Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore presente, avvocato NOME COGNOME del foro di RIMINI, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 ottobre 2023, la Corte di appello di Bologna ha riformato in parte la sentenza pronunciata il 17 ottobre 2022 – all’esito di giudizio abbreviato – dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini nei confronti di NOME COGNOME, imputato di continuate violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver ceduto in più occasioni (dal 29 novembre 2020 al 13 febbraio 2021) a NOME COGNOME cocaina ed eroina che questi poi commercializzava (capo a) e per aver detenuto, occultati nei pressi di un immobile diroccato posto nelle adiacenze della propria abitazione, quattro panetti di eroina e un panetto di cocaina che furono sottoposti a sequestro il 7 febbraio 2021, insieme a un bilancino di precisione (capo b). La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato e al trattamento sanzionatorio. Ha confermato la confisca di beni mobili e beni mobili registrati, disposta in primo grado ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. Ha revocato, invece, la confisca di alcuni immobili, sottolineando che erano stati acquistati nel 2007; dunque in un periodo lontano dalla commissione dei reati per cui si procede e anche dalla commissione di altri reati in materia di stupefacenti, precedenti ad essi, per i quali COGNOME ha riportato condanna definitiva.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore, cui ha conferito apposito mandato
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Secondo la difesa, la Corte di appello non avrebbe risposto alle censure contenute nei motivi di gravame adagiandosi supinamente sul contenuto della sentenza di primo grado / senza prendere autonoma posizione sulle questioni sollevate nell’atto di appello; di conseguenza, la lettura della sentenza impugnata non consentirebbe di comprendere per quali ragioni i giudici di secondo grado abbiano ritenuto infondate le critiche mosse ai contenuti argomentativi della prima decisione.
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione per essere stata ritenuta la penale responsabilità dell’imputato, pur in presenza di ragionevoli dubbi, senza chiarire le ragioni per le quali le deduzioni difensive sono state valutate inattendibili.
2.3. Col terzo motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto di non disapplicare la contestata recidiva senza tenere conto che i precedenti
episodi delittuosi sono risalenti nel tempo e senza compiere una valutazione complessiva della personalità dell’imputato.
2.4. Col quarto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto alla applicazione dell’art. 240 bis cod. pen. Si duole, in particolare, che sia stata mantenuta la confisca di tre autovetture e di due motocicli senza spiegare per quali ragioni non sia stato dato credito alle giustificazioni addotte in ordine al provenienza dei beni e del denaro necessario ad acquistarli. La difesa rileva, inoltre, quanto al motociclo Suzuky targato TARGA_VEICOLO, che questo veicolo è stato acquistato nel 2009 sicché dovrebbero valere, anche in relazione ad esso, le considerazioni sviluppate per revocare la confisca degli immobili; revoca che è stata disposta perché quei beni erano stati acquistati molto prima della commissione dei fatti per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il quarto motivo di ricorso è fondato. Gli altri non meritano accoglimento.
2. Si deve premettere che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché – come è avvenuto nel caso di specie – esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della sentenza di primo grado. In questi casi, infatti, poiché vi concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
La difesa non contesta che nel periodo oggetto di imputazione NOME COGNOME si sia recato a casa di NOME COGNOME (ristretto agli arresti domiciliari per violazione della legge in materia di stupefacenti). Sostiene però che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, questi incontri non erano finalizzati rifornire NOME di cocaina ed eroina (alla cui commercializzazione questi provvedeva poi tramite NOME COGNOME ed altri), bensì ad acquistare sostanza stupefacente della quale – come risulta da certificazione del SERT – l’imputato è consumatore abituale. Quanto al capo b), la difesa sostiene che COGNOME si fermava spesso poco distante dalla propria abitazione, nei pressi di un’area boschiva e di un rudere, per fumare eroina lontano dagli occhi della moglie e dei familiari. In tesi difensiva queste soste – avvenute per pochi minuti, in luoghi che
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sono stati individuati con sistema GPS e quindi con una certa approssimazione q. n ‘ ) non consentirebbe’ cii attribuire all’imputato la detenzione del materiale rinvenuto a pochi metri dal rudere e dalla strada della cui detenzione COGNOME è stato invece ritenuto responsabile (quattro panetti di eroina del peso lordo di 1.935 grammi, un panetto di cocaina del peso lordo di 630 grammi e, in una scatola in plastica, un bilancino di precisione, due pile, una confezione vuota di cellophane trasparente contenente tracce di eroina).
Col primo e secondo motivo di ricorso, la difesa sostiene che le argomentazioni difensive sarebbero state ignorate dai giudici di merito e la sentenza impugnata avrebbe sottovalutato alcuni dati idonei a confermarle. Tra gli altri: la circostanza che gli operanti abbiano documentato la presenza di COGNOME nei pressi dell’abitazione di NOME, ma non direttamente gli incontri tra i due né, tanto meno, il contenuto degli stessi; la circostanza che sul materiale sequestrato il 7 febbraio 2021 non siano state rivenute impronte papillari riferibili all’imputato; l circostanza che il 13 febbraio 2021 NOME si sia recato a casa di NOME anche se il 7 febbraio 2021 era stata sequestrata la sostanza stupefacente che, in tesi accusatoria, avrebbe dovuto fornirgli.
2.1. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non trovano conferma nella lettura della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Le allegazioni difensive, infatti, sono state puntualmente esaminate e sono state disattese con argomentazioni congrue, scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. I giudici di merito hanno sottolineato: che gli operanti verificaron tramite appostamenti, la presenza di NOME e della sua auto sotto l’abitazione di NOME; che, in molte occasioni, lo videro anche entrare nel palazzo e poi uscirne; che gli orari delle conversazioni nelle quali NOME comunicava a NOME COGNOME di avere ottenuto disponibilità di sostanza e gli orari nei quali, grazie a servizi di osservazione, NOME fu visto allontanarsi dalla casa di NOME sono significativamente coincidenti perché passano pochissimi minuti tra l’uscita dalla casa di NOME e la telefonata di NOME a COGNOME. I giudici di merito hanno sottolineato, inoltre, che era sempre NOME a chiamare COGNOME (di regola è l’acquirente che cerca il fornitore, non viceversa) e questi si recava a casa di NOME dopo aver sostato nei pressi del rudere ove il 7 febbraio 2021 fu rinvenuta sostanza stupefacente. Non è contraddittorio né illogico aver ritenuto che l’accertata presenza in quel luogo di sostanza stupefacente non possa essere casuale e neppure lo è l’aver sottolineato che (come documentato da videoriprese eseguite sul posto), dopo il sequestro, COGNOME si accorse che nel nascondiglio non c’era più nulla e reagì mostrando agitazione. La circostanza che sul materiale in sequestro non siano state rilevate impronte riferibili all’imputato è stata valutata nella sentenza di primo grado (pag. 20). Il G.u.p. ha osservato, non illogicamente,
che si tratta di un dato neutro perché le tracce rilevate erano frammentarie e, dunque, insufficienti per la comparazione. Quanto alla breve durata delle periodiche soste in prossimità del rudere, con una motivazione che non appare né contraddittoria né illogica, la sentenza di primo grado ha sostenuto (pag. 16) che il bilancino di precisione, rinvenuto insieme alla sostanza stupefacente, ben poteva essere utilizzato lontano dal nascondiglio, per confezionare le dosi, controllare la quantità della sostanza venduta, verificare la congruità del prezzo concordato. La sentenza di primo grado sottolinea, inoltre (pag. 17), che COGNOME aveva occultato poco distante dal luogo in cui furono trovati i panetti di cocaina ed eroina un’altra borsa non rinvenuta dagli operanti e le telecamere installate dopo il sequestro del 7 febbraio 2021 documentano che la prelevò.
In conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito ai fini de dichiarazione della penale responsabilità dell’imputato e invocano una t inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio. Comrioto, però, esula dai poteri della Corte di cassazione la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Col terzo motivo la difesa deduce vizi di motivazione per essersi tenuto conto della recidiva reiterata aggravata nella determinazione della pena.
Come noto, nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecit sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipd devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782).
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso di specie, si dovesse tenere conto della recidiva nella determinazione della pena. Ha osservato a tal fine che, con sentenza della Corte di appello di Bologna irrevocabile il 21 dicembre 2011, COGNOME ha riportato una condanna a quattro anni di reclusione per violazione della legge in materia di stupefacenti e una nuova condanna, a quattro anni e mesi
sei di reclusione, è stata riportata nel 2014, sia pure per fatti precedenti a quell oggetto della sentenza citata per prima. Da questi dati di fatto, il Giudice di primo grado ha desunto che COGNOME ha «gravitato, ed anche a livelli medio/alti, nel mondo del traffico della droga» e ha ritenuto, per questo, che la ricaduta nel delitto accertata nel presente giudizio fosse significativa di un «livello di pericolosità [. non trascurabile», tanto più che, già nella sentenza divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2011, era stata applicata a Papanokolla l’aggravante della recidiva reiterata. La Corte territoriale ha condiviso tali argomentazioni e ha osservato che «il numero e lo spessore dei precedenti penali» non giustifica una riduzione della pena, determinata partendo dal minimo edittale e bilanciando tale aggravante con le attenuanti generiche. I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto che per la gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato da tempo di cui vi è traccia nelle precedenti condanne, e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica.
Col quarto motivo di ricorso, la difesa si duole che la Corte di appello abbia confermato la confisca ex art. 240 bis cod. pen. dei beni indicati alle lettere da h) ad n) del decreto di sequestro preventivo del 9 novembre 2011 e, in particolare, di tre autovetture (una TARGA_VEICOLO A6 targata TARGA_VEICOLO; una Volkswagen Golf targata TARGA_VEICOLO]; una TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO) e due motoveicoli (un motociclo Suzuky targato TARGA_VEICOLO; un motociclo Kavasaky targato TARGA_VEICOLO).
Si deve premettere che la confisca era stata disposta per la ritenuta sproporzione esistente tra i redditi ricavati dalle attività economiche lecite svolte dall’imputato e dal suo nucleo familiare e i beni (immobili, mobili registrati e poste attive presenti su conti correnti) dei quali COGNOME aveva disponibilità, direttamente, oppure tramite la moglie e i figli. Nel ritenere esistente tale sproporzione la sentenza di primo grado ha fatto riferimento (pag. 26 della motivazione) a una società cooperativa che COGNOME aveva costituito insieme alla moglie NOME (la quale ne fu amministratrice dal 2015 al 2019). Questa società svolgeva «attività di consulenza e testistica relative alla riparazione di automezzi» e avrebbe percepito nel 2017 «ricavi per oltre 57.000 euro» pur avendo acquistato ricambi per soli 420 euro e «attrezzi/componentistica di ferramenta per 6.500 euro». Secondo la sentenza di primo grado, non è verosimile che la società abbia prodotto con investimenti di così minima entità un reddito tanto elevato e da ciò dovrebbe desumersi che nella cooperativa furono reinvestiti proventi dell’attività di spaccio realizzata da COGNOME negli anni precedenti al 2011 (attività per le quali egli è stato condannato con sentenze definitive).
La sentenza di primo grado osserva (pag. 27 e ss.) che, a fronte di ciò, e (per quanto è dato comprendere) in assenza di altre fonti di reddito lecite, NOME COGNOME si è aggiudicata all’asta al prezzo di 250.000 euro (di cui 130.000 coperti con mutuo bancario) un complesso immobiliare costituito da un villino e dai terreni annessi e che, nel medesimo limitato arco di tempo (non meglio specificato), la famiglia COGNOME ha acquistato anche i veicoli sopra indicati. In ragione del valore complessivo dei beni acquistati e del fatto che gli acquisti erano avvenuti in un arco di tempo relativamente breve, il Giudice di primo grado ha ritenuto vi fosse sproporzione tra gli acquisiti effettuati e i redditi percepiti nucleo familiare. Ha ritenuto, inoltre, che non fosse credibile la tesi difensiva secondo la quale i familiari della moglie dell’imputato le avevano elargito, in un breve arco di tempo, ingenti somme per consentirle di «aggiudicarsi all’asta un villino tutt’altro che popolare e per acquistare mezzi motorizzati, alcuni d quali anche di lusso, in cospicuo numero» (pag. 27 della sentenza di primo grado).
La difesa sostiene che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale sulla base della quale i beni sono stati sottoposti a sequestro preventivo e il giudice di primo grado ha disposto la confisca sarebbe stata superata in giudizio da specifiche allegazioni contenute in una memoria e in una consulenza tecnica (acquisite agli atti e utilizzate nel giudizio abbreviato) idonee a dimostrare «la provenienza lecita del denaro utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati» (denaro che la moglie dell’imputato avrebbe ricevuto dalla famiglia di origine, residente in Albania e benestante). Il difensore si duole che la Corte di appello non abbia argomentato sul punto e, nel confermare la confisca delle autovetture e dei motoveicoli, si sia limitata ad affermare: «gli acquisti di tali be sono stati effettuati in concomitanza delle condotte delittuose per cui si procede e, quindi, in un periodo ragionevolmente prossimo alle stesse, sicché deve ritenersi che siano stati effettuati con i proventi di tali reati, il che giustifica per es natura ablatoria» (così recita, testualmente, l’ultima pagina della sentenza impugnata). Nel ricorso si sottolinea, inoltre, che il dato temporale cui la sentenza della Corte di appello ha fatto riferimento non può avere rilievo per quanto riguarda il motociclo Suzuky targato TARGA_VEICOLO, che è stato acquistato nel 2009.
4.1. Come noto, L’art. 240 bis cod. pen. pone per coloro che abbiano subìto una condanna per i reati ivi indicati, una presunzione legislativa di illecit accumulazione. Non rileva pertanto che i beni oggetto di confisca derivino dal reato per il quale è stata inflitta la condanna, ma è necessario che sia provata: da un lato, l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato – o i provent dell’attività economica percepiti – da chi ha riportato tale condanna e il valore economico dei beni oggetto di confisca; dall’altro, che non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di quei beni (Sez. U, n. 920 del
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17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490); ciò anche alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato o dei reati “presupposto” e il momento di acquisizione dei beni interessati alla iniziativa ablatoria (in questo senso Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale «opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l’attività lavorativa dagl svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione» (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, COGNOME, Rv. 283177; Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790; Sez. 2, n. 1178 del 26/11/2008, dep. 2009, Trovato, Rv. 242718). Ha precisato, tuttavia, che se «il terzo formalmente intestatario di un bene ritenuto nella disponibilità del condannato ovvero lo stesso condannato ricorrono ad un’allegazione coinvolgente altre persone, assumendo di averlo ricevuto in donazione, l’indagine circa l’effettiva capacità patrimoniale ai fini dell’adozione della misura ablativa deve estendersi anche nei confronti dell’ipotetico donante, nei limiti della “sostenibilità” dell’esborso effettuato» (Sez. 6, n. 44254 de 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283969; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 260528).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso che la presunzione di accumulazione illecita potesse operare con riferimento all’acquisto del complesso immobiliare nel quale COGNOME vive con la propria famiglia. Ha sottolineato a tal fine che l’acquisto dell’immobile risale al 2007; quindi, a «un periodo storico rontano dalla commissione dei reati precedenti, risalenti nel tempo e sino al 2022, nonché da quello successivo oggetto del presente processo» (pag. 9 della sentenza impugnata). Nel confermare la confisca delle autovetture e dei motoveicoli, la Corte territoriale non ha argomentato sulla sproporzione esistente tra il valore di questi beni e i redditi del nucleo familiare. Non ha neppure ritenuto di dover replicare alle argomentazioni sviluppate nei motivi di appello, secondo le quali il denaro necessario all’acquisto dei veicoli proveniva, in parte, dai familiari della moglie dell’imputato. Ha ritenuto invece che i veicoli in parola siano stati acquistati con i proventi dei reati per cui si procede e ha giustificato tale conclusione facendo riferimento alle date degli acquisti (peraltro non specificate).
La motivazione è carente e, in parte, contraddittoria. Non è chiaro, infatti, se la confisca sia stata mantenuta per la ritenuta sproporzione tra il valore dei veicoli e i redditi del nucleo familiare (sproporzione che il giudice di primo grado aveva motivato tenendo conto anche del valore degli immobili) o, invece (come la parte
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finale della motivazione sembra suggerire), perché i veicoli sarebbero stati acquistati utilizzando i proventi delle attività di spaccio oggetto di imputazione.
Ed invero, avendo escluso che riguardo all’acquisto degli immobili possa operare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale di cui all’art. 240 bis cod. pen., nel confermare la confisca “allargata”, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali tale presunzione potrebbe operare con riferimento ai rimanenti beni e perché le date di acquisto dei veicoli (a differenza delle date di acquisto degli immobili) non siano idonee a rendere “irragionevole” l’operatività della presunzione. Avrebbe dovuto chiarire, inoltre, se le allegazioni difensive, valutate non credibili dal Giudice di primo grado, possano essere considerate tali anche in relazione alle elargizioni finalizzate all’acquisto di auto motoveicoli e, in caso positivo, perché. Ove invece – come la motivazione adottata lascia intendere – la confisca fosse stata disposta ritenendo che l’acquisto dei veicoli sia avvenuto utilizzando i proventi dell’attività di spaccio, la Corte di appell avrebbe dovuto fornire indicazioni sull’entità di tali profitti e sulle ragioni sulla ba delle quali l’acquisto potrebbe essere collegato ad essi, non essendo sufficiente a tal fine il generico riferimento al dato temporale.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni relative alla confisca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue ex art. 624 cod. proc. pen. l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 3 luglio 2024
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