi e le attività economiche della RAGIONE_SOCIALE; d) non vi è reale dimostrazione provenienza del denaro; e) il reato spia risale al medesimo periodo temporale rinvenimento del denaro, con rispetto del parametro della ragionevolezz temporale.
Il Tribunale ritiene quindi di confermare la decisione già adottata nella fa de plano del procedimento, anche all’esito del contraddittorio instaurato a segu dell’opposizione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo de difensore – RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento all’erro applicazione dell’art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione all’art. 240 bis cod. pen., con riguardo alla manifesta sproporzione tra somme ablate e profi riferibile al c.d. “reato-spia” ascritto in cognizione.
La difesa della ricorrente sostiene che la possibilità di provvedere in s esecuzione alla confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen. può essere esercitata, in
sostanza, solo in riferimento alla entità del profitto ricavabile dal reato oggetto di giudizio in cognizione.
Ed invero la sentenza che ha definito la vicenda processuale sanciva, ulteriormente alla condanna degli imputati, la confisca della somma in contanti di euro 30.450,00, poiché ritenuta, “per il suo importo elevatissimo, sproporzionata alle modeste disponibilità di entrambi gli imputati”: secondo la difesa, la disposta confisca in executivis di una somma ulteriore – viola ogni ragionevole parametro di necessaria proporzione tra some ablate e quantum ricavabile dalla commissione del reato oggetto di giudizio.
Risultano infatti sequestrate liquidità notevolmente eccedenti il valore di mercato dello stupefacente rinvenuto nella co-disponibilità dell’imputata, il che non sarebbe consentito.
Inoltre se è vero che la confisca ex art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 presuppone che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, che questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei reati-spia tassativamente indicati e che detti beni presentano un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato ovvero l’attività economica esercitata, la difesa ritiene che comunque l’ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione debba essere ontologicamente circoscritta a quelle disponibilità la cui quantificazione risulti parametrata all’oggetto dell’imputazione che ha caratterizzato la fase di cognizione, pena l’esondazione dalla sfera dei poteri del giudice di esecuzione. Nel caso di specie, invece, si sarebbero avviate indagini patrimoniali su soggetti terzi del tutto prive di contiguità con l’oggetto della cognizione, in modo difforme dai presupposti di legge.
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata.
L’ordinanza del Tribunale afferma, tra l’altro, che l’idoneità del reato presupposto “a fungere da “spia” di un accumulo di ricchezza illecita … deve essere valutata in concreto ed esclusa ove il fatto si riveli del tutto episodico e occasionale”. Secondo la difesa, il fatto reato per il quale sussiste sentenza di condanna, presupposto per l’instaurazione dell’incidente di esecuzione ai fini della confisca allargata, è assolutamente “episodico e occasionale” quanto alla posizione soggettiva dell’odierna ricorrente, che risulta ( Vinta da questo unico precedente e del tutto Incensurata fino all’epoca dell’intervenuta applicazione di pena. Dunque,
mancherebbe in radice la possibilità di assumere valenza di reato-spia, indefettibile presupposto di applicazione dell’art. 240 bis cod. pen.: da ciò il vizio contraddizione e illogicità motivazionale del provvedimento di prime cure.
3.3 Al terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, con riferimento all’erronea applicazione dell’art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione all’art. 240 bis cod. pen., con riguardo al disposto di cui agi artt. 205 c. 2 n.3 e 236 c. cod. pen., stante l’attuale sospensione dell’esecuzione penale nei confronti dell’opponente.
La difesa lamenta che l’ordinanza impugnata conferma l’applicabilità della confisca “allargata” in una scansione procedimentale in cui gli effetti penali della sentenza di condanna emessa in sede di cognizione risultano sospesi. Secondo la difesa, dal chiaro disposto di cui all’art. 205 c. 2 n.3 e 236 c. 2 cod. pen. si deve dedurre che l’applicazione di una misura di sicurezza è consentita “in ogni tempo” solamente nei casi stabiliti dalla legge, cosa che non si realizza per la “confisca casi particolari” nel momento in cui è sospesa l’esecuzione della pena. L’art. 240 bis cod. pen. non prevede infatti la possibilità di ordinare tale misura in ogni tempo e anche l’avverbio “sempre” presente nel testo dell’articolo in parola significa sol che è preclusa la valutazione discrezionale del giudice se disporre o meno la confisca. Una diversa interpretazione implicherebbe applicazione analogica in malam partem. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo prospetta questioni in diritto manifestamente erronee e tende a confondere l’istituto della confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis cod.pen.) con quello della confisca per equivalente (regolamentata da espresse e diverse previsioni di legge).
2.1 Ed invero, è del tutto pacifico, per la stessa conformazione legislativa dei due istituti, che solo nella confisca ‘per equivalente’ la ablazione patrimoniale (che può dirigersi a qualsiasi bene rinvenuto nel patrimonio del condannato o nella sua disponibilità) deve essere «parametrata» al profitto del reato oggetto di accertamento (limite del valore corrispondente al prezzo o profitto del reato),
trattandosi di uno strumento sostanzialmente punitivo teso ad assicurare recupero (anche su beni non di provenienza illecita) del profitto o prezzo del re Nella confisca estesa, per converso, la ablazione patrimoniale si verifica in rapp ad un meccanismo più complesso e articolato, che necessariamente prevede : a) la commissione di un particolare tipo di reato, elevato dal legislatore a ‘spia’ probabile accumulazione illecita pregressa; b) la prova, fornita dall’accusa, sproporzione tra beni posseduti dal condannato e capacità reddituale d medesimi; c) la mancata giustificazione, da parte dell’interessato, della legi provenienza dei beni risultati sproporzionati.
In presenza di dette condizioni, la confisca può raggiungere beni che risultano n disponibilità del condannato (anche eccedenti il profitto del singolo reato ragione della segnalata sproporzione che, in una con la particolare natura del r commesso (appunto, detto reato/spia), crea una ragionevole presunzione di derivazione illecita dei beni medesimi, in modo non difforme da quanto avviene per la confisca di prevenzione di cui al d.lgs. n.159 del 2011, come di rec evidenziato nelle decisioni di questa Corte di legittimità e della Corte Costituzi (n.33 del 2018, n.24 del 2019) intervenute su questi temi.
2.2 Dunque del tutto estranea alla conformazione legislativa dell’istituto confisca estesa è la pretesa di limitarne gli effetti al solo ‘profitto’ dello reato, per quanto sinora detto.
Inoltre, circa l’ambito dei poteri del giudice della esecuzione, la ricorrente confronta con i contenuti dell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte ( Croste/la del 2021) secondo cui il giudice dell’esecuzione può disporre la confisc ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibil condannato, fermo il criterio di “ragionevolezza temporale”, fino alla pronunc della sentenza per il cd. “reato spia”, salva comunque la possibilità di con anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con ris finanziarie possedute prima.
Nel caso in esame la consumazione del reato-spia è avvenuta sino al 2 febbrai del 2022 e la somma di denaro oggetto di ablazione è stata rinvenuta, n medesimo luogo ove era stata constatata l’attività di spaccio, soli 22 giorni il che si pone del tutto in linea con i criteri evidenziati nel citato ar massimo organo nomofilattico.
3. Il secondo motivo è parimenti infondato.
3.1 La difesa valorizza un passaggio espressivo contenuto nella decisione che n risulta né corretto in diritto (la commissione del reato-spia può dar luog confisca estesa in ogni caso in cui sia constata la sproporzione tra redd patrimonio, per quanto si è detto in precedenza) né calzante al caso in esame, quanto affermato nella residua parte della decisione impugnata. E’ lo ste Tribunale infatti a motivare, in concreto, circa l’avvenuto monitoraggio d ‘costante’ attività di spaccio, con affermazione in fatto che non può essere og di rinnovata valutazione nella presente sede di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
La confisca estesa è misura di sicurezza atipica che prescinde dalla esecuzi della pena detentiva, come si è già precisato da parte di Sez. I n. 3670 8.6.2021, rv 281905 (secondo cui in tema di confisca allargata, l’applicazione d misura in sede esecutiva non è subordinata alla perdurante esecuzione della pe inflitta per il reato presupposto) .
In detto arresto, condiviso dal Collegio, si è precisato che la disposizione all’art.236 comma cod.pen. crea uno ‘statuto separato’ della confisca/misura sicurezza rispetto alle misure di sicurezza personali. Non vi è, pertanto possi di ritenere applicabile il principio di necessaria correlazione con la eseguibilit pena di cui all’art.210 cod.pen. . Del resto, la stessa disposizione di legge all’art. 183 quater disp.att. cod.proc.pen. facoltizza in modo espresso il giudic della esecuzione a disporre la confisca estesa, senza porre alcun limite o rapp con l’esecuzione della pena, il che ulteriormente conferma la validità del prin di diritto prima citato.
Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in data 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente