Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45231 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45231 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1545/2024
CC – 18/11/2024
Relatore –
R.G.N. 23884/2024
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il 14/09/1959
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza dellÕ11 giugno 2024 del Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Torino che, pronunciando in sede rescissoria, ha confermato la confisca del denaro in giudiziale sequestro giˆ disposta dal giudice rescisso con sentenza del 15 febbraio 2022 che aveva applicato allÕimputato la pena concordata con il Pubblico ministero di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5000 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish di cui allÕart. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice rescissorio ha giustificato la confisca ai sensi dellÕart. 85bis d.P.R. n. 309 del 1990 osservando che la somma in disponibilitˆ
dellÕimputato era sproporzionata rispetto al suo reddito essendo egli disoccupato al momento del fatto.
1.1.Con unico motivo impugna il capo relativo alla confisca contestando la natura di profitto del reato delle somme a suo tempo sequestrate e deducendo lÕerronea applicazione dellÕart. 85bis d.P.R. n. 309 del 1990 mancando la prova della consumazione di altri reati (anche se non accertati giudizialmente) dai quali potrebbe essere derivato il denaro sequestrato.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Osserva il Collegio:
3.1.lÕart. 85bis d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dallÕart. 6, comma 5, d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, ha esteso ai delitti previsti dallÕart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (oggi anche al delitto di cui al quinto comma dellÕart. 73 per effetto delle modifiche introdotte dallÕart. 4, comma 3bis, d.l. n. 123 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023) lÕapplicazione dellÕart. 240bis cod. pen. (Òconfisca in casi particolariÓ o ÒallargataÓ o Òper sproporzioneÓ);
3.2.presupposti applicativi della confisca ÒallargataÓ sono: a) la condanna per uno dei reati (cd. spia) elencati dallÕart. 240bis cod. pen.; b) la titolaritˆ o la disponibilitˆ di danaro, beni o altre utilitˆ il cui valore è sproporzionato al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla attivitˆ economica del condannato; c) lÕimpossibilitˆ di giustificare la provenienza di tali beni da tali fonti di reddito o attivitˆ;
3.3.è stato al riguardo precisato che è necessario, da un lato, che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attivitˆ economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la “giustificazione” credibile consista nella prova della positiva liceitˆ della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 – 01);
3.4.successivamente Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 – 01, ha precisato che: a) la confisca in casi particolari di cui allÕart. 240-bis cod. pen. (definita nella prassi applicativa “atipica”, “allargata” o ÒestesaÓ) costituisce misura di sicurezza che si differenzia dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria perchŽ non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attivitˆ svolta; b) la sua previsione trae giustificazione dalla presunzione relativa di
accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato in sede penale. L’accertata responsabilitˆ per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravitˆ ed allarme sociale costituisce indice presuntivo della commissione di altre attivitˆ illecite, fattori di un arricchimento che l’ordinamento intende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell’ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell’oggetto dell’ablazione dal reato e l’onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dallÕaccusa; c) escluso che la disposizione di legge pretenda che tra i beni del condannato ed il delitto presupposto sussista un collegamento di derivazione quale profitto o provento dello stesso, oppure un nesso pertinenziale, la relazione tra “reato-spia” ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, nŽ di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell’incremento della ricchezza del condannato di per sŽ non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili; d) la confiscabilitˆ dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolositˆ presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna; e) la giurisprudenza della Corte di cassazione giˆ da tempo ha ci˜ nondimeno avvertito la necessitˆ di rinvenire un punto di equilibrio tra la finalitˆ del contrasto alla criminalitˆ lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietˆ individuali, consapevolezza che ha ispirato la linea interpretativa per la quale le possibilitˆ applicative della confisca allargata vanno circoscritte in funzione del criterio della “ragionevolezza temporaleÓ, locuzione con la quale s’intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato-spia” da determinare l’irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attivitˆ illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata;
3.5.più recentemente, Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, rievocate, sul piano storico, le ragioni dellÕintroduzione nellÕordinamento penale dellÕart. 12sexies legge n. 356 del 1992, veicolato nel codice penale con lÕaggiunta dellÕart. 240bis cod. pen. (Òconfisca in casi particolariÓ) in attuazione del principio della riserva di codice di cui allÕart. 3-bis, inserito dallÕart. 1 d.lgs. n. 21 del 2018, ha ricordato che fu data in tal modo attuazione all’obiettivo di confiscare le ricchezze non giustificate che fossero nella disponibilitˆ di un soggetto che avesse riportato condanna per uno dei reati in detta norma elencati. Si tratta, in particolare, di una confisca giustificata dalla particolare gravitˆ dei delitti spia ed
in cui la diminuzione patrimoniale è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa in quanto fondata, nella sostanza, su tre elementi: la qualitˆ di condannato per determinati reati; la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attivitˆ economica; la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attivitˆ criminose non accertate. In presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. Il dubbio della compatibilitˆ costituzionale di uno strumento tanto efficace quanto fortemente invasivo è stato escluso in considerazione del fatto che la presunzione relativa non realizza una reale inversione dell’onere della prova ma si limita a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (o di sequestro ad essa finalizzato) un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterˆ la specificitˆ e la rilevanza e verificherˆ, in definitiva, la sussistenza. La confisca allargata (o di sproporzione) – e il sequestro che ne anticipa gli effetti – è una Ô speciesÕ di un unico Ô genusÕ , costituito dalla confisca dei beni di sospetta origine illecita; si tratta di uno strumento strutturato attraverso uno schema legale di carattere presuntivo caratterizzato sia da un allentamento del rapporto tra l’oggetto dell’ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sullÕaccusa (in questo senso, Corte cost., sent. n. 24/2019). I rilevanti alleggerimenti probatori per l’accusa trovano un bilanciamento nellÕonere di allegazione da parte del condannato, finalizzato a superare la presunzione di illecita accumulazione; un onere che, come affermato dal Giudice delle leggi, deve limitarsi a rendere credibile la provenienza lecita dei beni (Corte cost., sent. n. 33/2018) e che – annotano le Sezioni Unite – si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura della fattispecie ablatoria e, soprattutto, accertamento processuale, tra tipicitˆ e diritto di difesa; una fattispecie ablatoria in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi e che, senza cedere a semplificazioni probatorie incontrollate, siano capaci di studiare le condotte e, attraverso il processo, il loro significato obiettivo;
3.6.la applicazione della confisca allargata prescinde, dunque, dal rapporto pertinenziale del bene con il reato-spia oggetto di condanna (Sez. U, Montella, cit.; Sez. U, Crostella; Sez. U, COGNOME; Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, Spaziale, Rv. 276183 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657 – 01; Sez. 5, n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381 – 01; Sez. 3, n. 38249 del 09/07/2008, COGNOME, Rv. 241273 – 01);
3.7.Sez. U, COGNOME, ha espressamente riconosciuto la possibilitˆ di confiscare beni acquisiti in un momento successivo alla perpetrazione del ÒreatospiaÓ; ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato
e l’assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, sono confiscabili anche gli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purchŽ non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento;
3.8.alla luce delle considerazioni che precedono si mostra la palese inconsistenza (e genericitˆ) delle argomentazioni difensive che, piuttosto che dimostrare la lecita provenienza del denaro, si sono limitate a escluderne il nesso di derivazione dal reato oggetto di condanna e qualsiasi relazione di pertinenzialitˆ laddove altri, come si è spiegato, sarebbero stati gli argomenti da spendere e che non lo sono stati affatto.
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 18/11/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME