Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7087 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7087 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso la sentenza del 10/06/2025 del Tribunale di Lucca;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato, lamentando violazione di legge penale e processuale in riferimento alla confisca del denaro disposta ai sensi dell’articolo 85bis d.P.R. 309/1990, non consentita per il delitto di cui all’articolo 73, comma 5 del medesimo decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
La sentenza impugnata ha disposto la confisca della somma in narrativa ai sensi dell’articolo 85bis d. P.R. 309/1990.
Tale norma, il cui testo originario stabiliva che (il corsivo Ł del Collegio) «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5 , si applica l’articolo 240-bis del codice penale», Ł stata interpolata per effetto del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, come modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, il cui articolo 4, comma 3bis , ha eliminato il riferimento all’ipotesi lieve prevista dal comma 5 della norma incriminatrice.
La giurisprudenza citata del ricorrente si riferiva alla versione della norma in esame
antecedente alla modifica operata nel 2023, novella certamente applicabile ratione temporis al procedimento in esame, concernente ipotesi di reato poste in essere nel 2025; deve pertanto ritenersi consentito operare la c.d. «confisca allargata» o «per sproporzione» anche nell’ipotesi prevista nel procedimento in parola.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME