Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5936 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5936 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Seminara il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO del 07/01/2026.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 settembre 2025, la Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giudicando in sede di opposizione avverso l’ordinanza del 13 febbraio 2025, confermava la confisca ai sensi dell’art. 240bis cod. pen. dei fabbricati ubicati in INDIRIZZO, di proprietà di NOME COGNOME e di sua moglie NOME COGNOME.
La Corte di assise riteneva sussistenti tutti i presupposti per disporre la richiesta confisca in quanto NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’articolo 416bis cod. pen. commesso fino al 1990, con sentenza della Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emessa il 25 gennaio 1996 (in riforma della sentenza della Corte di assise di Palmi nel 15 dicembre 1994) e con la sentenza della Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emessa il 30 ottobre 2018 (in riforma della sentenza della Corte di assise di Palmi nel 30 luglio 2013) per il reato di cui all’articolo 416bis cod. pen. commesso dal 2004 al 2010.
Inoltre, gli immobili erano stati acquistati dal COGNOME e dalla moglie nel dicembre del 1989 per l’importo di 85 milioni di lire, di cui 41 milioni di lire versati al momento della stipula dell’atto, e 44 milioni di lire mediante l’accollo del mutuo; a fronte di questo acquisto, come emergeva dalla nota della questura del 6 dicembre 2024, emergeva la insussistenza della capacità reddituale necessaria per sostenere la relativa spesa, venendo in rilievo dunque anche l’ulteriore presupposto della sproporzione tra i redditi e il valore dei beni acquistati, ai fini della confisca ai sensi dell’art. 240bis cod. pen.
A fronte degli elementi evidenziati nel provvedimento impugnato (intervenuta
condanna per ‘reati spia’ ed esistenza della sproporzione degli acquisti effettuati rispetto al reddito dichiarato, come accertato attraverso specifiche indagini patrimoniali), con conseguente integrazione della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, non erano stati allegati elementi idonei a superare tale presunzione; quanto, in particolare, a NOME COGNOME, alcun elemento era stato portato a sostegno della propria richiesta.
La confisca ex art. 240bis cod. pen. poteva essere confermata anche tenuto conto che, avendo natura di misura di sicurezza patrimoniale, si applica la legge di vigente al momento della decisione, e non sussistendo, infine, alcuno dei denunciati profili di incompatibilità dell’istituto della confisca c.d. ‘allargata’ con principi costituzionali nØ con principi di diritto eurounitario.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di NOME COGNOME, deducendo:
2.1. Vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 25 Cost. e all’art. 2 cod. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’applicazione retroattiva della confisca allargata.
Si deduce che la confisca ex art. 240bis cod. pen. Ł stata applicata a NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’articolo 416bis cod. pen. per il quale era stato condannato con sentenza della Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 25 gennaio 1996; che la contestazione del reato era avvenuta in forma ‘chiusa’ ed aveva come data finale marzo 1990; che l’immobile confiscato, sito a Nogarole Rocca, in provincia di Verona, era stato acquistato con atto del 13 dicembre 1989 da NOME COGNOME e dalla moglie NOME COGNOME.
La confisca ai sensi dell’art. 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) poi confluita nell’art. 240bis cod. pen. Ł stata introdotta dall’art. 2, decreto-legge 20 giugno 1994 n. 399 (convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 501).
Quindi, nella fattispecie, la confisca non era stata ancora introdotta nell’ordinamento al momento della commissione del reato (1990) nØ al momento dell’acquisto del bene confiscato (1989) e, dunque, era stata applicata retroattivamente, in violazione dell’art. 25, terzo comma, Cost. e dell’art. 7 § 1, CEDU.
2.2. Vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., all’art. 117 Cost. e all’art. 1, Prot. 1 CEDU, Per inosservanza ed erronea applicazione nella legge penale con riferimento all’applicazione retroattiva della confisca allargata.
Si sottolinea che, avendo tale confisca carattere afflittivo, incidendo notevolmente sui diritti di proprietà ed iniziativa economica di cui agli artt. 41 e 42 Cost., pur non avendo natura penale, la sua applicazione dovrebbe essere assistita da adeguate «garanzie proprie dei beni giuridici su cui incidono».
In particolare, il ricorrente richiama la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale in materia di presupposti applicativi delle misure personali e patrimoniali di prevenzione, ove si Ł osservato che la confisca di prevenzione, per la sua capacità di incidere in maniera significativa sui diritti di iniziativa economica e di proprietà, tutelati a livello costituzionale dagli artt. 41 e 42 Cost. e a livello convenzionale dall’art. 1 Prot. 1 CEDU, deve comunque «soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione».
Nel sottolineare le «analogie» tra la confisca di prevenzione e la confisca allargata
poste in evidenza dalla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, il ricorrente ritiene dunque costituzionalmente necessario che – in caso di previsione di nuove misure ablative o di estensione di misure ablative preesistenti a casi prima non previsti – la nuova disciplina si applichi solo ai fatti posti in essere successivamente all’entrata in vigore delle modifiche legislative.
Inoltre, l’applicazione retroattiva della confisca allargata contrasterebbe con il principio della prevedibilità della futura applicazione di tale misura, sottesa al principio di legalità, come interpretato dalla Corte EDU.
2.3. Vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 240bis cod. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione al requisito della sproporzione e vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione.
Si deduce, in primo luogo, che la pretesa sproporzione tra il valore del bene confiscato e la capacità reddituale era stata affermata sulla base di un dato erroneo perchØ la polizia giudiziaria aveva considerato solo l’attività lavorativa di NOME COGNOME quale lavoratore dipendente, mediante l’estratto conto integrato RAGIONE_SOCIALE e, per tale ragione, aveva affermato che non risultava nel periodo interessato altra produzione di reddito; invece il COGNOME aveva svolto attività anche attività di lavoro autonomo quale titolare di un’impresa di autotrasporti e aveva prodotto, allegandolo all’atto di opposizione, la sua iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE; inoltre, all’udienza del 2 luglio 2025, aveva prodotto anche l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE del padre NOME COGNOME, insieme al quale aveva precedentemente lavorato nell’ambito della medesima attività; erano stati prodotti anche certificati cronologici del Pubblico Registro automobilistico relativi a due autocarri per il trasporto di merci, il primo immatricolato in data 3 giugno 1981 e il secondo immatricolato in data 28 DATA_NASCITA; il ricorrente aveva indicato quale tipo di trasporti eseguiva (marmi, derrate alimentari) e aveva indicato i nomi dei clienti per conto dei quali eseguiva i trasporti.
Tuttavia, non era stato possibile, data la risalenza nel tempo dell’attività di autotrasporto (anni ’80), reperire gli estratti conto e le dichiarazioni dei redditi, nØ altri dati utili per superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale; peraltro, la famiglia del COGNOME si era trasferita lontano dalla RAGIONE_SOCIALE ed egli era detenuto ininterrottamente dal 1990.
Ne conseguiva che il COGNOME non aveva assolto all’onere di allegazione necessario per poter superare la presunzione relativa di lecita accumulazione patrimoniale per causa a lui non imputabile, a causa della distanza temporale, pari a trentasei anni, tra la data di acquisto dell’immobile (1989) e la data di adozione della misura ablatoria (2025), e anche sul punto la motivazione dell’ordinanza impugnata risultava carente ed illogica.
Infine, si deduce anche la violazione di legge in relazione alle norme del codice civile che regolano la comunione legale dei coniugi, posto che l’acquisto da parte della moglie del COGNOME, NOME COGNOME, era avvenuto in base ai principi che regolano la comunione legale e, pertanto, la confisca avrebbe potuto essere eseguita sulla sola quota nella titolarità di NOME COGNOME.
2.4. Con memoria difensiva, datata 7 gennaio 2026, si deduce ulteriormente, in tema di applicazione retroattiva della confisca di cui all’art. 240bis cod. pen., la non applicabilità al caso di specie dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 2025, con la quale sono state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 85bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3bis , del
decteto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159).
Si invoca, inoltre, la sentenza della Corte EDU, NOME c. Italia, nella parte in cui ha ritenuto sproporzionata l’ingerenza nel diritto di proprietà, anche a causa del notevole tempo trascorso tra il periodo di pericolosità e l’adozione della misura, evidenziando che, nel caso in esame, la confisca Ł stata proposta in sede esecutiva nel 2025, a distanza di circa trentacinque anni dai fatti per i quali era intervenuta condanna definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso, mentre Ł inammissibile nel resto per la manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
Sono manifestamente infondati il primo e secondo motivo di ricorso, che devono essere trattati congiuntamente poichØ le questioni prospettate, tutte afferenti all’applicazione retroattiva della confisca allargata, si fondano su argomenti in larga misura sovrapponibili.
2.1. Il principio costantemente affermato dalla Corte anche a Sezioni Unite, tanto da potere essere considerato ‘diritto vivente’, Ł quello secondo cui la confisca c.d. ‘allargata’, prevista dall’art. 240bis cod. pen., costituendo una misura di sicurezza atipica che replica alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia, Ł regolata dalla legge vigente al momento della sua applicazione, in applicazione della speciale disposizione dell’art. 200, primo comma, cod. pen., richiamata dall’art. 236, secondo comma, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 29022 del 30/5/2001, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Cuku, Rv. 282690 – 01).
2.2. Proprio per la ricordata natura della confisca allargata, Ł da tempo consolidato il principio secondo il quale «anche tale confisca, come le altre misure di sicurezza, Ł applicabile nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell’entrata in vigore della norma che la disciplina, non essendo essa soggetta al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all’art. 200 cod. pen. alla quale fa rinvio l’art. 236 cod. pen. e non integrando tale interpretazione una violazione dell’art. 7 CEDU (tra le altre: Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254698-01).
2.3. Ribadito che il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria, estranea alla confisca allargata, piø di recente si Ł affermato che essa può essere ordinata anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita (Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, Di Spirito, Rv. 276299-01).
2.4. Un tale ‘diritto vivente’ Ł immune dalle censure sollevate dal ricorrente dal punto di vista dei principi costituzionali, anche nell’ottica di una interpretazione convenzionalmente orientata, come ritenuto dalla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha, invero, osservato che la confisca allargata condivide la medesima finalità della confisca di prevenzione e che entrambe costituiscono «altrettante species di un unico genus », quello della «confisca dei beni di sospetta origine illecita» (Corte Cost. sent. n. 24 del 2019, punto 10.3. del considerato in diritto), che Ł oggetto da tempo di puntuali obblighi internazionali e unionali, sorti sulla base della consapevolezza della insufficienza della confisca ‘tradizionale’ a contrastare l’accumulazione di ricchezza attraverso la commissione di reati (sentenza Corte Cost. sent. n. 33 del 2018, punto 6 del
‘considerato in diritto’).
Rispetto a tali misure, la Corte costituzionale ha escluso la natura punitiva, osservando che, «nell’ottica del sistema, l’ablazione costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità». In tal caso, la confisca del bene non ha «lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, piø semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si Ł costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico», e così di neutralizzare «quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere»; sicchØ, «n assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell’ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene» (Corte Cost. sent. n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del ‘considerato in diritto’).
Tali principi sono stati di recente riaffermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 2025 che, nel richiamare i principi espressi dalla sentenza n. 24 del 2019, ha affermato che, con riferimento a una misura ablatoria che ha connotati non punitivi ma ripristinatori, come la confisca ex art. 240bis cod. pen., deve escludersi l’operatività del divieto di applicazione retroattiva della legge penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e all’art. 7 CEDU (par. 6.3. del ‘considerato in diritto’).
2.5. Un tale diritto vivente può essere ritenuto immune anche da censure dal punto di vista del diritto convenzionale, invocato dal ricorrente.
A identiche conclusioni Ł, invero, pervenuta anche la giurisprudenza della Corte EDU in rifermento a confische strutturalmente simili a quella in esame, la cui compatibilità con la Convenzione EDU Ł stata valutata alla luce del parametro dell’art. 1 Prot. 1 CEDU (Corte EDU, 12/05/2015, Gogitidze e altri c. Georgia, § 99; Corte EDU, 02/02/2021, Ulemek c. Serbia, § 64).
Analogamente, deve essere richiamata l’estesa analisi compiuta dalla Corte EDU nella sentenza COGNOME c. Italia ed i puntuali riferimenti alla conforme giurisprudenza rilevante della stessa Corte EDU concernente misure analoghe alla confisca di prevenzione o alla confisca allargata previste da altri Paesi parti della Convenzione ed alla inapplicabilità a tali confische delle garanzie proprie della ‘materia penale’ di cui all’art. 6, § 2 e 3, CEDU e di cui all’art. 7 CEDU (Corte EDU, 21/01/2025, COGNOME c. Italia, § 99-140).
2.6. Infine, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, nemmeno può ritenersi che la confisca allargata, disposta per fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all’epoca, abbia integrato una violazione della prevedibilità convenzionalmente intesa, non avendo potuto il ricorrente prevedere la futura applicazione di tale misura, in quanto non prevista dalla legge al momento della commissione del reato.
In questo caso, infatti, il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi di beni che l’ordinamento – in presenza di condanna per uno dei “reati-spia” e della sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica – considera essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti come reato dalla legge all’epoca in vigore; e dunque mediante modalità non conformi all’ordinamento giuridico, che hanno determinato «un vizio genetico nella
costituzione dello stesso diritto di proprietà» in capo a chi ne ha acquisito la materiale disponibilità» (Corte Cost. sentenza n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del ‘considerato in diritto’).
Il terzo motivo Ł fondato, per i motivi qui illustrati.
3.1. Lo schema normativo della confisca allargata si fonda su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per determinati reati, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti; in presenza di determinate condizioni, si presume, cioŁ, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. Il legislatore intende contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale Ł pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata.
3.2. Si Ł dubitato della compatibilità costituzionale di uno strumento, come quello in esame, tanto efficace quanto fortemente invasivo, ed in tal senso si Ł chiarito come la presunzione relativa non realizzi una reale inversione dell’onere della prova, ma si limiti a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, in definitiva, la sussistenza (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME; Corte Cost. n. 133 del 2018; Corte Cost. n. 166 del 2025).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tale situazione, si configura una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, in motivazione; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04;Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052 – 01).
3.3. Al fine di evitare un’eccessiva dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca ‘allargata’ e di non di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni, la Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno perimetrato l’ambito di operatività della presunzione di illecita provenienza dei beni secondo il criterio di “ragionevolezza temporale”, ponendo l’accento, sulla base di un percorso ermeneutico affine a quello cui sono pervenute le Sezioni Unite in tema di confisca di prevenzione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262605-01), sulla necessità di un collegamento cronologico tra l’attività delittuosa per cui Ł stata emessa la sentenza di condanna o di applicazione della pena e il momento di ingresso nel patrimonio del singolo bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME cit.; sentenza Corte cost., n. 24 del 2019; punto 11 del ‘considerato in diritto’, sentenza Corte Cost. n. 133 del 2018; punto 5.3. del ‘considerato in diritto’ sentenza Corte Cost. n. 166 del 2025).
3.4. Anche i vigenti strumenti giuridici eurounitari, che impongono agli Stati membri di prevedere il potere del giudice di disporre la confisca c.d. ‘allargata’ in caso di condanna
per determinati gravi reati, pur contemplando il ricorso a presunzioni ai fini dell’individuazione dell’origine illecita dei beni, impongono che l’applicazione della misura non si fondi su alcun automatismo. Si richiede, invero, che «l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni Ł sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose» (art. 5, paragrafo 1, Direttiva 2014/42/UE); analoghe indicazioni, con qualche variazione terminologica, sono oggi riprodotte nell’art. 14, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2024/1260/UE («Nel determinare se i beni in questione derivino da condotte criminose, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni Ł sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata»).
Inoltre, tanto il ‘considerando’ n. 21 della Direttiva 2014/42/UE, quanto il ‘considerando’ n. 29 della nuova Direttiva 2024/1260/UE chiariscono che lo Stato può fissare «un periodo di tempo entro il quale Ł possibile ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose», in sintonia – dunque – con il segnalato orientamento giurisprudenziale relativo al necessario requisito di ‘ragionevolezza temporale’ dell’acquisto dei beni confiscati rispetto al tempus commissi delicti .
