Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6072 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6072 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO CASA NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/04/2025 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza emessa in data 14/04/2025, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione ex artt. 676 co. 1 e 667 co. 4 cod. proc. pen. – così qualificato il ricorso in cassazione con provvedimento di questa Sezione Prima, ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi, del 27/12/2024 – proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del 24/09/2024, depositata il 08/11/2024, con la quale la medesima Corte di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca ex art. 240 bis cod. pen. del cespite immobiliare intestato al ricorrente, disposta con sentenza emessa il 21/04/2021 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 16/12/2022,nei confronti del padre NOME COGNOME, condannato per i reati di cui agli artt. 74, 73 d.P.R. 309 del 1990.
A ragione, la Corte napoletana ha evidenziato come il ricorrente, in sede di opposizione, si fosse limitato a rimarcare la distanza temporale tra il momento dell’acquisto dell’immobile oggetto di confisca da parte di NOME COGNOME, avvenuto il 24 gennaio 2006, ed il periodo di commissione dei reati accertati in via definitiva a carico di quest’ultimo, da agosto 2013 a luglio 2014.
La Corte, nel condividere integralmente la disamina già effettuata in seno al provvedimento opposto, la cui motivazione Ł stata testualmente riportata, evidenziava innanzitutto come l’acquisto dell’immobile fosse avvenuto da parte di NOME COGNOME nel 2006 per un valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dal nucleo famigliare; riteneva poi che le caratteristiche dell’articolato sodalizio criminoso di cui faceva parte il COGNOME, sintomatiche di particolare esperienza nel settore del narcotraffico, consentissero di ritenere soddisfatto il requisito della ragionevolezza temporale, potendosi escludere che l’acquisto dell’immobile fosse avvenuto in un periodo di tempo
eccessivamente antecedente alla commissione del reato; e ciò anche in considerazione della particolare pericolosità manifestata dal condannato, incaricato del delicato ruolo di assistenza logistica alle operazioni di importazione, deposito e custodia di ingenti quantitativi di droga pesante, e considerato altresì che il condannato, nel periodo coperto dal giudicato condannatorio (anni 2023-2014), svolgeva, come nel 2006, attività di meccanico e carrozziere, provvedendo alla preparazione dei veicoli per il sodalizio, dotandoli di scomparti segreti ove venivano inseriti i soldi o i cospicui quantitativi di cocaina.
L’immobile oggetto di confisca era stato poi donato, nel 2014, al figlio NOME COGNOME.
Sottolineava, infine, la Corte come quest’ultimo fosse legittimato a contestare esclusivamente la fittizietà dell’intestazione dell’immobile, potendo solo argomentare sulla sua titolarità effettiva, argomenti non toccati invece dall’opposizione, con la quale si era contestata l’esistenza dei presupposti della confisca.
Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, relativamente all’interpretazione ed applicazione dell’art. 240 bis cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’avvenuta confisca.
Sotto il profilo della c.d. ‘ragionevolezza temporale’, ha errato la Corte nel ritenere legittima la confisca applicata, dal momento che NOME COGNOME Ł stato condannato in relazione a condotte delittuose commesse oltre sette anni dopo l’acquisto dell’immobile oggetto di confisca. ¨ quindi privo di fondamento ritenere che il condannato avesse acquistato, nel gennaio 2006, l’immobile (un box, del valore di € 21.000) con i proventi del sodalizio criminoso, a lui contestato negli anni 2013 e 2014; peraltro, nel 2006, NOME COGNOME svolgeva regolare attività lavorativa.
Sotto altro profilo, la Difesa contesta l’affermazione per cui l’odierno ricorrente sarebbe un mero intestatario fittizio del bene: l’assunto si fonda infatti esclusivamente sulla circostanza che l’immobile Ł stato donato dal padre al figlio, nel 2014. Difetta tuttavia la prova che NOME COGNOME abbia mantenuto la titolarità del bene. In caso analogo (sez. 3, n. 4456 del 2022), la Corte di legittimità ha affermato come non sia possibile dimostrare la titolarità di un bene o la sua disponibilità in capo al condannato solo in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante ed il donatario.
2.2. Con il secondo motivo denuncia contraddittorietàdella motivazione relativamente alla capacità di proporre opposizione da parte del terzo.
La Corte, nell’affermare che il ricorrente non potesse contestare i presupposti della confisca, non essendo prevista una sorta di intervento ad adiuvandum , Ł caduta in contraddizione con quanto deciso con provvedimento del 24/09/2024 in relazione alla domanda di restituzione avanzata da NOME COGNOME; nonostante ella fosse, al pari dell’odierno ricorrente, una terza interessata, la Corte non evidenziava alcuna carenza di legittimazione ad agire da parte della predetta.
3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.Con il primo motivo, NOME COGNOME lamenta, in sostanza, la mancanza del requisito della cosiddetta ‘ragionevolezza temporale’ in relazione alla confisca disposta ai sensi dell’art. 240bis cod. pen., evidenziando che NOME COGNOME Ł stato condannato per condotte delittuose poste in essere oltre sette anni dopo l’acquisto del bene oggetto di ablazione. A suo avviso, risulta dunque illogico ritenere che il condannato – il quale nel 2006 svolgeva regolare attività lavorativa – abbia potuto acquistare l’immobile (un box del valore di € 21.000) con proventi derivanti dall’associazione finalizzata al narcotraffico, la cui operatività (e la correlata partecipazione del medesimo) Ł circoscritta agli anni 2013 e 2014.
La Corte d’appello ha, sul punto, correttamente rilevato la mancanza di legittimazione di NOME COGNOME a contestare i presupposti della confisca, e in particolare a censurare la misura ablativa sotto il profilo della ragionevolezza temporale.
¨ principio ormai consolidato che, al terzo interessato dal provvedimento ablatorio, che non abbia preso parte al processo di cognizione, sia certamente consentito tutelare in executivis la sua posizione sostanziale, così domandando la restituzione del bene oggetto di ablazione, mediante la proposizione di incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 45105 del 4/7/2019, Rv. 276957; Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, Lega, Rv. 274242 – 01); le eccezioni in tal caso riservate al terzo, però, attengono esclusivamente alla propria effettiva titolarità o disponibilità del bene, senza che sia consentito – a tale soggetto – contestare l’esistenza dei presupposti fondanti la misura, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l’ablazione e la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato dal condannato (Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, COGNOME, Rv. 288582 – 01; Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, COGNOME , Rv. 28747401; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286439 – 01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396 – 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165 – 01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276700 – 01 ).
Giova richiamare, su punto, attesa la palese affinità concettuale e sistematica tra gli istituti della confisca di prevenzione e della confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen.,il recentissimo arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che, dirimendo un contrasto sorto sul punto, hannochiarito che, «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 28830001).
Alla luce dei citati principi, il ricorrente non era quindi legittimato a contestare i presupposti dell’avvenuta confisca, ed in particolare la violazione del criterio della ragionevolezza temporale.
Quanto alle generiche contestazioni, mosse sempre in seno al primo motivo di ricorso, avverso la ritenuta fittizietà dell’intestazione del bene immobile all’odierno ricorrente, si osserva come, dal provvedimento impugnato, emerga con chiarezza che detto profilo non era stato sollevato in sede di merito, (testualmente a pag. 3 del provvedimento impugnato: «Nel caso di specie, peraltro, il terzo opponente nulla ha dedotto sulla titolarità effettiva(e non meramente fittizia) del bene ricevuto in donazione, limitandosi a contestare, come detto, la sussistenza dei presuppostiper la confisca allargata in capo al condannato»); nØ quanto affermato dalla Corte napoletana risulta contestato dal ricorrente.
Il motivo di ricorso Ł pertanto inammissibile, poichØ introduce per la prima volta in sede di legittimità una censura che avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di merito, risolvendosi in una questione incompatibile con il perimetro del sindacato esercitabile dalla
Corte di cassazione.
Va peraltro osservato che la censura si risolve in una generica confutazione rispetto a quanto sufficientemente argomentato sul punto dalla Corte di appello di Napoli, che aveva desunto la fittizietà dell’intestazione dal rapporto parentale tra intestatario fittizio (figlio) e reale dominus del bene (padre), e dal fatto che la cessione fu effettuata a titolo gratuito (trattandosi di una donazione).
3.Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, Ł il secondo motivo di ricorso, in seno al quale si deduce la contraddittorietà della decisione impugnata, in relazione a quanto deciso nel provvedimento opposto, reso dalla Corte di appello di Napoli il 24/09/2024, in relazione alla domanda di restituzione avanzata dalla terza interessata NOME COGNOME.
Dall’esame di quest’ultima ordinanza, emerge che NOME COGNOME aveva chiesto la restituzione del denaro (€ 564,01) rinvenuto sul suo conto corrente (sequestrato il 09/04/2018), ed oggetto di confisca, deducendone l’esclusiva titolarità; ebbene, si osserva che il ricorso avanzato nell’interesse della predetta Ł stato accolto proprio sotto il profilo della mancata prova della fittizietà dell’intestazione – profilo che, pacificamente, il terzo interessato era legittimato a contestare.
4.Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
Non si ravvisano invece le condizioni per pronunciare condanna anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, dal momento che la questione attinente alla legittimazione del terzo ad aggredire la misura ablatoria anche in relazione ad aspetti diversi dalla fittizietà dell’intestazione, eraoggetto di contrasto al momento della proposizione dell’incidente di esecuzione e dello stesso ricorso in esame (essendo stata risolta solo con l’intervento delle Sezioni Unite Putignano , di cui, al momento di proposizione del ricorso, era nota solo l’informazione provvisoria, essendo le motivazioni state depositate solo il 05/09/2025); non ricorrono, quindi, le condizioni stabilite dall’art. 616 cod. proc. pen. nella lettura datane dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), in difetto di profili di colpa in capo al ricorrente (in tal senso, cfr. Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, COGNOME, Rv. 248380 – 01 e Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219532 – 01).
5.Esclusa quindi la legittimazione del terzo ad impugnare la disposta confisca per motivi diversi da quelli attinenti alla fittizia intestazione del bene, si interroga il Collegio sulla eventuale rilevabilità d’ufficio, ex art.609 cod. proc. pen., di una macroscopica violazione del criterio di ragionevolezza temporale dell’avvenuta confisca ex art. 240 bis cod. pen..
6.L’istituto oggi contenuto nell’art. 240 bis cod. pen.nasce dall’evoluzione dell’art. 12 sexies del d.l. 306 del 1992, introdotto dopo il venir meno dell’art. 12 quinquies a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 48/1994, che aveva censurato la precedente disciplina per il contrasto con la presunzione di innocenza; già allora la ratio era quella di aggredire l’accumulazione patrimoniale illecita nei confronti di soggetti condannati incapaci di giustificare la sproporzione tra reddito e beni.
Nel sistema attuale, la confisca allargata costituisce una «misura di sicurezza atipica» fondata su una presunzione relativa di illecita provenienza dei beni sproporzionati rispetto alle disponibilità lecite del condannato, ma tale presunzione incontra un limite intrinseco nel criterio della ragionevolezza temporale, che delimita l’arco cronologico entro il quale l’acquisizione patrimoniale può essere attribuita a un’attività illecita riconducibile al reatospia.
La relazione sistematica tra la confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen.e la confisca di
prevenzione emerge dalla comune matrice normativa che le qualifica come misure di aggressione patrimoniale imperniate sulla sproporzione tra ricchezza e redditi leciti, prescindendo entrambe dal necessario accertamento del nesso eziologico tra il bene e uno specifico reato.
Nella confisca allargata, la condanna per uno dei reatispia costituisce presupposto formale di accesso alla verifica patrimoniale, ma l’oggetto dell’accertamento resta la disponibilità diretta o indiretta di beni di valore ingiustificato e la ragionevolezza temporale del loro accumulo, principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La confisca di prevenzione si muove lungo una direttrice analoga, richiedendo l’accertamento della pericolosità qualificata del soggetto e di un patrimonio incongruo rispetto alle capacità reddituali lecite, senza necessità di correlare ogni bene a una condotta punibile; e, proprio come nella disciplina dell’art. 240 bis cod. pen., anche qui la disponibilità mediata del bene e la natura fittizia delle intestazioni rilevano quali elementi sintomatici del tentativo di schermare l’origine illecita della ricchezza.
L’omogeneità dei presupposti applicativi ha indotto la giurisprudenza a evidenziare che i due istituti costituiscono specie di un medesimo genus: Ł in tale prospettiva che Ł stato affermato come, ove il giudizio di cognizione abbia già scrutinato la sproporzione patrimoniale in relazione ai medesimi fatti che fondano la pericolosità di prevenzione, non possa legittimamente replicarsi una nuova valutazione sul medesimo compendio, atteso che i criteri decisori coincidono e il giudizio rischierebbe di tradursi in una duplicazione non consentita.
La logica unitaria del sistema risulta ulteriormente confermata dalla comunanza dei limiti posti alla posizione del terzo intestatario, che, tanto nella confisca allargata quanto in quella di prevenzione, può esclusivamente allegare la propria effettiva titolarità senza contestare i presupposti sostanziali della misura, i quali restano indissolubilmente ancorati alla posizione del proposto.
Ne deriva un modello in cui la distinzione tipologica tra i due istituti sopravvive solo sul piano formale, mentre sul piano funzionale le due misure condividono presupposti, ratio e modalità operative, convergendo nella finalità di ablare ricchezze incompatibili con un profilo reddituale lecito e, pertanto, sintomatiche di una pericolosità qualificata o di una partecipazione ad attività delittuose strutturate.
Già in sede di prevenzione patrimoniale, specie dopo la riforma anticipata nel 2008 e formalizzata nel 2011 della possibile confisca disgiunta, si Ł stabilizzata (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262605 – 01) una linea interpretativa ben precisa che richiede – a fini di coerenza sistematica e ragionevolezza costituzionale della ablazione – il presupposto aggiuntivo della ‘correlazione temporale’ tra la condizione di pericolosità e gli investimenti economici oggetto di possibile esproprio dei valori (secondo l’arresto COGNOME , «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, Ł anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si Ł manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato»).
Dunque, in sede di prevenzione, l’aspetto temporale si erge a presupposto di
delimitazione stessa della confiscabilità (che deve accompagnarsi alla condizione di pericolosità riscontrata in fase constatativa), in modo alquanto stringente.
Sul terreno della confisca penale estesa, la Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n.33 del 2018, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.12 sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti presupposto, ha affermato che la coerenza del sistema con i principi costituzionali impone che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale sia «circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale». La Consulta ha precisato che «il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall’epoca del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione illecita».
La giurisprudenza di legittimità ha piø volte ribadito la centralità del criterio della correlazione temporale quale limite immanente alla presunzione relativa di cui all’art.240 bis cod. pen.
Già Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, Rv. 273612 – 01, ha affermato che, in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 12sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall’epoca di commissione del “reato spia” da rendere ” ictu oculi ” irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un’attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui Ł intervenuta condanna.
In senso conforme, Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468 – 01, ha ribadito che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ” ictu oculi ” estranei al reato perchØ acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.
Le Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281561 – 01, hanno ricostruito in modo definitivo il criterio della ragionevolezza temporale quale limite intrinseco della confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., affermando che la misura può colpire i beni entrati nella disponibilità del condannato sino alla pronuncia della sentenza per il reatospia, nonchØ quelli acquistati in epoca successiva, purchØ finanziati con risorse economiche pregresse, anteriori alla decisione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la presunzione di illecita provenienza non opera oltre un arco temporale che mantenga coerenza logicoprobatoria con la condotta delittuosa, poichØ l’acquisizione non deve risultare «talmente lontana» dall’epoca del reato da rendere inverosimile l’origine illecita del bene; principio già espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 260529 – 01, e Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, COGNOME, Rv. 226051 – 01.
Tale criterio Ł stato ricondotto dalle Sezioni Unite a una matrice comune con la confisca di prevenzione, richiamando la sentenza Sez. U COGNOME , che aveva imposto, in via costituzionalmente orientata, la necessità di una correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità e l’acquisizione dei beni, quale limite alla dilatazione indefinita dell’area oggettiva della misura. In tal modo, COGNOME ha trasfuso nell’ambito della confisca allargata lo stesso principio di equilibrio temporale elaborato per la prevenzione, facendo della ragionevolezza temporale il parametro imprescindibile per evitare che l’ablazione si trasformi in un controllo patrimoniale potenzialmente illimitato e sganciato dal periodo in cui si Ł formata la ricchezza illecita.
Sul medesimo orientamento si innesta anche la pronuncia delle Sez. U, n. 8052 del
26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 – 01, che ha ribadito l’obbligo del giudice di verificare la coerenza temporale tra l’acquisizione del bene e il periodo di pericolosità, escludendo la possibilità di estendere la misura a beni la cui distanza cronologica dal reato renderebbe arbitraria la presunzione di illiceità.
Proprio in applicazione di detti principi, Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 – 01 ha ritenuto che, in tema di confisca allargata disposta ai sensi dell’art. 240bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ” ictu oculi ” estranei al reato perchØ acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (nello stesso senso, come richiamata in motivazione, Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988 – 01).
Il criterio della ragionevolezza temporale costituisce dunque un limite strutturale rispetto alla confisca allargata, in quanto la presunzione di illecita provenienza non può estendersi illimitatamente nel tempo; detto principio costituisce un limite di legalità sostanziale derivante dai principi convenzionali (art. 1 Prot. Add. CEDU, art. 7 CEDU) e dalla giurisprudenza interna, e funge dunque da bilanciamento tra l’effettività dell’aggressione ai patrimoni illeciti e la tutela delle garanzie costituzionali, e costituisce parametro imprescindibile in ogni giudizio sulla confisca allargata.
7.Molto recentemente, le linee esegetiche così tracciate sono state suggellate dalla pronunzia della Corte EDU, prima sezione, nella causa COGNOME e altri c. Italia del 25 settembre 2025, che ha riguardato proprio un caso di confisca di prevenzione che aveva raggiunto i beni di titolarità di terzi, non socialmente pericolosi, ritenuti acquistati in connessione temporale con la manifestazione della pericolosità del proposto, soggetto incluso nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 159 del 2011, e risultati nella sua esclusiva disponibilità: laCorte ha ribadito che la confisca di prevenzione, pur non essendo una sanzione penale, deve rispettare il principio di legalità sostanziale e i canoni di prevedibilità e proporzionalità, confermando quindi quanto già affermato nella sentenza della Corte Edu (Grande Camera) de Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 ma con un focus piø marcato sulla prova del nesso temporale. La Corte ribadisce, infatti,la compatibilità, in astratto, di questo strumento con la Convenzione, ritenendo che la confisca prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011 non abbia natura punitiva, ma persegua una finalità essenzialmente ripristinatoria, volta a neutralizzare gli effetti economici dell’illecito e a prevenire forme di arricchimento ingiustificato.
Con la sentenza in esame, la Corte EDU sottolinea che, perchØ la misura possa ritenersi compatibile con i diritti garantiti dalla Convenzione, Ł necessario accertare l’esistenza di un nesso tra i beni oggetto di ablazione e l’attività illecita del proposto, tale da rendere ragionevole la presunzione della loro origine illecita;il collegamento tra i beni e la pericolosità sociale non può essere puramente presuntivo, in quantooccorre una relazione temporale ragionevole tra l’acquisizione dei beni e il periodo di pericolosità;in assenza di tale nesso temporale, la misura rischia di diventare arbitraria e violare l’art. 1 Prot. Add. CEDU.
8.Ebbene, può quindi affermarsi che, nel sistema della confisca allargata disciplinata dall’art. 240 bis cod. pen., il criterio della correlazione temporale tra l’acquisizione del bene e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale rappresenta un requisito strutturale di legalità della misura. Esso non attiene a un mero profilo valutativo o discrezionale, ma incide direttamente sulla base legale della presunzione di provenienza illecita, come chiarito dalla giurisprudenza interna e, da ultimo, dalla Corte EDU nella sentenza COGNOME e altri c. Italia del
25 settembre 2025.
In questa prospettiva, la correlazione temporale Ł un requisito indefettibile della fattispecie legale e costituisce, quindi, un limite imprescindibile alla latitudine applicativa dell’istituto, funzionale a garantire il rispetto dei principi di legalità sostanziale e di tutela dei diritti convenzionali.
9.Chiarito che la ragionevolezza temporale rappresenta un limite intrinseco alla disciplina della confisca ex art. 240 bis cod.pen., tale da incidere direttamente sulla legalità della misura, quando l’applicazione retroattiva o sproporzionata ne comprometta la conformità ai principi costituzionali e convenzionali, resta da verificare quale sia lo strumento processuale che consenta di rilevare l’illegalità anche in presenza di un ricorso inammissibile.
¨ in questo snodo che assume rilievo l’elaborazione giurisprudenziale dell’art. 609 cod. proc. pen. , divenuto nel tempo una vera e propria clausola di salvaguardia della legalità sostanziale.
L’evoluzione giurisprudenziale che emerge dalle pronunce del massimo organo nomofilattico di questa Corte Ercolano , COGNOME , dagli arresti successivi ( NOME e COGNOME ) e infine dalla decisione COGNOME segue un percorso coerente che ha progressivamente ridisegnato i rapporti tra principio di legalità e stabilità del giudicato.
La sentenza Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano , Rv. 258651 – 01 ha inaugurato l’indirizzo affermando che, quando una norma sanzionatoria Ł dichiarata incostituzionale, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di rimuovere gli effetti esecutivi della pena che su quella norma si fonda. In questa prospettiva, la legalità della pena prevale sull’intangibilità del giudicato, perchØ l’esecuzione non può continuare a reggersi su un fondamento normativo venuto meno.
La sentenza Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. COGNOME , Rv. 260697 – 01 ha consolidato questo principio, affermando in modo netto che l’esecuzione di una pena in contrasto con la Costituzione non può proseguire. Se la norma che ha determinato la pena, o parte della pena, Ł stata dichiarata incostituzionale, l’esecuzione deve cessare nella misura corrispondente, imponendo una riconformazione del giudicato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Tale passaggio ha rafforzato l’idea che il giudicato, pur definitivo, debba essere flessibile quando necessario a ristabilire la conformità della pena ai principi costituzionali.
I successivi arresti del massimo organo nomofilattico di questa Corte (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COGNOME , Rv. 264858 – 01, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME , Rv. 264206 – 01 ) , hanno ulteriormente sviluppato questa linea interpretativa, chiarendo che la caducazione ‘ex tunc’ della norma sostanziale impone di adeguare la decisione definitiva ogni volta in cui il rapporto esecutivo non sia esaurito. Si rafforza così il ruolo del giudice dell’esecuzione e della Corte di cassazione quali garanti dell’effettività del principio di legalità, anche in presenza di giudicati già formati, e si conferma che non si tratta di introdurre un nuovo grado di merito, ma di assicurare che la pena eseguita sia conforme all’ordinamento.
La pronuncia Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME , Rv. 283689 – 01 rappresenta l’approdo di questo percorso: nell’affermare il principio di diritto che «Spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione “ab origine” contraria all’assetto normativo vigente perchØ di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale» la
pronuncia pone la legalità costituzionalecome criterio prevalente rispetto alla stabilità della decisione passata, in continuità con l’intera linea evolutiva inaugurata da Ercolano e consolidata da COGNOME .
Ebbene, richiamando quanto sancito dalle Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, COGNOME Fazia , Rv. 265110 – 01, richiamato sul punto dalle stesse COGNOME , «la questione centrale non Ł se la regola della intangibilità del giudicato trovi deroghe, perchØ ciò Ł ormai una dato acquisito; bensì quello di verificare se si sia verificata una lesione del diritto o di una garanzia fondamentale della persona che giustifichi una limitazione della sua intangibilità pur formalmente prevista».
In questo quadro, risultano definitivamente superati i limiti affermati da Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, COGNOME , Rv. 265106 – 01in tema di inammissibilità del ricorso: l’inammissibilità non può costituire un ostacolo quando Ł in gioco la legalità della pena, poichØ il giudicato, pur stabile sul fatto, diviene recessivo rispetto all’esigenza primaria di espungere qualunque esito sanzionatorio illegale.
Anche le Sezioni semplici di questa Corte si sono via via uniformate a tali principi,estendendo la loro applicazione in diversi ambiti.
¨ quindi stato affermato che «L’inammissibilità del ricorso per cassazione – nella specie per intempestività – non impedisce alla Suprema Corte di procedere all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale, stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689». (Fattispecie relativa all’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca patente di guida in luogo di quella della sospensione della stessa). (Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 263596 – 01).
Sempre con riferimento all’applicazione di pene accessorie illegali, veniva ancora affermato che «L’illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, Ł rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile». (Fattispecie relativa ad interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicata sulla base della pena individuata dopo aver praticato gli aumenti per la continuazione, anzichØ sulla base della pena principale indicata per il reato piø grave, inferiore nel caso di specie al limite di tre anni di reclusione). (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276320 – 01).
Sullo specifico tema della ritenuta illegalità della misura di sicurezza della confisca, Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275884 – 01, haaffermatoche, nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena e della misura di sicurezza Ł rilevabile d’ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell’ipotesi di tardività del ricorso.(Fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del danaro illegalmente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non può trovare applicazione).
Sez. 4, n. 31430 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281837 – 02, in materia di misure cautelari personali, ha ritenuto che nel giudizio di cassazione fosse rilevabile d’ufficio l’intervenuta applicazione di una misura cautelare personale al di fuori dei casi consentiti dalla legge, dovendo i principi generali in materia di impugnazione cedere a fronte di un provvedimento idoneo ad incidere sullo “status libertatis”, analogamente a quanto avviene in caso di pena illegale.
Sez. 5, n. 16091 del 17/03/2023, T., Rv. 284450 – 01, sempre in tema di misure cautelari personali,ha ritenuto che «Nel giudizio di cassazione, Ł rilevabile d’ufficio la genericità, anche parziale, del provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendo i principi generali in materia di impugnazioni recedere a fronte di provvedimenti idonei a incidere sullo “status libertatis”». (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell’obbligo di tenersi a una determinata distanza dai medesimi, sul rilievo che non era stata data specifica indicazione dell’ambito territoriale del divieto).
Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286862 – 02, richiamando gli approdi di Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276320 – 01, ha affermato che «L’illegalità della pena accessoria erroneamente applicata Ł rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile». (Fattispecie relativa all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, all’interdizione legale e alla sospensione della responsabilità genitoriale durante la pena, disposte avendo riguardo alla pena complessiva, quale risultante dall’aumento per la continuazione, piuttosto che alla pena principale irrogata per il reato piø grave, all’esito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito).
10.Ebbene, può quindi affermarsi chel’evoluzione giurisprudenziale dell’art. 609 cod. proc. pen. mostri un chiaro e progressivo ampliamento dei poteri di intervento officioso della Corte di cassazione a tutela dei principi di legalità e di garanzia, anche in presenza di ricorsi inammissibili.
A partire dagli arresti piø risalenti, la Corte ha riconosciuto che l’inammissibilità del ricorso non impedisce di eliminare provvedimenti viziati da illegalità originaria, sia in tema di pene principali che di pene accessorie o misure di sicurezza. Le Sezioni Unite COGNOME hanno poi consolidato questo indirizzo, precisando che la Corte può e deve intervenire quando la sanzione applicata sia contra legem , per specie o per misura. Da lì, la giurisprudenza successiva ha esteso tale principio anche ad ambiti ulteriori, come le misure cautelari personali, allorchØ il provvedimento incida sullo status libertatis o, in una fattispecie assimilabile a quella che ci occupa, in caso di misura di sicurezza della confisca illegalmente disposta (Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275884 – 01).
Il filo conduttore che attraversa queste pronunce Ł la consapevolezza che il limite dell’inammissibilità non può prevalere di fronte alla necessità di assicurare che la decisione finale non comporti effetti giuridici illegittimi o sproporzionati. In tal modo, l’art. 609 cod. proc. pen. Ł divenuto uno strumento di riequilibrio, capace di impedire che un vizio insanabile permanga nel sistema processuale solo per ragioni formali.
In sintesi, la giurisprudenza ha progressivamente attribuito all’art. 609 cod. proc. pen. la funzione di clausola di salvaguardia del principio di legalità sostanziale, trasformandolo in un presidio volto ad assicurare che nessuna misura restrittiva della libertà, nØ alcuna sanzione o misura di sicurezza, possa sopravvivere qualora risulti intrinsecamente illegale, a prescindere dallo stato di ammissibilità del ricorso. Si tratta di una linea interpretativa stabilmente maturata e ormai parte integrante del diritto vivente.
Nel percorso evolutivo che ha condotto all’attuale configurazione della cedevolezza del giudicato , un ruolo decisivo Ł stato svoltoanche dalla Corte costituzionale. Le sentenze n. 210 del 2013 e 68 del 2021 hanno infatti segnato la progressiva valorizzazione del principio di legalità e dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali nella fase esecutiva, chiarendo che il giudicato non può costituire un ostacolo insormontabile quando la sanzione irrogata si pone in contrasto con parametri costituzionali. Con la n. 210/2013 la Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione deve rimuovere gli effetti di una condanna basata su norme dichiarate incostituzionali, riconoscendo che l’autorità del giudicato, pur essenziale alla
stabilità dell’ordinamento, arretra di fronte all’illegittimità sopravvenuta della disciplina sanzionatoria. La successiva n. 68/2021 ha rafforzato questo indirizzo, sottolineando che la revisione del trattamento sanzionatorio Ł doverosa ogniqualvolta l’esecuzione di una pena incostituzionale comprometterebbe i diritti fondamentali della persona condannata.
Nel quadro delle misure patrimoniali, la sentenza n. 160 del 2024 ribadisce che la disciplina della confisca non può comprimere in modo irragionevole le garanzie del terzo e deve prevedere strumenti capaci di salvaguardare il diritto di proprietà e le garanzie difensive.
11.Ebbene, ritiene il Collegio che i principi affermati dalle Sezioni Unite COGNOME , in ordine al potere della Corte di cassazione di rilevare d’ufficio l’illegalità della pena anche in presenza di ricorso inammissibile, trovano piena applicazione anche nel settore della confisca allargata ex art.240 bis cod.pen., poichØ anche tale misura costituisce espressione del genus delle misure di sicurezza patrimoniali e, come tali, soggiace al vincolo della legalità sostanziale.
Richiamatele considerazioni sopra espresse sub paragrafi 6., 7. e 8., deve ritenersi che, per la confisca allargata, la ragionevolezza temporale integri un requisito strutturale e indefettibile della fattispecie, la cui assenza determina un vizio genetico della misura, del tutto assimilabile – sul piano della legalità sostanziale – all’applicazione di una pena o di una misura di sicurezza in specie o in misura diversa da quella prevista dalla legge.
In tale prospettiva, l’insegnamento delle Sezioni Unite COGNOME si impone anche nel presente contesto: quando la confisca allargata sia stata adottata in violazione del limite temporale che ne condiziona l’operatività, l’illegalità così riscontrata Ł rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art.609, comma 2, cod. proc. pen., pur in presenza di un ricorso inammissibile. Ciò in quanto la misura patrimoniale, se priva del suo necessario fondamento normativo, si traduce in un’ingerenza arbitraria nel diritto di proprietà, in contrasto con l’art.1 Protocollo addizionale CEDU e con i principi di legalità e proporzionalità che permeano l’intero sistema delle ablazioni penali.
12.Ne deriva che, anche nel caso della confisca ex art.240 bis cod.pen., la Corte Ł tenuta a espungere l’illegalità originaria derivante dalla violazione del criterio di correlazione temporale, essendo tale vizio idoneo a travolgere la legittimità stessa della misura, indipendentemente dal regime di ammissibilità del ricorso. La ‘cedevolezza del giudicato’, affermata da COGNOME , si estende dunque alle misure patrimoniali ogniqualvolta venga in rilievo una lesione dei principi fondamentali che governano l’ablazione.
Non Ł ultroneo evidenziare come la Corte EDU abbia piø volte ribadito che l’ablazione del diritto di proprietà può ritenersi compatibile con l’art.1 del Protocollo n.1 CEDU solo quando l’interessato abbia avuto un’effettiva possibilità di partecipare al procedimento e di contestare le ragioni della misura. Le pronunce COGNOME e altri c. Turchia (5 marzo 2019) e COGNOME c. Russia (16 aprile 2019) affermano che la tutela del terzo estraneo o comunque inciso dal provvedimento ablativo deve essere reale, effettiva e non meramente formale; diversamente, si configura una violazione sia del diritto di proprietà sia dell’art.13 CEDU, che impone l’esistenza di un rimedio giurisdizionale adeguato. In maniera ancor piø significativa, la sentenza Bongiorno e altri c. Italia (5 gennaio 2010) ha chiarito che l’ablazione non può legittimamente gravare su soggetti che non abbiano partecipato al procedimento, poichØ la mancanza di contraddittorio effettivo determina una violazione delle garanzie convenzionali in materia di proprietà e diritto a un ricorso effettivo.
13.Alla luce di tali principi, risulta ancor piø evidente che, quando difetti la correlazione temporale strutturale tra l’acquisizione del bene e il periodo di manifestazione della
pericolosità o dell’attività criminosa accertata – elemento costitutivo e indefettibile della disciplina della confisca allargata – la misura risulti priva del necessario fondamento legale. In tale evenienza, il giudice di legittimità ha il dovere di intervenire ex officio ai sensi dell’art.609 cod. proc. pen., espungendo l’illegalità derivante dal superamento del limite temporale di ragionevolezza, in coerenza con il principio della ‘cedevolezza del giudicato’ delineato dalla piø recente giurisprudenza di legittimità.
14.Muovendo dai principi che governano la confisca ex art.240 bis cod.pen. -in particolare, dal necessario criterio della ragionevolezza e della correlazione temporale tra l’acquisto del bene e la pericolosità sociale del soggetto-nonchØ dal potere di rilievo officioso dell’illegalità della misura previsto dall’art.609, comma2, cod. proc. pen., il caso che ci occupa impone di verificare la legittimità della confisca del cespite immobiliare intestato al ricorrente, disposta con sentenza emessa il 21/04/2021 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 16/12/2022, nei confronti del padre NOME COGNOME.
Va osservato infatti che, come emerge dall’esame del provvedimento impugnato, ed atti richiamati, NOME COGNOME, padre dell’odierno ricorrente, fu condannato, con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 22/04/2021, irrevocabile il 16/12/2022, per il reato di cui all’art. 74 d. P.R. 309 del 1990, contestato come commesso «da agosto 2013 fino al luglio 2014» (contestazione c.d. ‘chiusa’); tutti i reati fine per i quali Ł intervenuta la condanna definitiva si collocano entra tale perimetro temporale.
La disposta confisca ex art. 240 bis cod. pen. ha riguardato un box sito in INDIRIZZO, acquistato da NOME COGNOME in data 24/01/2006 per la somma di € 21.000.
L’acquisto dell’immobile oggetto della misura ablativa risulta effettuato in un momento temporalmente molto distante – essendo precedente di oltre sette anni-dall’inizio delle condotte delittuose accertate a carico del condannato. Una tale distanza cronologica escludeva, già sul piano logicoargomentativo, la possibilità di ritenere che l’operazione patrimoniale potesse essere stata finanziata con la provvista formatasi nel periodo in cui si Ł manifestata la pericolosità sociale del soggetto, rendendo pertanto non configurabile un nesso causale diretto tra l’acquisizione del bene e le risorse economiche generate dall’attività illecita.
Del tutto congetturale e fondata su asserzioni meramente apodittiche ed ipotetiche Ł l’argomentazione posta dalla Corte d’appello di Napoli a fondamento del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca formulata dall’odierno ricorrente, essendosi evidenziato come le caratteristiche dell’articolato sodalizio criminoso di cui faceva parte NOME COGNOME, sintomatiche di particolare esperienza nel settore del narcotraffico, consentissero di ritenere soddisfatto il requisito della ragionevolezza temporale, in considerazione della particolare pericolosità manifestata dal condannato, incaricato del delicato ruolo di assistenza logistica alle operazioni di importazione, deposito e custodia di ingenti quantitativi di droga pesante, e considerato altresì che il condannato, nel periodocoperto dal giudicato condannatorio, svolgeva, come nel 2006,attività di meccanico e carrozziere, provvedendo alla preparazione dei veicoli per il sodalizio, dotandole di scomparti segreti ove venivano inseriti i soldi o i cospicui quantitativi di cocaina.
L’argomentazione secondo cui le caratteristiche del sodalizio criminoso e il ruolo logistico svolto dal condannato sarebbero idonei a colmare un intervallo temporale di oltre sette anni tra l’acquisto del bene (gennaio 2006) e l’inizio della condotta illecita (agosto 2013) Ł, come già evidenziato, priva di qualsiasi base fattuale concreta.
In definitiva, l’evidente violazione del criterio della ragionevolezza temporale e
l’assoluta mancanza di elementi idonei a ricondurre l’acquisto del bene alla provvista illecita generata nel periodo delle condotte accertate impongono di qualificare la misura ablativa come adottata contra legem , risultando priva del necessario fondamento normativo; ne discende, ai sensi dell’art.609, comma 2, cod. proc. pen., la possibilità per questa Corte di rilevarne d’ufficio l’illegalità, con le conseguenti determinazioni.
15.Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene, in definitiva, il Collegio di rilevare d’ufficio l’illegalità della confisca dell’immobile sito in INDIRIZZO, acquistato da NOME COGNOME in data 24/01/2006, oggetto di confisca ex art. 240 bis cod. pen. disposta con sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME il 29/04/2013 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 16/12/2022 e, conseguentemente, di annullare l’ordinanza impugnata e quella della Corte di appello di Napoli, resa in qualità di giudice dell’esecuzione in data 24 settembre 2024, disponendo conseguentemente la restituzione del bene confiscato all’avente diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Visto l’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella della Corte di appello di Napoli in qualità di giudice dell’esecuzione in data 24 settembre 2024 e per l’effetto dispone la restituzione del bene confiscato all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..
Così Ł deciso, 12/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME