Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1704 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1704 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2025 della Corte d’assise d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
1.E’ stata impugnata l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Napoli in funzione di giudi dell’esecuzione, che – decidendo dopo un annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte – ha parzialmente accolto l’incidente di esecuzione instaurato da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, nell’ambito di un giudizio di opposizione di terzi interessati a confisca ordinata ex art. 240 bis cod. pen. da sentenza del 10 otto 2017, irrevocabile il 9 luglio 2018, nei riguardi di COGNOME NOME, condanNOME per delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., in quanto facente parte del RAGIONE_SOCIALE. L’ordinanza ha riconosciuto alla COGNOME il credito di euro 46.481,12 quale somma lecitamente impiegata nell’operazione immobiliare di INDIRIZZO e il credito di euro 39.183,72 quale valore del terreno di INDIRIZZO in Comune di Aversa e rigettato nel resto.
2.Sono stati articolati tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità, di c 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, anche per travisamento, in ordine alla valutazione delle risorse economiche utilizzate per gli investime immobiliari di villa S.Michele e INDIRIZZO Kennedy. E’ stata lamentata la mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla acquisizione di documentazione bancaria sulla estinzione dei mutui di INDIRIZZO Kennedy.
La difesa si è concentrata “sulle vicende patrimoniali che hanno riguardato gli investimen della COGNOME e delle figlie e relative a beni di cui essa COGNOME aveva titolarità in vi lasciti ereditari”; la Corte d’assise d’appello del giudizio di rinvio avrebbe disatteso la reg giudizio imposta dalla decisione di annullamento, quella di chiarire l’individuazione delle ris riconducibili a COGNOME. Quanto alle modalità di acquisizione degli immobili di INDIRIZZO sarebbero state ignorate le operazioni di permuta immobiliare produttive di accumulazioni patrimoniali e quanto alle modalità di realizzazione degli immobili di INDIRIZZO sarebbero state trascurate le acquisizioni delle necessarie risorse liquide da parte della ricorrente.
Sarebbero state rilevate mere “operazioni di finanziamento apparentemente non giustificate” ma in relazione alle quali non sarebbe stato fornito alcun elemento “per ricondurle alla figu del COGNOME” e a “derivazione RAGIONE_SOCIALE“. Ancora, non si sarebbe tenuto conto della perimetrazione temporale di pericolosità – 1996-2006 – del COGNOME e della necessità di escludere dalla confiscabilità tutti beni delle operazioni economiche al di fuori di tale per
Le transazioni con le banche sarebbero state onorate anche attraverso il percepimento dei canoni di locazione degli immobili di INDIRIZZO, non dichiarati all’Erario; non sarebbe sta ritenuta attendibile la “compensazione” tra beni ereditari pervenuti alla ricorrente e alle sor in luogo del versamento di 60 milioni di vecchie lire effettuato da lei a loro favor comunque, tale operazione si colloca al di fuori del periodo di appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE. L’operazione di vendita sarebbe stata simulata, per ottenere il credito bancario, poi effettivamente erogato. La costruzione dell’edificio sarebbe stata remunerata con il denaro del mutuo concesso. L’apertura di credito effettuata da Unicredit anche a favore dell madre del COGNOME, COGNOME NOME – persona possidente, che aveva venduto vari beni come dimostrato dalle visure ipocatastali allegate dalla difesa – è solo conseguenza della sua veste correntista e non di un interesse del COGNOME; le transazioni successive agli inadempimenti sarebbero state pagate con denari provenienti dai redditi della COGNOME. Non rileverebbe la dazione di usufrutto nel 2012 a COGNOME dell’immobile di INDIRIZZO, operazione in linea con gli ordinari rapporti di famiglia anche perché subordinata a premorienza della COGNOME. Per affermare che le somme portate dagli assegni circolari destinati alle transazion provenissero da COGNOME, sarebbe stato sufficiente eseguire accertamenti bancari, perché . ure dalle altre verifiche avrebbe potuto essere materialmente dalle distinte di versamento opp acclarato l’intervento del suddetto condanNOME.