Tali strumenti impongono altresì che, alla persona condannata, siano garantiti il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice imparziale ed una reale possibilità di contestare le circostanze del caso di specie, ivi compresi gli elementi di fatto concreti e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione vengono considerati come derivanti da condotte criminose (secondo i termini dell’art. 8, paragrafi 1 e 8, della Direttiva 2014/42/UE e dell’art. 24, paragrafi 1 e 5, Direttiva 2024/1260/UE), dando attuazione al principio di effettività garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.5. La ragionevole opportunità di presentare il proprio caso alle autorità competenti, al fine di contestare efficacemente le misure che interferiscono con il diritto di proprietà garantito dall’art. 1 Prot. 1 CEDU, Ł stato ritenuto requisito imprescindibile anche alla luce degli standard convenzionali di tutela dei diritti fondamentali (tra le tante: Corte EDU, 15/01/2015, COGNOME c. Estonia, § 104; Corte EDU, 21/05/2002, NOME c. Finlandia, § 45; Corte EDU, 25/09/2025, NOME e altri c. Italia, § 69, non definitiva).
La Corte EDU, ribadendo che non Ł contrario alla CEDU un sistema che non richieda la prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ della illecita provenienza dei beni bensì l’elevata probabilità, unitamente alla incapacità dell’interessato di dimostrare il contrario, ha affermato che il giusto equilibrio richiesto dall’art. 1 Prot. 1 CEDU Ł garantito laddove, a titolo di contrappeso a garanzia dei diritti dei ricorrenti, i giudici nazionali forniscano adeguata motivazione delle ragioni per le quali si possa presumere che i beni da confiscare potrebbero essere il provento delle condotte illecite (Corte EDU, 13/07/2021, COGNOME e altri c. Bulgaria, § 214-215; Corte EDU, 26/09/2023, COGNOME e altri c. Bulgaria, § 122; Corte EDU, 25/09/2025, COGNOME e altri c. Italia, § 74, non definitiva).
In sostanza, si richiede che i diritti procedurali siano effettivamente garantiti e si afferma che, a tal fine, si deve tenere conto del modo in cui Ł disciplinato l’onere della prova e, in particolare, l’onere di allegazione imposto al soggetto interessato in questo tipo di confisca.
3.6. Alla luce di queste considerazioni, può affermarsi che l’onere a carico del soggetto inciso da un provvedimento di confisca non Ł calibrato sui canoni di uno statuto probatorio rigoroso e formale, modulato suquello vigente in materia petitoria, sì da
assurgere, in determinati casi, al rangodi probatio diabolica e che per il suo assolvimento Ł, infatti, sufficiente la meraallegazione di fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente,siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misurapatrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, in motivazione).
Inoltre, ciò che assicura la conformità del sistema alla Costituzione ed ai principi dell’ordinamento sovranazionale Ł, in primo luogo, il riconoscimento alsoggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende quella presunzionemeramente relativa.
Il carattere relativo della presunzione richiede, inoltre, che la persona interessata abbia una concreta e ragionevole possibilità di contestare le circostanze del caso di specie, ivi compresi gli elementi di fatto e gli elementi di prova disponibili, sulla base dei quali i beni in questione vengono considerati come derivanti da condotte criminose, mediante specifiche e verificate allegazioni.
¨ evidente che l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorchØ inteso come di semplice allegazione), tanto piø si complica quanto piø Ł retrodatato l’acquisto del bene da confiscare, per l’oggettiva difficoltà di allegare fatti e circostanze verificabili e riscontrabili, di cui il giudice possa valutare la specificità e la rilevanza e, in definitiva, la idoneità a indicare, ragionevolmente e plausibilmente, la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di confisca ‘allargata’.
La valutazione del giudice della specificità e della idoneità delle allegazioni dell’interessato a indicare, ragionevolmente e plausibilmente, la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di confisca deve tenere conto della oggettiva difficoltà di allegare fatti e circostanze verificabili e riscontrabili, quando Ł risalente nel tempo l’acquisto del bene rispetto alla confisca, la quale Ł tanto maggiore quanto piø Ł retrodatato l’acquisto del bene da confiscare.
Per non comportare, di fatto, un’inversione dell’onere della prova a carico del soggetto sottoposto a confisca, la valutazione del giudice delle allegazioni dell’interessato non può che tradursi in un onere di motivazione rafforzato che dia conto che sono state valutate tutte le circostanze del caso concreto, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, in base ai quali si possa ritenere dimostrato che i beni, di valore sproporzionato ai redditi dichiarati e dei quali l’interessato non sia in grado di giustificare la provenienza lecita, siano stati acquistati con il provento di attività delittuose, secondo i criteri indicati dall’art. 240bis cod. pen.
Tale onere motivazionale per il giudice Ł ineludibile affinchØ l’applicazione della confisca ex art. 240bis cod. pen. non si fondi su alcun automatismo e l’onere di allegazione del soggetto inciso dal provvedimento di confisca c.d. ‘allargata’ non si traduca, di fatto, in una illegittima probatio diabolica , per l’oggettiva inesigibilità di allegare fatti e circostanze verificabili e riscontrabili, quando l’acquisto del bene Ł molto risalente nel tempo, con conseguente elusione dell’obbligo di garantire un ricorso giurisdizionale effettivo, che tenga conto del modo in cui Ł disciplinato l’onere della prova e, in particolare, dell’onere di allegazione imposto al soggetto interessato in questo tipo di confisca.
3.7. Nella fattispecie in esame, la misura della confisca Ł stata disposta su un bene immobile acquistato nel 1989, relativamente al ‘reato spia’ di cui all’art. 416bis cod. pen. (commesso fino al 1990), con provvedimento della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 13 febbraio 2025, e confermata con l’impugnata ordinanza del 19 settembre 2025, dunque, a distanza di trentasei anni dall’acquisto.
Il ricorrente ha allegato che, oltre a percepire redditi da lavoro dipendente, desumibili
dagli estratti RAGIONE_SOCIALE, era titolare di una ditta di autotrasporti, a far data dall’11 febbraio 1985, come risultava dalla visura della RAGIONE_SOCIALE, e di avere svolto attività di trasporto di marmi e di derrate agricole per aziende situate nel nord dell’Italia.
Ha allegato di non avere potuto reperire la documentazione relativa a tale attività commerciale, a causa del lungo tempo trascorso; invero, la contabilità era tenuta dal ragioniere deceduto tempo addietro, la documentazione richiesta alla banca non era pervenuta così come non era pervenuta alcuna risposta dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
Egli, inoltre, era stato detenuto ininterrottamente dal 1990 e la sua famiglia aveva lasciato il paese di origine, trasferendosi a Curtatone in provincia di Mantova, con conseguente difficoltà di risalire ai redditi percepiti all’epoca dell’acquisto dell’immobile oggetto di confisca, acquistato nel lontano 1989.
La Corte di appello, a fronte di tale oggettiva difficoltà di allegazione, dovuta al fatto che la confisca era stata applicata a distanza di trentasei anni dalla data di acquisto dell’immobile risalente al 1989, si Ł limitata ad affermare che la difesa aveva fatto mere affermazioni sprovviste di qualsivoglia dimostrazione e che il ricorrente non aveva dimostrato in maniera «seria» di essere titolare di un’attività economica.
Pur dando atto che, stante il lungo periodo di tempo trascorso, appariva difficile rinvenire una completa documentazione, la Corte di appello, con motivazione apparente, priva di alcun riferimento alle circostanze di fatto allegate dal ricorrente ed alle ragioni per le quali erano state ritenute inidonee a superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale fondata sull’accertata sproporzione tra il valore del bene e i redditi dichiarati, si Ł limitata ad affermare che gli elementi allegati non erano idonei a vincere tale presunzione, di fatto producendo un’inversione dell’onere della prova a carico del ricorrente.
3.8. Il provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del terzo motivo di ricorso, deve essere annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio, alla luce dei principi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così Ł deciso, 23/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME