Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16343 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16343 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a Roma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 06/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza pronunciata il giorno 13 aprile 2022 aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di due unità immobiliari, site una in Grottaferrata e l’altra in San Felice Circeo, avanzata in data 19 marzo 2018 da NOME COGNOME e NOME COGNOME, la prima già imputata nel procedimento conclusosi con la sua condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per quello di cui all’art. 64 bis cod. pen. e con la confisca delle due unità immobiliari, e la seconda quale terza interessata.
Una delle due unità immobiliari era intestata a NOME COGNOME e l’altra a NOME COGNOME. Entrambe erano state sequestrate in corso di procedimento nei confronti di NOME COGNOME, coniuge coimputato di NOME COGNOME, che fu poi separatamente giudicato e condannato con sentenza che negò la confisca dei beni invece confiscati nel procedimento conclusosi con la condanna di NOME COGNOME. La Corte di appello aveva evidenziato che il principio del ne bis in idem non impedisce che un medesimo bene, in relazione a soggetti diversi, possa essere sottoposto a procedimenti diversi di sequestro e confisca con esiti finali diversi sul piano del vincolo reale.
1.1. Avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME e di NOME COGNOME deducendo vizio di violazione di legge poiché il provvedimento di sequestro preventivo, prodromico alla confisca, era stato adottato soltanto nei confronti di NOME COGNOME determinandosi, in tal modo, una preclusione processuale all’adozione della confisca sugli stessi beni e in relazione ai medesimi reati in riferimento ad altri concorrenti.
1.2. Questa sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 17 marzo 2023, qualificava l’impugnazione come opposizione disponendo, quindi, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per competenza.
1.3. La Corte di appello di Roma, con la ordinanza in epigrafe, giudicando sulla opposizione proposta da NOME COGNOME (deceduta il giorno 26 dicembre 2022) e da NOME COGNOME ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca della prima a seguito del suo decesso e per il mancato intervento dei di lei eredi
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nel giudizio di opposizione, mentre ha rigettato la richiesta di revoca della confisca avanzata dalla seconda, in quanto non permessa in sede esecutiva e non avendo, comunque, la condannata fornito elementi nuovi tali da consentire la revoca della misura di sicurezza ablatoria .
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME (in proprio e quale erede della terza interessata NOME COGNOME) e NOME COGNOME (quale erede della terza interessata NOME COGNOME), per mezzo degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno proposto ricorsi per cassazione affidati a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo denunciano, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt.125, comma 3, 177, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. e 24 Cost. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che gli eredi della opponente NOME COGNOME non fossero intervenuti in giudizio dopo il decesso della loro dante causa, nonostante gli odierni ricorrenti – come risultante dal verbale della udienza tenutasi il giorno 6 luglio 2023 – si fossero costituiti in giudizio, nella sopra indicata qualità, conferendo ai difensori procura speciale per esperire ogni azione giudiziaria utile ad ottenere il dissequestro dei beni immobili confiscati con la sentenza pronunciata in data 21 maggio 2012 dalla stessa Corte distrettuale.
2.2. Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt.12-sexies 1.356/1992, 321 e 649 cod. proc. pen. (anche in relazione al combinato disposto degli artt.630, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., 28, lett. b, d.lgs 159/2011), 3, 39 e 42 Cost.
In particolare, osservano che la richiesta di revoca della confisca era fondata sulla circostanza che il provvedimento ablatorio emesso nei confronti di NOME COGNOME riguardava gli stessi beni già sottoposti a sequestro preventivo nei confronti del di lei marito NOME COGNOME e, quindi, in contrasto con quanto statuito con la sentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo (destinatario dell’originario sequestro preventivo).
Ciò posto, la decisione della Corte di appello che – quanto alla opposizione della COGNOME – aveva evidenziato che essa non era stata accompagnata da nuovi elementi’ era comunque erronea, poiché non aveva tenuto conto di quanto disposto con la sentenza emessa nei confronti del marito, con la quale i medesimi beni erano stati sottoposti a sequestro preventivo di talché vi era violazione del principio del ne bis in idem sotto il profilo oggettivo.
Inoltre, essendo NOME COGNOME coniugata (in regime di comunione dei beni) con NOME COGNOME, era stata erroneamente sostenuta la differenza soggettiva per escludere la identità degli istanti, poiché tale interpretazione determinerebbe in realtà una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni giuridiche del tutto sovrapponibili tra loro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.
Con riferimento al primo motivo si osserva che la Corte territoriale aveva dato atto dell’acquisizione del certificato di morte di NOME COGNOME, di talché l legittimazione ad agire apparteneva ai suoi eredi.
2.1. Ciò posto va evidenziato che dal verbale dell’udienza del 6 luglio 2023, (consentita in questa sede in ragione del vizio lamentato dai ricorrenti) emerge che l’AVV_NOTAIO aveva soltanto comunicato l’avvenuto decesso di NOME COGNOME producendo altresì la procura rilasciata a lui ed all’AVV_NOTAIO dagli eredi (odierni ricorrenti) in qualità di terzi interessati senza, però, alcuna formale costituzione in giudizio e la formulazione di richieste da parte loro.
Parimenti alla successiva udienza tenutasi il 6 ottobre 2023, nel relativo verbale, si era dato che l’AVV_NOTAIO aveva prodotto il certificato di morte di NOME COGNOME senza alcuna costituzione in giudizio degli eredi, i quali non hanno nemmeno dedotto di avere depositato alcuna memoria difensiva nel corso del giudizio di opposizione o di avere fatto proprie le richieste della loro dante causa.
2.2. Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza della terza interessata (deceduta) per la mancata costituzione in giudizio dei suoi eredi e di richieste da parte loro.
2.3. A quanto sopra deve aggiungersi che, comunque, la originaria richiesta di revoca di NOME COGNOME era manifestamente infondata poiché con essa la predetta avrebbe dovuto dedurre le specifiche ragioni in forza delle quali quanto oggetto di confisca (a lei formalmente intestato) fosse anche sostanzialmente di sua esclusiva proprietà per averlo acquistato grazie ai propri redditi; al contrario, la terza interessata si era limitata a sostenere unicamente che la confisca non poteva essere disposta in quanto vi era già stato sequestro preventivo nei confronti di NOME COGNOME.
Passando all’esame del secondo motivo (relativo alla posizione di NOME COGNOME in proprio) deve precisarsi che la confisca di cui si tratta è stata disposta, ai sensi dell’art.12-sexies del d.l. n.306/1992, in sede di cognizione con la sentenza (ormai irrevocabile) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 6 giugno 2011 – riformata solo in punto di pena dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 21 maggio 2012 mediante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art.4 1.146/2006 – che aveva condannato la odierna ricorrente per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 648-bis cod. pen.
3.1. La disciplina sostanziale e processuale della confisca di cui si discute è, in ragione del tempo in cui venne emessa la sentenza di condanna sopra indicata (che aveva disposto anche la confisca) tquella contenuta nell’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, nel testo vigente prima delle modificazioni a tale articolo recate dall’art. 31 della legge n. 161 del 2017. Il citato art. 12-sexies prevede, per quanto qui interessa, che nel caso di condanna per i delitti per i quali la ricorrente è stata riconosciuta colpevole è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le modificazioni normative recate dalla citata legge del 2017 mantengono ferma, per quanto qui di rilievo, la condanna, anche mediante sentenza di applicazione di pena pattuita, per la
commissione dei delitti sopra indicati, quale presupposto necessario (ancorché non sufficiente) per disporre la confisca di cui si discute e la presunzione, relativa, di seguito indicata, non vinta dalla giustificazione della provenienza dei beni offerta dal condannato. La condanna costituisce il presupposto necessario, ma non sufficiente, per disporre la confisca speciale obbligatoria in discorso, dal momento che la presunzione iuris tantum dell’origine illecita dei beni del condannato (si presume «che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone»: così, in motivazione, Corte cost. sent. n. 33 del 2018) sorge non per effetto della mera condanna, ma anche dall’accertamento – con onere della relativa prova a carico del pubblico ministero – della sproporzione tra tali beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso, senza che si debba ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa del condannato: sproporzione che non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni (giurisprudenza di legittimità costante; cfr., per tutte, a partire da Cass. SU., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226490: Cass. Sez. 6, n. 45700 del 20 novembre 2012, COGNOME, Rv. 253816; Cass. Sez. 1, n. 25728 del 5 giugno 2008, Cicala, Rv. 2404671).
3.2. Costante è anche l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presunzione in discorso resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale»: ciò significa che il momento di acquisizione del bene non deve risultare talmente lontano dall’epoca di commissione del “reato spia” da rendere ictu ocu/i irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 11049 del 5 febbraio 2001, COGNOME, Rv. 226051; Cass. Sez. 1, n. 2634 del 11 dicembre 2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254250; Cass. Sez. 4, n. 35707 del 7 maggio 2013, COGNOME, Rv. 256882 Cass. Sez. 1, n. 41100 del 16 aprile 2014, COGNOME, Rv. 260529). La confisca c.d. “allargata” prevista dal citato art. 12sexies ha natura di misura di sicurezza patrimoniale “atipica” in quanto prescinde
da collegamento pertinenziale con il reato – per la cui commissione è stata inflitta condanna – dei beni che ne costituiscono l’oggetto e dall’epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero successivo alla commissione del reato medesimo (cfr., sul punto: Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, COGNOME, cit.; Cass. Sez. 1, n. 10756 del 18 febbraio 2009, COGNOME, cit.; Cass. Sez. 6, n. 22020 del 22 novembre 2011, dep. 2012, Notarangelo, Rv. 252849; Cass. Sez. 5, n. 19358 del 21 febbraio 2013, COGNOME, Rv. 255381); tenuto conto, in particolare, della sua applicabilità sulla base dei presupposti della condanna per le tipologie di reato più gravi ed allarmanti e della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell’attività economica svolta, dell’intento di contrastare forme di accumulazione di ricchezza illecita per impedire un loro futuro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, l’istituto esplica una funzione preventiva e mantiene le caratteristiche proprie della misura di sicurezza patrimoniale di diritto speciale.
3.3. Il fatto, poi, che l’art. 676 del codice di rito faccia espresso riferimento ad una competenza del giudice dell’esecuzione in ordine alla confisca, non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla revoca della stessa nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito (come avvenuto nella fattispecie) in sede di cognizione l’iter processuale che la riguarda. La disciplina dettata dall’art. 676 è chiara nel senso: a) di ricondurre al giudice dell’esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione; b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l’ha disposta; c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al condannato.
3.4. Tali considerazioni hanno quindi indotto la costante giurisprudenza di legittimità a ritenere non consentita in executivis la revoca della confisca cd. “allargata”, disposta con la sentenza irrevocabile di condanna (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 3877 del 20 gennaio 2004, COGNOME, Rv. 227330; Cass. Sez. 1, n. 26852 del 10 giugno 2010, Cavallaro, Rv, 247726; Cass. Sez. 1, n. 42386 del 10 giugno 2016, COGNOME, n.m.; Cass. Sez. 3, n. 15847 del 25 ottobre
2016, dep. 2017, Vertola, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 276491 – 01), come ribadito con l’ordinanza impugnata.
3.5. La Corte di appello ha poi osservato che NOME COGNOME non aveva comunque dedotto nuovi elementi di fatto non acquisiti e valutati nel corso del giudizio di cognizione, che potessero determinare una differente valutazione delle circostanze che avevano portato alla confisca.
Orbene, la ricorrente non si confronta con il compiuto ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione facendo invece riferimento alla incompatibilità della confisca dei beni in quanto già oggetto di sequestro preventivo nei confronti del marito; la dedotta violazione del ne bis in idem è stata però esclusa dalla Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, considerato che il sequestro preventivo era stato disposto in un altro procedimento ed a carico di un diverso imputato (il marito).
3.6. Parimenti la Corte di appello, senza incorrere in vizi logici, ha ritenuto inesistente anche l’eventuale contrasto tra giudicati di cui all’art.630, lett. a), del codice di rito osservando che, al riguardo, non è sufficiente il mero contrasto di principio tra le decisioni, ma bensì un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storic su cui esse si fondano. Orbene, nel caso in esame, tale incompatibilità è stata esclusa dato che le due sentenze avevano entrambe accertato l’esistenza di una associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 ed avevano solo stabilito una differente destinazione dei beni caduti in sequestro.
Rispetto a tale ultimo profilo NOME COGNOME, pur lamentando la violazione di legge, in sostanza suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice dell’esecuzione per respingere l’opposizione e in ogni caso non ha dedotto specifici elementi a conferma del lamentato contrasto tra giudicati.
I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024.