Quanto agli immobili di INDIRIZZO, le perplessità della Corte del giudizio rescissorio s effettività della permuta del terreno con le villette da edificarsi in futuro (da parte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE) a favore delle tre sorelle erano rappresentate dall modalità di compimento, in quanto una delle villette era destinata alla RAGIONE_SOCIALE, una società commerciale riconducibile a COGNOME, ma in assenza di idonea dimostrazione di un diretto intervento di quest’ultimo; e l’autenticità del preliminare di compravendita – che maschera un permuta – avrebbe potuto essere accertata dai giudici dell’esecuzione con gli specifi strumenti di indagine. In ogni caso, la ricorrente ha opposto che l’atto fosse munito di tim postale 30 novembre 2006 – di cui ha fornito prova con l’esibizione dell’atto originale – e fosse prassi quella di scambiarsi la scrittura tra le parti interessate, con la sottoscrizi controparte, riempibile con la propria firma in ogni momento; in definitiva, sareb ingiustificata e non condivisibile la conclusione del perito nomiNOME dalla Corte d’ass d’appello, che ha tenuto conto solo dei contenuti e valori indicati nell’atto notarile, qua il (travisato, secondo il ricorso) contratto preliminare, alla clausola n. 8, prevedeva la prevale delle previsioni del preliminare rispetto a quelle del rogito notarile, in sostanza secondo pr non legittima, ma comune in operazioni immobiliari del genere. Il contratto con la EMA avrebbe frullato alla COGNOME un provento di 300.000 euro. E comunque, la Corte di rinvio non avrebbe risposto alle sollecitazioni della sentenza di annullamento, quelle di chiarire l’event provenienza dei capitali impiegati da COGNOME. Non si è tenuto conto, peraltro, che l sorelle COGNOME erano proprietarie ed hanno venduto un altro terreno in Avrsa negli anni novanta.
Quanto alla riconducibilità della RAGIONE_SOCIALE a COGNOME, osserva la difesa che non sarebbe stata fornita prova dell’acquisizione delle quote societarie, da parte della COGNOME, con dena immesso dal marito e quando la società ha venduto la villetta acquistata dalla RAGIONE_SOCIALE, ovvero nel 2011, socia unica era la ricorrente. L’indicazione come “cassaforte di famiglia”, tratta da parole del COGNOME nel processo penale, non sarebbe incompatibile con una compartecipazione da parte della COGNOME. Mancherebbe, inoltre, ogni motivazione sulla disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE al ridetto COGNOME.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla determinazione dell’entità dell’apporto del COGNOME sugli investimen effettuati dalla COGNOME, richiesta dalla sentenza di annullamento. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso qualsiasi precisazione in tal senso.
2.3.11 terzo motivo reca doglianza, per analoghi vizi, sulla mancata attualizzazione, con interessi e rivalutazione monetaria, delle somme a cui la Corte d’assise d’appello ha fat riferimento nella individuazione dei crediti da riconoscere alla ricorrente in considerazione non più attuale valore dei terreni come riferito all’epoca di compimento degli atti notarili.
La difesa delle ricorrenti ha depositato motivi nuovi in data 19 novembre 2025, che hanno ripercorso nel complesso i motivi redatti in INDIRIZZO.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato.
2.Fondato è, segnatamente, il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.
Va premesso in via generale che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’inadempimento dell’obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediant un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stes poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è ten giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all’esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l’unico li non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (ex multis, Sez.2, n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999; Sez.6, n. 19206 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255122; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, PG in proc. Pinto, Rv. 236242). E corollario coerente con l’inderogabilità della prescrizione processuale, è il disposto del comma secondo dell’art. 628 comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale “in ogni caso la sentenza del giudice d rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte cassazione, ovvero per inosservanza della disposizione dell’art. 627 comma 3”. La ricaduta del rigore di tali principi, di utilità per il presente scrutinio, comporta dunque che nel giud rinvio non sia in alcun modo possibile modificare la res iudicata scolpita dalla Corte di Cassazione sul punto di diritto deciso con la sentenza di annullamento, dal momento che il principio iure da quest’ultima statuito, come detto vincolante per il giudice del merito sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato “interno” n vicenda processuale d’interesse. E’ per tale ragione che più volte la giurisprudenza d legittimità ha affermato che, in caso di impugnazione della decisione assunta dal giudice de rinvio, ove la Corte di legittimità accerti che il giudice di rinvio non si è uniformato al p fissato, deve annullarne la pronuncia (cfr. fra le altre, Sez. U, n. 4460 del 19/01/19 COGNOME, Rv. 196893; Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, COGNOME, Rv. 274215; Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270699; Sez. 5, n. 41334 del 19/09/2013, COGNOME, Rv. 257945; Sez. 1, n. 4049 del 10/04/2012, dep. 2013, Licata, Rv. 254217). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.0rbene, l’annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, intervenuto per carenza di motivazione, aveva raccomandato la necessità di attenersi all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di confisca allargata di cui all’art. 12-sexies giugno 1992, n. 306, ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che i bene sia riconducibile all’iniziativa economica di tale soggetto, sicché, qualora questi ab contribuito solo in parte all’acquisto del bene, questo non può essere considerato nella su integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l’intero, ma soltanto per la quota corrispondente all’entità del contributo dal predetto fornito (Sez.1, 10780 del 03/12/2024, Ofria e altro, n.m.; Sez. 1, n. 35762 del 4/6/2019, Bisaglia, R 276811); tale indirizzo è complementare ad altro, più volte affermato da questa Corte, in base al quale la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speci ipotesi di confisca di cui all’art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato”ad un terzo ma si assume si trovi nell effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposiz menzionata. In tal caso incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni ch avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibil effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione bene in capo al condanNOME e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a su volta, l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo no circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento del coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (sez.5, n. 13084 06/03/2017, COGNOME, Rv. 269711; sez. 1, del 15/07/2010, n. 27556, Rv. 247722; sez. 5, n. 10123 del 28/05/1998, Rv. 211832). Si è anche ripetutamente puntualizzato – quanto alla posizione del terzo intestatario – che ai fini dell’operatività della confisca di cui all’art cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sul sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che presunzione è prevista dall’art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell’imputato (sez.2 37880 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 285028; sez.1, n. 44534 del 24/10/2014, Ascone, Rv. 254699). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza di annullamento ha chiarito che la questione ruota «intorno alla nozione di «disponibilità», di cui all’attuale articolo 240-bis cod. pen., del bene formalmente intestat un soggetto diverso dal destinatario della decisione penale sul reato-presupposto della confisca estesa”e che “la necessaria osservanza del canone di ragionevolezza porta a ritenere che alla
base della nozione di disponibilità del bene in capo al condanNOME debba esservi la prova della «riconducibilità» del bene in questione ad una iniziativa economica di tale soggetto, posto ch la confisca cd. estesa è uno strumento giuridico teso al recupero (con finalità e profili funzi non dissimili rispetto alla confisca di prevenzione) di beni – in senso ampio – derivanti d attività illecita posta in essere dal reo, pur se nella indiscussa presenza di una f attenuazione del classico nesso pertinenziale tra specifico reato e suo profitto”; e che “il ruolo di regista (attribuito al COGNOME, n.d.r.) di queste operazioni di accumulazione del patrimonio immobiliare della moglie e delle figlie non è, però, come detto sufficiente p sostenere che il bene sia nella “disponibilità” del condanNOME nel significato di cui all’art bis cod. pen., e quindi che i beni derivino – nel senso più ampio che può avere questo termine, e senza che vi sia bisogno di alcuna prova di nesso di derivazione diretta, altrimenti applicherebbero direttamente le norme ordinarie sulla confisca del profitto diretto del reato cui agli art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240, comma 2, cod. pen. – dalla attività ille posta in essere dal reo, perché occorre sostenere che in essi siano confluiti capitali il dell’interessato». Ancorchè siano ravvisabili «concreti elementi per ritenere che in questi beni siano effettivamente confluiti capitali illeciti è anche vero, però, che la motivazio ordinanza impugnata non si fa carico di stabilire quanta parte dei capitali confluiti nelle operazioni immobiliari e nelle due società oggetto del provvedimento siano di provenienza della famiglia della COGNOME e quanta, invece, derivi dalla attività illecita posta in essere dal non ne trae le relative conseguenze in punto di corretta determinazione dei beni cui è applicabile la confisca».
In altre parole, prima di analizzare il profilo della sproporzione tra i redditi del condanna valore dei beni che si intendono vincolare, è onere dell’accusa dimostrare che il condanNOME medesimo è “titolare” o abbia la “disponibilità” dei beni stessi; e quando i beni appartengan formalmente a terzi, opera un’assimilazione tra “titolarità” e “disponibilità”, nel senso incombe sull’accusa l’onere di provare che, in tutto o in parte, quei beni siano stati acqu con risorse economiche proprie del condanNOME, a cui sia riferibile una condizione reddituale sproporzionata a quella determinata accumulazione patrimoniale.
3.1. L’ordinanza impugnata non si è attenuta al mandato conferito, in questi termini, dall Corte di cassazione, perché ha bensì disposto un accertamento peritale, che tuttavia si è limitato ai «rilievi contabili e finanziari della COGNOME e delle figlie» (pag. 8 e 9 o impugnata), pur avendo assunto consapevole padronanza delle critiche mosse dalla sentenza rescindente a riguardo dell’inconcludenza dell’attribuzione a COGNOME del ruolo di “regista delle operazioni di «realizzazione degli immobili di INDIRIZZO, di quelli di INDIRIZZO di «costituzione della RAGIONE_SOCIALE», in mancanza della prova «che il bene sia nella disponibilità del condanNOME nel significato di cui all’art. 240-bis c.p. e, quindi, che i beni derivino – nel più ampio che può avere questo termine dall’attività illecita posta in essere dal reo» ( 6 e 7 ordinanza impugnata), quantomeno in parte qua.
Con riferimento al complesso immobiliare di INDIRIZZO, sono state poste in risalto talune anomalie, come l’entità significativa del costo di costruzione dei fabbricati e l’ottenimento d mutuo, da parte della COGNOME e di COGNOME NOME, di lire 300.000.000 nel 1996, concesso loro dal Credito Italiano, che si affiancava ad altri due mutui concessi alla COGNOME dal Banco Roma nel febbraio 1995 per un totale di 290.000.000 di lire; ha osservato che la rinuncia degli istituti creditizi – Banco di Roma e Credito Italiano – all’ esecuzione forzata sui beni medes edificati sul terreno di proprietà della moglie di COGNOME, è stata ottenuta dalla COGNOME dalla COGNOME con il versamento di somme di denaro consistenti e sproporzionate rispetto alle rispettive situazioni di reddito, senza tuttavia approfondire se, e in quale entità, le r risorse siano riconducibili a COGNOME NOMENOME In particolare, la perizia si è arres all’accertamento dell’avvenuto pagamento degli atti transattivi a mezzo di assegni circolar emessi da istituti di credito con i quali la COGNOME non intratteneva rapporti negoziali; e singolarità dell’avvenuta estinzione, con risorse di provenienza non ben definita, di un’ipote giudiziale sugli immobili di INDIRIZZO e INDIRIZZO, precedentemente iscritta con l’emissione di un decreto ingiuntivo relativo al mancato rimborso di un finanziamento operato, a favore della COGNOME, dalla Banca Commerciale.
Analogamente, con riferimento al complesso immobiliare di INDIRIZZO, l’ordinanza impugnata si è soffermata sui vari profili di singolarità, anche documentali e natura contrattuale, dell’operazione e sull’incongruenza delle somme pagate dalla COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE (di cui COGNOME è divenuto socio al 50% nel marzo del 2012, per effetto di cessione di quote ad opera della moglie) rispetto alle condizioni economico-finanziari dell’una e dell’altra, senza operare accostamenti con l’eventuale provenienza della liquidità co impiegata dal COGNOME. In particolare, l’unità immobiliare di INDIRIZZO è stata vendut dalla RAGIONE_SOCIALE a COGNOME NOME in data 16 febbraio 2011 e il 2 agosto 2011 la NOME, i quel momento di proprietà nominale della COGNOME che ne era socia unica, ha acquistato una delle villette, poi venduta a tal Caduto NOME COGNOME per il medesimo prezzo di acquisto. Anche i finanziamenti apparentemente effettuati dalla COGNOME alla NOME si collocano tutti entro il 2011, o comunque prima dell’ingresso ufficiale nella compagin societaria del COGNOME e nessuna evidenza dimostrativa si coglie, nel corpo motivo del provvedimento impugNOME, di un interessamento diretto del condanNOME o di apporti in denaro riconducibili al condanNOME, né dell’effettiva ed integrale disponibilità delle quote patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, delle somme e dei titoli giacenti presso Fineco, delle quote dell RAGIONE_SOCIALE e dell’autovettura Snnart da parte del medesimo.
Il provvedimento impugNOME, omettendo di conformarsi al dictum della decisione di annullamento con rinvio, finisce insomma per operare una sorta di ragionamento sillogistico in base al quale, attestata l’incapienza delle attuali ricorrenti e stimata la dubbia affidabilit documentazione contrattuale offerta, non può che farsi discendere l’individuazione nel condanNOME – rispettivamente marito e padre – della fonte di approvvigionamento delle risorse strumentali agli acquisti dei beni a loro intestati, alla dazione delle garanzie funzion
finanziamenti bancari di cui abbiano beneficiato, alla restituzione delle somme mutuate ed ai flussi di provvista comunque movimentata. E non può condividersi l’assunto di pag. 18 del provvedimento impugNOME, secondo il quale «il terzo che chiede la revoca della confisca disposta con sentenza irrevocabile ex art.12-sexies d. I. 8 giugno 1992 n. 306, oggi 240 bi c.p., deve fornire la prova dei fatti giustificativi della provenienza lecita della pr impiegata nell’acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria», dal momento che il terzo, che non ha potuto prender parte al giudizio di cognizione, ottiene l’accesso al contradditto attraverso l’instaurazione dell’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. dopo passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la confisca ed in tale sede, come delineato dai principi generali radicati dalla giurisprudenza di questa Corte, rimane grava (non da un inversione dell’onere della prova ma) da un onere di allegazione, per il cui tramit “voglia far valere un diritto acquisito sul bene in ordine agli elementi che concorrono integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato dalle quali dipen l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo così come avviene in situazioni simili, come ad esempio in materia di misure di prevenzione” (sez. U n. 11170 del 25/09/2015, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; cfr. anche sez. 5, n. 7979 del 26/10/2015, COGNOME e altri, Rv. 267623).
Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con nuovo rinvio alla Corte d’assise d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’assise di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 04/12/2025