Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16093 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 671/2025 CC – 16/04/2025 R.G.N. 42711/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Genova il 22/05/1981, COGNOME NOMECOGNOME nato a Genova il 21/06/1974, avverso la sentenza del 03/12/2024 del Tribunale di Genova; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 giugno 2024, n. 32594, la Corte di cassazione, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha annullato con rinvio, limitatamente alla questione relativa alla mancata confisca ex artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. dell’auto VW Golf tg. TARGA_VEICOLO, intestata a COGNOME NOMECOGNOME e del motociclo Yamaha T-Max, tg. EW 68691, intestato a COGNOME NOME, la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Genova il 12 marzo 2024 ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena di giustizia per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonchØ di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ed ha ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, nonchØ la restituzione della autovettura, della moto e del telefono cellulare ai legittimi proprietari.
Con sentenza in data 3 dicembre 2024, il Tribunale di Genova, decidendo in sede di rinvio, ha disposto la confisca dell’autoveicolo Volkswagen Golf tg. TARGA_VEICOLO e del motociclo Yamaha T-Max tg. EW68691 ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16093/2025 Roma, lì, 28/04/2025
e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.
Deduce la difesa che la circostanza che la madre del ricorrente non avesse la patente di guida al momento dell’acquisto, così come l’utilizzo promiscuo del conto corrente della madre da parte del ricorrente sarebbero circostanze neutre, l’importante essendo la provvista del conto corrente, non il suo utilizzo, mentre l’ulteriore circostanza che i finanziamenti risalissero ad alcuni mesi prima Ł comunque compatibile con la circostanza che la donna si fosse procurata la provvista prima di acquistare l’autovettura.
Aggiunge la difesa che la madre del ricorrente percepisce, oltre che una propria pensione, la pensione di reversibilità del marito per un importo annuo di 16.355,00 euro, mentre l’acquisto dell’autovettura Ł avvenuto, con bonifico, cinque mesi prima rispetto alla commissione del reato spia, senza che fossero emersi versamenti in contanti sul conto corrente della madre del ricorrente, sicchŁ non vi sarebbe alcuna prova che l’autovettura sia stata acquistata con denaro di provenienza illecita e possa essere considerato bene sproporzionato rispetto ai redditi percepiti legalmente dalla proprietaria.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Deduce la difesa che, rispetto ai requisiti che giustificano la confisca allargata, non sussisterebbero la titolarità o disponibilità del bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica esercitata e neanche la mancata giustificazione della provenienza lecita della ricchezza, posto che il ricorrente aveva dichiarato, nell’anno precedente l’acquisto del motociclo, un reddito pari a 18.000,00 euro, dunque ben superiore ai 10.500,00 euro impiegati per l’acquisto del bene, ma aveva anche ricevuto, nel primo trimestre del 2023, un risarcimento dell’importo di 7.950,00 euro, in relazione ad un sinistro avvenuto nell’ottobre 2022, in tal modo incrementando ulteriormente la disponibilità economica e rendendo illogico definire sproporzionato il valore del motociclo posto sotto sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che l’istituto della confisca allargata o “per sproporzione” Ł stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221).
La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, nel caso di specie applicabile stante il richiamo operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 per i reati in materia di stupefacenti, richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza; d) il momento di formazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di ragionevolezza temporale rispetto al momento di consumazione del reato-spia.
Il fondamento della menzionata confisca Ł, dunque, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e
verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052).
A fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava, pertanto, sull’imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l’onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa.
Grava su di esso, in altre parole, l’onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poichØ Ł l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 259245).
Questa Corte (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052) ritiene, inoltre, con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che non si chiede all’imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche «circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa (“i miei averi e le operazioni che ho posto in essere sono proporzionati ai miei redditi ed alla attività lecita che ho anche esercitato”), con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste».
