Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 793 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 793 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 3/03/2022 del Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame, ha rigettato parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME, avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 3 marzo 2022, aveva respinto l’istanza di restituzione dei beni in sequestro nella titolarità della predetta quale terzo interessato, in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto in data 19 aprile 2021 dal medesimo Giudice, nei confronti di NOME COGNOME, padre della ricorrente, indagato per la partecipazione ad associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, con particolare riferimento alla locale di Limbadi, con al vertice NOME COGNOME, nella qualità di affiliato e titolare della RAGIONE_SOCIALE, nonché di una serie reati fine.
1.1. Il provvedimento censurato evidenzia che si tratta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. allargata, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. che ha ad oggetto beni (un immobile sito in Ionadi, un terreno sito in Piscopio di Vibo Valentia, un’auto Fiat 500, due conti correnti postali ed un conto corrente acceso presso la Ubi Banca Serra San Bruno) appartenenti formalmente, alla figlia dell’indagato.
Si evidenzia che nei confronti di quest’ultimo sono stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., che esiste una sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall’indagato, anche per interposta persona ed il reddito lecito di questi, nell’assenza di giustificazione della provenienza, permanendo la presunzione di illecita accumulazione in quanto non superata, secondo il Tribunale, da un’esauriente giustificazione da parte della titolare formale dei descritti beni, se non per il conto corrente intestato all COGNOME ed al suo compagno, rispetto al quale la Corte territoriale ha disposto la revoca del sequestro.
1.2. Si sottolinea, in via generale, la sproporzione, reputata provata dall’accusa, tra i redditi percepiti dal nucleo familiare dell’indagato e il valore d beni sequestrati (cfr. pag. 3 e ss.).
Si osserva, quanto al requisito della sproporzione, che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il dissequestro di beni finalizzati alla confisca cd. allargata, limitatamente agli acquisti successivi al 2011 e fino al 2019 (cfr. pag. 6, collocando le gravi condotte ascritte al COGNOME negli anni 2018-2019) nonché si analizzano, singolarmente, i beni oggetto del provvedimento cautelare, sottolineandone la riferibilità all’indagato, NOME COGNOME, l’assenza di ogni giustificazione quanto alla provenienza, precisando altresì, la circostanza dell’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE nel 2017, della dichiarazione
di redditi pressocché nulli della famiglia COGNOME negli anni (2017-2018) in cui si collocano gli acquisti, indicando come inconciliabile detta complessiva situazione reddituale, con l’assunzione di un ulteriore indebitamento, derivante dall’onere del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto dell’immobile oggetto di sequestro, avvenuto nell’anno 2020.
A pag. 8 e ss. del provvedimento, poi, si analizzano le giustificazioni addotte e documentate circa la titolarità di redditi in capo a familiari di NOME COGNOME e la capacità reddituale della ricorrente, per gli anni dal 2018 al 2020, considerata nel complesso insufficiente al solo fabbisogno giornaliero, anzi con valore negativo tenuto conto delle rate di mutuo da onorare.
L’ordinanza impugnata conclude considerando che la COGNOME, come la famiglia di NOME COGNOME, abbia operato avvalendosi di capitali di dubbia provenienza, ritenuti riferibili a quest’ultimo, nell’assenza di ogni dimostrazione, da parte del familiare convivente, nel quinquennio, della titolarità di un reddito tale da giustificare i descritti investimenti, ad eccezione del conto corrente acceso presso l’istituto di credito Ubi Banca (cfr. pag. 10), in relazione al quale si disposta, in accoglimento dell’impugnazione, la revoca del sequestro.
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la terza interessata, per il tramite del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
2.1. Il provvedimento impugnato limiterebbe l’incremento patrimoniale sospetto del COGNOME all’anno 2006, con irragionevole estensione della presunzione di derivazione da attività illecita di tutti gli acquisti del nucle familiare.
Si sottolinea, invece, il precedente di legittimità (Sez. 1 n. 27421 del 25.2.2021, ricorrente Crostella) secondo il quale il requisito della ragionevolezza dell’intervallo temporale tra il reato-spia e arricchimento sproporzionato, impone di verificare che il momento dell’acquisto del bene non deve collocarsi in epoca lontana rispetto alla realizzazione del descritto reato-spia, tanto da determinare l’irragionevolezza della presunzione derivante da un’attività illecita.
Con riferimento all’immobile si deduce travisamento della prova, considerando che si tratta della casa familiare della ricorrente, acquistata assieme al compagno, nel giugno 2020, rispetto alla quale parte della somma dovuta è stata giustificata con documentazione allegata al Tribunale e in parte, risulta coperta da mutuo di rate n. 360, per l’importo, per ciascuna rata, di euro 590,00 e non di euro 4.000,00 come erroneamente indicato dal Tribunale.
Con riferimento al terreno, si tratta di cespite acquistato il 3 maggio 2019, con somme pagate dalla madre della COGNOME, per l’importo esiguo di 4.000,00 euro.
Per la vettura Fiat 500 si osserva che si tratta di acquisto di auto di seconda mano, per l’importo di euro 6.100,00 rispetto alla quale l’istanza viene respinta in quanto si argomenta tenendo conto della situazione reddituale risalente all’anno 2006, mentre si tratta di acquisto che si colloca nel 2018.
Quanto, infine, al conto corrente postale si osserva che si tratta di conto sul quale convergevano lo stipendio e gli emolumenti come amministratrice e dipendente della società che gestiva un centro estetico e che non possono essere oggetto di confisca, perché si tratta di danaro, per il quale non vi sarebbe prova del nesso di pertinenzialità rispetto al reato, non risultando il danaro prodotto, profitto o prezzo del reato spia, né servito a commetterlo.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del ricorsoi(cfr. Sez. 2 n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE1, Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505) dovendosi ribadire l’indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale il ricorso pe cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato, deve provenire da avvocato munito di procura speciale, ex art. 100 cod. proc. pen. (cfr. procura speciale del 28 aprile 2021, in favore dell’avvocato NOME COGNOME, rilasciata dalla COGNOME).
1.Tanto premesso si rileva che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, non assistito dalla necessaria specificità.
1.1.Si rileva, preliminarmente, che è noto l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio), è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a comprendere l’iter logico seguito dal giudice. Sicché il ricorso, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la
motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093).
Va, inoltre, richiamato, circa i limiti del controllo demandato al Tribunale con funzione di riesame, l’indirizzo di questa Corte secondo il quale, nell’ambito dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, va verificata non solo l’astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274693).
Anzi, si è affermato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice della cautela non può limitare il suo esame alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa.
Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, hanno chiarito che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l’esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l’autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell’indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi.
Si è però rilevato che quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica – non più concepibile in termini solo astratti – della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione. Specularmente a quanto avviene in tema di riesame di misure personali, la verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell’ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è dunque oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze caute/ari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto al autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266790; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).
2.0rbene, così delimitato il perimetro della motivazione in considerazione della natura del provvedimento censurato, si esclude che, nel caso al vaglio, sia rilevabile la denunciata carenza o l’apparente motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento al fumus commissí delicti ed al periculum.
Anzi, per certi aspetti, il ricorso presenta profili di aspecificità in quant trascura elementi decisivi, posti a base della decisione del Tribunale del riesame, ampiamente illustrati nel corpo motivazionale dell’ordinanza oggetto di ricorso.
2.1. Va premesso che si tratta del sequestro disposto, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., in quanto finalizzato alla confisca, nei confronti di indagato reputato gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416bis cod. pen. oltre a numerosi reati fine, che ha ad oggetto beni appartenenti all’indagato NOME COGNOME e al suo nucleo familiare, sequestro annullato dal Tribunale del riesame di Catanzaro, con riferimento alla posizione del COGNOME e parzialmente riformato, con il provvedimento impugnato, in relazione alla posizione della ricorrente.
Più precisamente, si rileva che si tratta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. revocato dal Tribunale del riesame per i beni indicati al punto G2, per quanto concerne l’indagato per reato di cui all’art. 416bis cod. pen. e confermato, quanto al disposto sequestro impeditivo, ex art. 321 cod. proc. pen., in relazione alla RAGIONE_SOCIALE riferibile al COGNOME. Si rileva, inoltre, non sono prospettate contestazioni, almeno in questa sede, rispetto al rilevato fumus del delitto associativo ascritto in via provvisoria al COGNOME, presupposto legittimante l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.
2.2. Orbene ai beni ed al sequestro disposto ai danni della COGNOME, il Tribunale assume che, nel periodo in cui si collocano gli acquisti, sicuramente vi è sproporzione che si individua per l’epoca successiva al 2019. Quindi, pur se a carico dell’indagato NOME COGNOME risulta il dissequestro dei suoi beni, valutando diversamente, rispetto al provvedimento adottato nei confronti dell’indagato il periodo in cui si collocano i reati spia e, rispetto a questi, la rilev sproporzione, il Tribunale ha confermato il provvedimento reiettivo della richiesta di revoca della misura cautelare reale.
Sul punto, il Tribunale in funzione di riesame precisa che si tratta di provvedimento adottato in considerazione della sproporzione complessivamente accertata, per gli anni dal 2019 al 2020, tra le fonti di reddito del nucleo familiare di COGNOME, tra cui compare la figlia NOME, odierna ricorrente, gli acquisti di beni e l’apertura di conti effettuati dai componenti del nucleo familiare.
Si tratta di confisca cd. allargata che comporta, dunque, in ossequio ai noti parametri stabiliti da questa Corte anche nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 920 del 2004, Montella, Rv.226490) che oggetto di sequestro possano
essere danaro, beni o altre utilità, di cui l’indagato risulti essere titolare o avere disponibilità a qualsiasi titolo.
Presupposti, poi, sono individuati nell’assenza di giustificazione della lecita provenienza dei suddetti beni, nonché nella sproporzione del loro valore rispetto al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all’attività economic dell’indagato e del suo nucleo familiare.
2.3. A tal fine, rileva il Collegio che è noto che grava sull’accusa l’onere della prova della sproporzione, al momento degli acquisti, o tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o tra il valore dei beni e l’attività economica svo dall’indagato, il quale può allegare e provare fatti in contrario sulla lecit provenienza dei redditi.
Ciò senza che assuma rilievo la pertinenzialità fra i beni sequestrati e i cd. reati-spia. Sicché, la confiscabilità non è esclusa per il fatto che si tratti be acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si procede, pur dovendo tenersi presente il principio della cd. ragionevolezza temporale, secondo il quale va verificato che i beni non siano ictu ocu/i estranei al reato medesimo, in quanto acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente, rispetto alla sua commissione (Sez. 1, ric. COGNOME citata nel ricorso; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 260529, nella quale il requisito della ragionevolezza temporale è stato reputato per acquisto effettuato un anno prima rispetto al formale inizio dell’attività criminosa), tenendo peraltro presente non tanto il momento formale dell’acquisto, quanto quello in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, il momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati (Sez. 1, n. 34136 del 13/06/2014, Balsebre, Rv. 261202).
3.Tali essendo i principio cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che il Tribunale rende motivazione esauriente e non apparente, quanto al requisito della sproporzione esponendo, correttamente, che, secondo questa Corte di legittimità, è sufficiente all’accusa dimostrare che l’indagato non svolge un’attività idonea a procurargli l’acquisto del bene lecitamente, perché sorga un onere di allegazione, in capo al formale intestatario, teso a dimostrare da quale reddito legittimo provenga l’acquisto e, dunque, l’effettiva appartenenza del bene medesimo.
3.1.Si tratta, invero, di un onere di allegazione di elementi favorevoli che, al fine di giustificare la provenienza dei beni e superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, esistente a carico del titolare apparente, viene indicato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, come non soddisfatto attraverso la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto, regolarmente stipulati e trascritti, ma occorre che l’interessato assicuri esauriente spiegazione della
derivazione dei mezzi impiegati per l’acquisto da legittime disponibilità finanziarie (tra le altre, Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085; Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922).
3.2.Più specificamente, si osserva che la motivazione sottolinea che, rispetto al reddito prodotto dalla ricorrente, analizzato tenendo conto anche di quello percepito dal nucleo familiare convivente, l’acquisto dei beni immobili e del veicolo, nonché il danaro versato sui conti correnti postali non hanno trovato adeguata giustificazione in risorse di lecita provenienza (cfr. pag. 8 e ss.)
Orbene si osserva che tale motivazione non è del tutto mancante ed è resa tenendo conto (come si ricava dall’incipit del provvedimento impugnato e dalle valutazioni di cui a pag. 8) delle allegazioni difensive, ritenute insufficienti dimostrare la derivazione dei mezzi impiegati per gli specifici acquisti e per le provviste sui conti sopra indicati, da legittime disponibilità finanziarie. Il Tribunal poi, rende conto di aver valutato l’integrazione trasmessa dalla Procura della Repubblica, quanto all’acquisizione di dati più recenti in ordine alla rilevata sproporzione reddituale.
Il ricorso, dunque, è inammissibile in quanto devolve un vizio (difetto di motivazione) che, trattandosi di misura cautelare reale, è declinato soltanto nella forma della motivazione mancante o apparente per rilevare a mente dell’art. 325, comma 3, cod. proc. pen.
Inoltre, anche rispetto al requisito della ragionevole prossimità temporale, la critica non si confronta con il complesso della motivazione ove, con riferimento all’epoca della sproporzione patrimoniale (acclarata anche sulla base degli ulteriori elementi offerti dalla parte pubblica: cfr. pag. 8) per il COGNOME, questa si colloca, per il Tribunale, a partire dagli anni 2018-2019 e fino al 2021, mentre in relazione alla realizzazione delle condotte illecite dell’indagato, queste vengono collocate negli anni 2018 – 2019 (cfr. pag. 6), quindi proprio in quello stesso ambito temporale.
Infine, deve rilevarsi che le censure prospettate, rispetto al singolo acquisto o intestazione, appaiono versate in fatto e pretenderebbero la rilettura di circostanze o elementi di prova, anche documentale, non consentita a questa Corte di legittimità.
4.Deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente