Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14358 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a Torre Annunziata il 20/02/1970;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 19/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 24 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di revoca della confisca dell’immobile formalmente a lei intestato sito in Torre Annunziata, INDIRIZZO piano terra, iscritto al N.C.E.U. al foglio 9, particella 297 sub 14, confisca (c.d. ‘allargata’), che era stata disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con sentenza del 13 marzo 2013 (divenuta irrevocabile il 5 marzo 2015), ai sensi dell’art. 12 -sexies, comma 4, d.l. 306/1992, sul presupposto della pericolosità sociale di NOME COGNOME (coniuge della ricorrente) al quale detto immobile doveva ritenersi nel concreto riferibile, atteso che la predetta doveva ritenersi solo proprietaria fittizia.
Con la ordinanza in epigrafe la stessa Corte territoriale ha respinto l’impugnazione della terza interessata, confermando il provvedimento di confisca per la mancanza di elementi dai quali ritenere dimostrato che il denaro utilizzato per l’acquisto fosse effettivamente a lei riferibile.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il su annullamento.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle censure da lei sollevate con la opposizione.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 12 -sexies1.356/92, per essere stata confermata la confisca, disposta in sede di cognizione nei riguardi del coniuge della ricorrente, pur in assenza dei relativi presupposti di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Anzitutto, deve considerarsi ammissibile la richiesta di revoca della confisca proposta dalla odierna ricorrente poiché in tema di confisca allargata di cui all’art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), il terzo interessato dal provvedimento ablatorio che non ha partecipato al processo di primo grado, per non essere ancora entrato in vigore il comma 1 -quinques dell’art. 104-bis disp. att cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21), non ha titolo, in assenza di una norma
transitoria che lo consente, ad intervenire nei successivi giudizi di impugnazione e può tutelare la sua posizione sostanziale chiedendo la restituzione al giudice della
cognizione, se non è intervenuta sentenza irrevocabile, ovvero proponendo incidente di esecuzione, in presenza di decisione irrevocabile (Sez. 2, n.
45105 del 04/07/2019, Rv. 276957 – 01).
Ciò posto, il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Invero, deve evidenziarsi che, al contrario di quanto sostenuto con la impugnazione, la Corte territoriale ha dato conto, in modo non contraddittorio,
della insussistenza di elementi per disporre la revoca della confisca.
2.1. Infatti, il giudice dell’esecuzione ha confermato la legittimità della confisca dell’immobile – formalmente intestato alla odierna ricorrente – dando rilievo,
mediante motivazione adeguata ed esente da vizi logici, alla mancanza di elementi dai quali ritenere provato che la provvista utilizzata per l’acquisto dell’immobile
(oggetto del provvedimento ablatorio) fosse concretamente riferibile a NOME COGNOME
In particolare, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che non era stata dimostrata la provenienza del denaro utilizzato per la emissione degli assegni circolari utilizzati per il pagamento del corrispettivo al venditore e che la tesi difensiva, secondo cui tale denaro proveniva da una precedente vendita effettuata da NOME COGNOME alcuni anni prima nonché dall’aiuto economico da parte del di lei genitore (il quale avrebbe accumulato, negli anni, gli assegni familiari corrispostigli), non era comunque sufficiente a dimostrare la legittima provenienza dell’intero ammontare del prezzo versato.
2.2. In conclusione, la ricorrente – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – in realtà chiede a questa Corte una non consentita differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.