Tanto premesso, nel caso in esame, rientrando il reato per il quale i due imputati erano stati condannati tra i c.d. reati-spia normativamente previsti, il Tribunale di Genova ha compiutamente indicato gli elementi che legittimavano la confisca nei confronti dei ricorrenti, ma, come detto, non Ł emerso all’esito del giudizio di merito che gli elementi addotti dai ricorrenti siano stati idonei ad elidere l’indicata sproporzione patrimoniale od anche solo a consentire di distinguere la parte di provenienza lecita da quella di provenienza illecita del patrimonio degli imputati.
3.1 Con riferimento ad NOME COGNOME il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha precisato che, benchŁ l’autovettura Volkswagen TARGA_VEICOLO fosse intestata alla madre del ricorrente, il veicolo in realtà era nella disponibilità di quest’ultimo, poichØ la madre non aveva patente di guida ed il mezzo era costantemente utilizzato dall’imputato. L’automobile era stata acquistata con fondi prelevati dal conto corrente della madre del ricorrente, sul quale operava quest’ultimo, nel mese di ottobre del 2022, allorchŁ nØ l’imputato, nØ la madre disponevano di capacità reddituali, essendo risultati entrambi del tutto privi di fonti reddituali nel 2021 e nel 2022, mentre i finanziamenti che, secondo le dichiarazioni del Candela, la madre avrebbe acceso per acquistare l’autovettura, erano stati in realtà contratti mesi prima del pagamento del prezzo e uno dei due era un contratto di credito al consumo per beneficiare di offerte disponibili nei punti vendita della catena Euronics: trattavasi, dunque, di finanziamento contratto per scopi diversi dall’acquisto del veicolo. Il G.I.P. spiega, inoltre, che sussiste anche il criterio della ragionevolezza temporale, poichØ il mezzo Ł stato acquistato nell’ottobre 2022 e l’attività di spaccio contestata Ł riconducibile al periodo compreso tra marzo e luglio del 2023.
A fronte di tanto, le deduzioni relative al fatto che la madre del ricorrente percepiva una propria pensione e la reversibilità del marito per un importo annuo di 16.355,00 euro sono meramente assertive e non autosufficienti, ma neanche allegate, nØ indicate a confutazione dinanzi al giudice di merito.
3.2 Con riferimento a NOME COGNOME il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha precisato che costui ha acquistato il bene nel giugno del 2023, in concomitanza con l’attività di spaccio, e non ha prodotto redditi nel 2020 e nel 2021, mentre nel 2022 ha dichiarato un reddito
lordo pari a 18.000,00 euro, così deducendone che, nel momento dell’acquisto, il ricorrente non avesse le disponibilità necessarie per l’acquisto del mezzo, se non tramite i proventi dell’attività di spaccio, considerate le spese dei carichi familiari e tenuto conto dell’acquisto di un’altra moto effettuato nel 2020 per un importo di 5.000,00 euro.
Anche con riferimento alla posizione del COGNOME, le deduzioni contenute nel ricorso, con cui si ribadisce di aver percepito dei redditi pari a 18.000,00 euro nell’anno 2022 e di aver percepito ulteriori introiti, nel primo trimestre 2023, in conseguenza di un incidente avvenuto nell’ottobre 2022, consistiti in indennizzi assicurativi pari a complessivi euro 7.500,00, per danni al mezzo e per postumi fisici invalidanti, sono per un verso generiche (non confrontandosi con gli argomenti del giudice di merito, che, nel ritenere non sufficienti i redditi percepiti nel 2022 ai fini dell’acquisto del mezzo, fa riferimento alle spese derivanti da carichi familiari) e, per altro verso, non autosufficienti, non dimostrando che l’argomento degli indennizzi assicurativi percepiti nel 2023 sia stato sottoposto, con le necessarie allegazioni, al giudice del merito, poichØ detto argomento non ha costituito oggetto di valutazione nel provvedimento impugnato.
Va allora ribadito che nel caso della cosiddetta confisca allargata, conseguente alla condanna per uno dei reati di cui all’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non Ł censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, se la stessa Ł stata congruamente motivata dal giudice di merito sulla base di parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le deduzioni difensive (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022 COGNOME, Rv. 282407), come appunto avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME