Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25289 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLONGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di estorsione aggravata; secondo il capo di imputazione COGNOME quale mandante e COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME esecutori materiali, mediante minaccia e violenza, avevano c:ostretto COGNOME NOME a consegnare a COGNOME un numero imprecisato di pneumatici e cerchi in lega.
A conferma della illogicità della conclusione cui era pervenuta la Corte di appello il difensore aggiunge il dato dell’assoluzione del ricorrente in ordine a tutti gli a episodi di estorsione contestati e soprattutto la smentita ricostruzione dei fatt offerta dalle parti civili, non solo perché ritenuta non attendibile ed inverosimile ma altresì perché frutto di una falsa testimonianza, tanto da indurre il Tribunale a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero; del tutto illogica appariv l’operazione posta in essere dalla Corte di appello di isolare le intercettazioni telefoniche che vedevano come protagonista COGNOME ed COGNOME contenuto dalla complessiva valutazione di inattendibilità dell’o stesso.
1.2 Il difensore eccepisce la violazione di leg9t sotto il profilo dell’erron interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di estorsione: non era stato considerato che era stato lo stesso COGNOME a chiedere, a più riprese, l’aiuto e l’intercessione di COGNOME, che nel corso delle conversazioni condivideva il suo stesso timore con una condotta che non era quindi rafforzativa del proposito dei COGNOME; se anche l’interesse che aveva motivato COGNOME a farsi consegnare gli pneumatici fosse stato quello di liberarsi della pressione dei COGNOME, l’autonomia e diversità di tale volontà (diretta ad un interesse proprio) avrebbe comunque impedito di ritenere sussistente l’ipotesi del concorso doloso nella violenza o minaccia posta in essere a danno di COGNOME da parte dei due originari coimputati; la volontà del ricorrente era comunque diretta ad agevolare l’interesse della persona offesa e non certo per otteneredn vantaggio economicamente apprezzabile; era comunque insussistente il dolo del reato di estorsione
1.3 Il difensore eccepisce la violazione di legge sotto il profilo dell’errone interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di estorsione, sia sotto il profilo del concorso, viste minacce formulate da NOME COGNOME nei confronti di COGNOME, sia perché non vi era alcuna argomentazione riguardante la volontà di COGNOME di agevolare, con il proprio comportamento, l’azione estorsiva dei fratellcì COGNOME, visto che le conversazioni captate tra COGNOME e COGNOME davano atto di un atteggiamento psicologico esattamente contrario a quello prospettato dai giudici.
1.4 Il difensore eccepisce la violazione di legge sotto il profilo dell’errone interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione quanto alle argomentazioni svolte in ordine alla riconducibilità dei beni confiscati a COGNOME; eccepisce inoltre l’inutilizzabilità delle dichiarazioni in sede di sommarie informazioni da NOME COGNOME; rileva che l’imputato aveva
disconosciuto la proprietà delle autovetture sequestrate, riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE, con la quale intratteneva un rapporto di collaborazione, ta l’amministratore della società aveva proposto diverse istanze di restituzione autovetture; quanto alle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME, le ste erano inutilizzabili in quanto atti di indagine non acquisiti al fasci dibattimento; analogo discorso valeva con riferimento alla confisca di mon quadri ed altri oggetti nella disponibilità dell’imputato (tra l’altro non ri nella sfera di applicazione del dispositivo della sentenza di primo grado), per la continenza temporale tra la detenzione ed il tempus commissi delicti non poteva costituire dato dirimente ai fini della confisca di cui all’art. 240-bis cod derivazione da attività illecita di tali cespiti era del tutto presunta ed e male applicate le regole in tema di attribuzione dell’onere della prova in ma di confisca allargata; difettava ogni concreta indagine circa la provenienz beni, e lo stesso valeva per i beni rinvenuti nella disponibilità della figlia d non essendo stata documentata in alcun modo la sproporzione tra il patrimon del coniuge o dei figli dell’imputato ed il valore del bene e non essendo verificato il momento dell’acquisizione dei beni.
1.5 Il difensore lamenta la contraddittorietà intrinseca della sentenza quan mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla motivazione sulla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen.
1.6 Quanto ai capi civili, il difensore eccepisce la contraddittorietà intrinse sentenza quanto alla ritenuta sussistenza del danno morale sofferto dalla civile ed alla motivazione sulla quantificazione del danno: oltre a non consid la parziale riduzione, rispetto alla determinazioni del Tribunale, dell’o materiale della presunta estorsione, così come la circostanza che la “trib vicenda estorsiva” era stata in realtà grandemente ridimensionata dalla conda di COGNOME per il solo contributo compartecipativo risoltosi nella consegna pneumatici, la sentenza gravata aveva reiterato l’errore commesso dal Tribuna consistente nell’omettere di considerare la complessiva vicenda oggetto dibattimento che, all’esito dello stesso, si rilevava frutto di dichiarazi prossime alla calunnia a danno dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente alle censure dei primi tre motivi di ricorso, se ne rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente pro
peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, d sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione; inoltre, si deve ribadire che in materia intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza del motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389).
Ciò premesso, la Corte di appello ha evidenziato che, in base alle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME ed alle conversazioni intercettate, l’intervento di COGNOME aveva agevolato le pretese estorsive dei COGNOME e che non vi era traccia delle minacce rivolte da questa 5 ultimi all’imputato; la Corte ha anche risposto a tutte le eccezioni sollevate già in appello e riproposte con il ricorso pe cassazione,-
1.2 Relativamente alla disposta confisca, quanto alle autovetture il ricorrente è carente di interesse, visto che sostiene che le stesse siano di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, per cui nessun risultato utile potrebbe ottenere qualora la confisca venisse revocata, non potendone comunque ottenere la restituzione; quanto al denaro ed agli altri oggetti, non è stato in alcun modo contestato il requisito della sproporzione, visto che COGNOME dal 2012 non ha dichiarato alcun reddito, ad eccezione dell’importo di C 300,00 lordi
Sul punto deve solo essere ricordato che nel caso in esame la legge dispone che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui i condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsia titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La iurisprudenza ha poi chiarito che in tale situazione scatta una presunzionge “iuris tantum” d’illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle NOME si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (ex ceteris: Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv.
274052). In tal modo – giova ribadirlo GLYPH non è prevista una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di (il)legittimi costituzionale. Invero a carico dell’interessato è però posto, sempre che sia accertata l’esistenza degli elementi indicati, un onere di allegazione, poiché, in effetti, rientra nel suo stesso interesse lo sminuire od elidere l’efficacia probatori degli elementi offerti dall’accusa. Ciò del resto corrisponde al c.d. “principio d vicinanza della prova” ben noto in dottrina ed in giurisprudenza (v. Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245) secondo il quale «in tema di distribuzione dell’onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato; tuttavia, ove l’imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l’imputato che, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». In sostanza non si chiede all’imputato di allegare o provare un fatto negativo, ma di indicare specifiche circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa (“i miei averi e le operazioni che ho posto in essere sono proporzionati ai miei redditi ed alla attività lecita che ho anche esercitato”), con indicazione, quindi, dei dati fattua che contraddicono le conclusioni alle NOME sono pervenuti i Giudici, dalle NOME possa desumersi che detta sproporzione non esiste.
1.3 Quanto alla determinazione della pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al cril:erio di adeguatezz della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..(ved sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 COGNOME e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); la Corte di appello ha motivato sia sulla dosimetria della pena che sulla riduzione per le attenuanti generiche in misura inferiore al massimo, con la motivazione contenuta a pag.15 della sentenza impugnata, per cui il motivo è manifestamente infondato.
1.4 Relativamente al risarcimento del danno, si deve ribadire che “in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la COGNOME natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a NOME calcoli è stato determinato l’ammontare del
risarcimento”; la Corte di appello ha adempiuto all’onere motivazionale evidenziando le “non minime sofferenze psichiche e compulsioni morali seguite in danno alla persona offesa per effetto della tribolata vicenda estorsiva”.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024