Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24486 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24486 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA NOME nata a Maddaloni il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 3/2/2022 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza ;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha l’inammissibilità del ricorso di NOME ed il rigetto del ricorso di COGNOME; udito il difensore avv. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3/2/2022, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma de sentenza del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere del 26/10/2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati COGNOME NOME NOMECOGNOME NOME
relazione ai reati di usura di cui ai capi E), F), G), perchè estinti per prescri rideterminava la pena inflitta agli imputati per i restanti delitti di usura aggr estorsione di cui ai capi A),B), D) ( i capi C) ed H) erano stati dichiarati prescritti grado).
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, il primo eccepisce:
2.1.violazione di legge ed vizio di motivazione per avere la Corte d’appello conferma l’affermazione di responsabilità del ricorrente per l’episodio di usL ra contestato al ca in danno di COGNOME NOMENOME senza fornire adeguata risposta in merito alle deduzio difensive con le quali erano state evidenziate le incongruenze del racconto della p.o. ci l’entità del debito usurario.
2.2.Deduce, con il secondo motivo, che non essendo provata l’usura, anche la configurabilità del delitto di estorsione sarebbe errata atteso che la pretesa di otten pagamento del credito, da parte di COGNOME, andava inquadrata nella fattispecie di all’art. 393 c.p.
2.3.Con il terzo motivo si duole della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante d più persone riunite, non ricorrendo quale elemento costitutivo della citata fattispec simultaneità della presenza dei dorrei.
2.4.Con riferimento delitto di usura posto in essere nei confronti della p.o. COGNOME ricorrente deduce, con il quarto motivo, violazione di legge e difetto di motivazion avere la Corte d’appello omesso di motivare compiutamente in merito alle doglianze difensive sollevate nell’atto di gravame, con le quali si contestava l’attendibilità dell la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 644, cc. 5, c.p. con la COGNOME che Bio andava giudicato per il reato di usura semplice.
2.5.Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce il vizio di violazione di legge e il motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello si sarebbe limit ad un semplice richiamo all’art. 133 c.p. nella quantificazione della pena, omettendo motivare anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.6. Con il successivo motivo si censura la lacuna motivazionale riguardante l’applicazio dell’istituto della continuazione.
2.7. Il settimo motivo attiene al vizio di motivazione sulla confisca. Sostiene il ric che la Corte d’appello avrebbe recepito le argomentazioni del primo giudice e quelle de giudice della cautela reale, in merito alla confisca, senza fornire adeguata risposta in m alle censure difensive, articolate anche nei motivi’ aggiunti, con le quali, richiamati i arresti giurisprudenziali e la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2018, in materia di confisca allargata ed applicati i principi della ragionevolezza temporale, dell’ onere prova in caso di terzi intestatari e sulla rilevanza dei proventi da evasione fisc evidenziava la non praticabilità della confisca in quanto l’imputato aveva dimostrato c beni nella disponibilità della moglie COGNOME NOME, derivavano da poli
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assicurative e fondi comuni risalenti agli anni 2001/2004 ovvero t -e anni prima dell’illecito (risalente al 2007); inoltre il ricorrente aveva dimostrato una legittima l’accumulaz patrimoniale compatibile con gli acquisti posto che i beni confiscati erano comunqu riferibili alla COGNOME COGNOME essendovi elementi che dimostrassero la riferibilità degli a COGNOMECOGNOME
NOME eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. lett. b) ed e) c.p.p.).
3.1. La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell’usura in danno di COGNOME NOMENOME NOME inv l’intervento della donna non riguardò la fase genetica del rapporto usurario, né que successiva della riscossione delle somme dovute a titolo di usura, ma si limitò a consegna di quietanze liberatorie con la COGNOME che la condotta andava qualificata come favoreggiamento, reato oramai estinto per prescrizione.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazio alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione aggravata posto che la p.o. a affermato che la ricorrente era estranea al contesto minaccioso, limitandosi a riferire ella assunse un atteggiamento che “non era il suo”. Evidenzia una discrasia tra le sentenz di merito che hanno diversamente delineato il contributo partecipativo della ricorre nell’estorsione , qualificato dal primo giudice in termini di mera presenza e dal giudi appello come condotta attiva; inoltre, il giudice di secondo grado, nel ritenere sussiste delitto e la circostanza aggravante delle più persone riunite, avrebbe travisato le p poiché la vittima COGNOMECOGNOME sul punto, aveva chiarito che quelli della NOME erano consigli e come tali, secondo a difesa, inidonei a coartare la libertà di autodeterminaz della vittima.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
Il ricorrenti introducono sotto forma di censure di legittimità, motivi che sollecitano l ad una rilettura del materiale probatorio, NOME in tema di giudizio di cassazione, so precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamen decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati d migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
2.In particolare quanto al ricorso COGNOME occorre osservare che la questione dedotta presente ricorso, relativa alla attendibilità della p.o. in relazione al capo A),è stata di uno specifico motivo di gravame che la Corte territoriale ha, però, respinto osserva che le dichiarazioni rese da COGNOME, dovevano ritenersi pienamente attendibili intrinsecamente (essendo la p.o. risultata coerente , scevra da incongruenze e imprecision avendo essa, da principio, affermato di aver ricevuto un prestito di euro 20.000, obbligandosi alla corresponsione di interessi nella misura del 20% mensile), s
estrinsecamente (essendo state confermate da riscontri documentali e dai risultati d servizio di osservazione e controllo della P.G. ) sic:chè le segnalate imprecisioni imputab fisiologici difetti anamnestici, secondo quanto osservato in sentenza, non posson considerarsi idonei ad inficiare la generale attendibilità del complessivo dichiarato.
In questa sede il ricorrente ha riproposto, negli stessi termini, la questione deducendo pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla quale, come de giudice di appello ha fornito risposte puntuali, coerenti con il materiale probato giuridicamente corrette ( pag. 9 e 10 della sentenza ).
3. Nessuna carenza motivazionale o presunta illegittimità si ravvisa poi nella sentenza c ha ritenuto il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie poiché le minacce di COGNOMECOGNOME di far intervenire terzi, erano dirette ad otte pagamento dell’ingiusto profitto del delitto di usura. La Corte territoriale ha scritt dette minacce assisteva personalmente anche un teste di COGNOME nel corso del servizio di osservazione ( pag. 10 della sentenza ). Questa Corte ha affermato il principio secondo c NOME la violenza o minaccia venga esercitata in un momento successivo alla conclusione del patto usurario, al fine di ottenere i pattuiti “interessi o altri vantaggi usur soggetto passivo non può o non vuole più corrispondere, i reati che l’agente commette sono due e concorrono: il primo, quello di usura che è in itinere (essendo già iniziat momento della stipula del patto usurario), il secondo, quello di estorsione, che si consu nel momento in cui l’agente esercita nei confronti del soggetto passivo, violenza o minacc per conseguire, appunto, “interessi o altri vantaggi usurari”, ossia un ingiusto profi termini Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Rv. 249399; Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, Rv. 277090).
4.La Corte d’appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha escluso che ricorresse l’i meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed ha evidenziato, a proposito d circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 629 cpv. c.p., che occasioni alle richieste “contra ius”, pressanti e minacciose esercitate esplicitament COGNOME COGNOME confronti di COGNOMECOGNOME era presente anche la NOME NOME quale ” lun mantenere un atteggiamento silente, manifestava condivisione con espliciti segni d assenso”, pertanto, correttamente, è stata ritenuta sussistente l’aggravante contestata quale richiede appunto la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. LI, Sentenza n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518).
5.Inammissibile perché generico è anche il quarto motivo di ricorso relativo al reat usura di cui al capo D) ed alla relativa circostanza aggravante. La Corte d’appello diffusamente affrontato la questione della attendibilità della !lo., COGNOME Vi (pag. 12 e 13 della sentenza). Il ricorrente si limita a riprodurre questioni che av formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in man esaustiva, senza errori logico – giuridici. In particolare è stato evidenziato come la
avesse bene chiarito nel corso della deposizione testimoniale di primo grado l’entità e scadenze dei vari prestiti a tasso usurario ricevuti da COGNOMECOGNOME in coerenza con qu dichiarato in fase di indagini, affermando che ad un primo prestito di euro 9.000,00 erano seguiti altri ( euro 11.000,00 a gennaio 2007 a fronte del quale era stato consegnat un assegno di 13.200,00 con scadenza febbraio 2007 che non essendo stato pagato aveva maturato interessi mensili di 2000,00 ( per due mesi) e poi di 1.000,00 mensili per circa anno. Infine, non essendo riuscito a pagare la somma capitale, COGNOME rinegoziava l’operazione consegnando sei assegni dell’importo di euro 3.000,00 ciascuno.
6. Anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 644, co. 5, n.4 c.p., l d’appello ha motivato in maniera completa e giuridicamente corretta, dovendosi ricordare la non essenzialità, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in argomento, del dato fo relativo alla non attinenza del prestito usuraio con l’attività d’impresa esercit soggetto passivo (Sez. 2 n. 25328 del 22/3/2011, Rv. 250759); nel caso di specie la sentenza impugnata, anche attraverso il consentito richiamo della decisione di primo grado ha indicato le circostanze di fatto in base alle quali è stata riconosciuta l’aggravante profilo oggettivo e soggettivo :” COGNOME COGNOME titolare di un bar ed un ristorante ch stato costretto a chiudere perché stretto dalla morsa dell’attività illecita in cui era c ” la circostanza era sicuramente nota agli imputati che, come dagli stessi ammesso, spesso si recavano nei suoi locali per incontrarlo”. Ciò è sufficiente ad integrare l’aggravante in argomento, la cui ratio giustificatrice deve essere ravvisata nell’offrire una privilegiata a quei soggetti che, esercitando in qualsiasi forma un’attività d’impresa, h necessità di ricorrere con più frequenza al credito e possono trovarsi più facilmente n situazione di essere costretti a sottostare a pretese usuraie (Sez. 2, n. 47559 27/11/2012, Rv. 253942).
7.Quanto al trattamento sanzionatorio non si rinvengono le dedotte illogicità o lac motivazionali. La Corte d’appello ha condiviso il giudizio espresso dal primo giudice sia ciò che concerne gli aumenti per la continuazione, reputati equi e proporzionati ai fatti per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse in ragi della sistematicità delle condotte illecite ed alla capacità criminosa dimostrata da COGNOME Ed è principio giurisprudenziale consolidato che il giudice nel motivare il diniego circostanze attenuanti generiche non è tenuto a prendere in considerazione tutti elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è su che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rima disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/20 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 2.59899; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).
8.Venendo all’ultimo motivo del ricorso COGNOMECOGNOME COGNOME la confisca ex art. 240 bis c.p., di beni intestati alla moglie dell’imputato, il motivo è parimenti gen manifestamente infondato. I giudici di merito con motivazione ampia ed articolata hann
concordemente argomentato sulla natura fittizia dell’intestazione dei beni in capo a moglie dell’imputato ( cfr. pag. 56 della sentenza di primo grado e pag. 16 della senten di appello) e ritenuto sussistenti i requisiti della sproporzione nonché della vici temporale tra gli acquisti e le condotte illecite contestate.
Il giudice di appello ha anzitutto notato che COGNOME aveva già instaurato un procedime incidentale volto alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ( un immob un’autovettura e 30.00,000 euro), definito dalla Corte di cassazione con sentenza n 15474/2012 con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva di COGNOMECOGNOME COGNOME che in sede di appello, l’imputato avrebbe dovuto prendere posizione rispetto alle due opzioni prospettate (o ritenersi non legittimato in quanto i beni e effettivamente riferibili alla moglie o ritenersi legittimato e come tale non poter neg natura fittizia dell’intestazione), in sede di appello invece egli si era limitato a l’illegittimità della confisca negando la sproporzione tra la capacità reddituale del n famigliare e gli acquisti patrimoniali, nonché il requisito della ragionevolezza temp NOME invece su detti elementi, il Tribunale aveva dettagliatamente motivato concludendo per l’insussistenza della capacità reddituale di entrambi i coniugi e per la sproporzione gli acquisti, tra l’altro intervenuti quasi contestualmente alla consumazione degli illeci potenzialità patrimoniale effettiva , correttamente calcolata anno per anno e tenendo con dei costi da sostenere necessariamente per le esigenze di vita quotidiane e periodich dell’intero nucleo familiare.
Tali considerazioni sarebbero ex se sufficienti a rispondere alle doglianze difensive con le quali si reiterano motivi di merito sui quali è intervenuto anche il giudice di legitt ogni caso la Corte d’appello ha esaminato tutti i rilievi censori rispondendo in mani diffusa su ogni questione, dando applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenz legittimità in materia di confisca allargata.
Sul tema preme ricordare che la presunzione di illegittima provenienza delle risor patrimoniali oggetto di ablazione accumulate da un soggetto condannato per uno dei reatispia (come nella specie il delitto di usura), deve escludersi in presenza di fonti le proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini sia che provengano dall’attività economica svolta ma non evidenziata, in tutto o in par nella dichiarazione dei redditi, con la COGNOME che è onere dell’interessato dimostra che i beni oggetto di sequestro sono stati acquistati con il provento di attività econom non denunziate al fisco e che, ove l’interessato soddisfi tale onere, il giudice ha l’obb prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito, dalla difes fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessa ordine alla lecita provenienza dei beni. (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019; Sez. 1, n. 9 del 05/11/2013, Rv.259468; Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Rv. 261046 ).
Nel caso in esame le deduzioni difensive sono apparse al giudice di appello inidonee a scalfire giudizio di sproporzione e di accumulazione illecita ed il giudizio espresso al riguardo, ri senz’altro corretto e ampiamente motivato.
Nel provvedimento impugnato ai fini della valutazione della sproporzione, il giudice ha preso considerazione tutta la documentazione prodotta dalla difesa ed anche la consulenza tecnica di parte rilevando come la capacità reddituale del nucleo familiare fosse inidonea a giustificare acquisti. In particolare, quanto alla COGNOME, è stato evidenziato l’errore metodologico era incorso il consulente di parte il quale, nel ricostruire la capacità di acquisto della aveva tenuto conto del reddito complessivo capitalizzato nell’arco di venti anni sen considerare che esso corrispondeva ad una capacità reddituale mensile di appena 770,00 euro, evidentemente inidonea a compiere gli acquisti effettuati. Allo stesso modo, quanto a COGNOME dalla documentazione prodotta non risultava un’attività commerciale svolta in nero con evasione delle imposte come asserito dal ricorrente, mentre il reddito da pensione percepit dall’imputato a partire dal 2002, fino al 2007 (oscillante tra 642,00 e 732,00 euro) consen di escludere, anche in aggiunta al reddito dichiarato dalla COGNOME, la possibilità acquisti ( pag. 17 della sentenza).
La Corte di merito ha anche puntualmente risposto alle doglianze difensive con le quali deducevano incrementi di reddito negli anni 2008/2010, ovvero nell’anno 2002 utili giustificare gli acquisti immobiliari, rilevando che detti incrementi non coincide temporalmente con gli acquisti, avvenuti nel 2006, ovvero al momento in cui era stata posta i essere l’attività usuraria in danno di COGNOME ( anni 2006/2007) ( pag. 18).
Anche con riferimento all’incremento di liquidità asseritamente dovuto al disinvestimento polizze assicurative e del fondo comune di euro 30.000,00, la Corte d’appello ha escluso ch questi potessero giustificare gli acquisti trattandosi di forme di investimento non compat con il reddito percepito dalla COGNOME tra il 1986 e il 2006.
Va ribadito che ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240-bis cod. pen. rileva il “quantum” ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dove.ndosi unicamente ave riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità dir indiretta dell’interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il lo sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Se Sentenza n. 3854 del 30/11/2021 , Rv. 282687).
La Corte di merito si è altresì uniformata ai principi statuiti da ultimo dalle Se 27421/2021, Crostella, Rv. 281561, avendo ben presente che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato, deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolez temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perc acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione ( cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 21711 del 28/02/2018, Rv.. 272988 ).
Nel caso di specie il giudice di merito ha rilevato che gli acquisti, contrariamente a qua assume nel ricorso, erano tutti collocabili quasi contestualmente alla verificazione degli il
(anni 2006/2007), così da ritenere integrato anche il requisito della ragionevolezza tempora (pag.18 e 19).
9.Quanto al ricorso di NOME COGNOME la Corte d’appello di Napoli, dopo aver dato cont delle censure sollevate dalla parte, in questa sede pedissequamente riprodotte, si è diffusa ciascuna di esse evidenziando come dovessero avere, su tutti, prevalenza assoluta, le dichiarazioni della persona offesa (COGNOMECOGNOME, della cui attendibilità si è sopra detto. Occo segnalare che, diversamente da quanto opinato nel ricorso, la condotta della ricorrente è sta valutata in termini di concorso nel delitto di usura poiché la stessa si era occupata più della riscossione dei ratei mensili ed è pacifico che risponde del delitto di concorso in us reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata -, il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l’incaricato risponde d reato di favoreggiamento personale o, nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell’usura rimane que originario della pattuizione ( Sez. 5, Sentenza n. 42849 del 24/06/2014, Rv. 262308).
10. Altrettanto generica perché meramente reiteraitiva la doglianza difensiva in punto concorso in estorsione e dell’aggravante delle più persone riunite, dovendosi qui solo ricorda che il legislatore ha adottato la teoria monistica del reato ed ha accolto il princip equivalenza di cause, ponendo l’evento a carico di tutti concorrenti giacche il reato è di t di ciascuno di quelli che vi presero parte, perché è il risultato della comune cooperazi morale o materiale che determina la solidarietà nella sanzione (Sez. 1, n. 7442/1998, r 210806; Sez. 5, 40449/2009 rv, 244916).
Non è necessario peraltro che il contributo di ciascuno si ponga come condizione esclusiva sul piano causale, dell’evento lesivo, ai fini del concorso deve ritenersi sufficiente che la co di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo al commissione del reato mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti. Può trattarsi di qualsiasi comportamento esterior fornisca un contributo apprezzabile, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazion esecuzione alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso e può caratterizzarsi anche co agevolatore NOME il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà e può essere di partecipazione morale, di rafforzamento cioè dell’altrui proposito criminoso già esistente o di sost psicologico delle altrui attività, o di partecipazione materiale in tutte le forme agevolazione fisica può estrinsecarsi ( Sez. 5, 21082/2004, rv. 229200; Sez. 6, 36818/2012, rv. 253347; Sez. 6, 36125/2014, rv. 260235; ). La condotta punibile si concreta dunque nell material partecipazione al fatto ovvero nella istigazione e nel rafforzamento della vol criminosa del complice. Anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa NOME, palesand chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo al
criminosa ed un maggior senso di sicurezza ( Cass. Pen. Sez.1 , n. 12089/2000 ; Sez. 2 28855/2013, rv. 256465). In applicazione di tali principi la Corte d’appello ha ritenuto pro la partecipazione della NOME alli estorsione di cui al capo B) attraverso la ponde valorizzazione delle dichiarazioni della p.o. che riferì che la donna non solo presenziava in occasioni alle minacce profferite dal COGNOME, ma condivideva fattivamente le stesse, c espliciti gesti di consenso ( pag. 11 della sentenza impugnata).
10. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 c.p. comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il dispost dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d somma di 3.000,00 in favore della cassa delle ammende .
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/4/2023