Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1913 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1913 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2022 del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Livorno, con il provvedimento impugNOME in questa sede, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, indagato per delitti di usura, ha disposto la restituzione di parte degli oggetti sottoposti a sequestro, ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., con i decreti in data 30 dicembre 2021 e 24 gennaio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Livorno,
oiQ
mantenendo il sequestro disposto su due veicoli acquistati dal Bendinelfi nell’anno 2014 e su ingenti somme di denaro contante, rinvenute nella disponibilità dell’indagato.
Propone ricorso la difesa del condanNOME deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, in relazione al profilo della ragionevolezza temporale del disposto sequestro rispetto all’epoca di commissione dei fatti di reato; il Tribunale del riesame non aveva individuato l’esatta delimitazione del tempus commissi delicti, così facendo mancare uno dei termini di valutazione imposti dal criterio della ragionevolezza temporale; pur volendo considerare la descrizione contenuta nelle imputazioni cautelari, che facevano riferimento a condotte risalenti alla seconda metà dell’anno 2017, il Tribunale non aveva fornito alcun apparato argomentativo idoneo a sostener che il lasso di tempo esistente tra quell’epoca, e quella di acquisto dei veicoli, potesse essere considerato come “ragionevole” nella prospettiva del collegamento tra l’operato acquisto e l’esistenza di condizioni di illecita accumulazione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 240 bis cod. pen.; il Tribunale aveva ritenuto che il presupposto della ragionevolezza temporale tra epoca di acquisto del bene e data di commissione del fatto di reato, la cui dimostrazione grava sulla parte pubblica, non operasse con riguardo alle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’indagato, non potendosi escludere che le somme rinvenute fossero frutto di progressivi e risalenti accantonamenti, come per l’ipotesi di risparmi accumulati nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. GLYPH E’ fondato il primo motivo di ricorso.
La motivazione del Tribunale del riesame, quanto all’accertamento del rispetto del perimetro temporale in cui devono ricadere gli incrementi patrimoniali suscettibili di apprensione attraverso il sequestro finalizzato alla “confisca allargata” ex art. 240 bis cod. pen., è carente o, al più, meramente apparente.
Pur avendo illustrato la premessa in diritto, circa la necessità della verifica del criterio di ragionevolezza temporale per l’operatività della presunzione di illegittima acquisizione, che si traduce nel «dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468 – 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272988 – 0; Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420 – 0), il provvedimento impugNOME, nell’applicare quel principio alla fattispecie in esame, non fornisce alcun dato
valutativo, né alcuna considerazione di carattere logico, utili per affermare la ragionevolezza dell’ablazione (o per escludere la rilevanza del periodo di tempo intercorso tra gli acquisti, pacificamente avvenuti nell’anno 2014, e l’epoca di realizzazione delle condotte di usura).
1.1. GLYPH Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha affermato in modo corretto (pag. 16) che, relativamente alla disponibilità di ricorse di denaro sproporzionate rispetto alla capacità patrimoniale dell’indagato, opera il principio per il quale l’accrescimento – che non sia puntualmente provato dalla parte, in termini di entratajaccurnuio in uno specifico momento cronologico – non imporle la verifica temporale dell’acquisita disponibilità.
Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato limitatamente al giudizio espresso circa il sequestro preventivo del veicolo targato TARGA_VEICOLO e del veicolo targato TARGA_VEICOLO, con rinvio al Tribunale di Livorno, sezione per il riesame delle misure cautelari, perché provveda a nuovo esame dell’istanza colmando la lacuna motivazionale indicata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo del veicolo targato TARGA_VEICOLO e del veicolo targato TARGA_VEICOLO con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Livorno sezione per le misure cautelari reali; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 3/11/2022